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All'elettricità prodotta in cogenerazione è riconosciuto il
beneficio della priorità di dispacciamento nelle reti prevista anche per le
fonti rinnovabili. Inoltre le imprese che importano o producono più di 100
milioni di kWh all'anno da fonti non rinnovabili sono esentate, per la quota
di energia prodotta con impianti di cogenerazione, dall'obbligo di immettere
nel sistema elettrico nazionale il 2% di nuova energia elettrica da fonti
rinnovabili. L'uso del gas naturale per la cogenerazione dà la libertà di
scelta del fornitore indipendentemente dai quantitativi consumati (oggi
consentita solo a chi consuma più di 200.000 metri cubi all'anno).
Lo schema di provvedimento recepisce molte osservazioni e
commenti forniti da 35 soggetti che hanno partecipato ad un primo processo di
consultazione avviato un anno fa. L'esito della consultazione ha infatti
evidenziato la difficoltà di applicare gli stessi criteri di riconoscimento dei
benefici ad impianti molto diversi tra loro per tecnologia e taglia.
La nuova proposta differenzia l'applicazione dei due
indicatori iniziali - indice di risparmio energetico e quantità di calore
prodotta - in funzione di altri parametri, come la taglia della sezione di
impianto, la tipologia dei combustibili utilizzati e la destinazione prevalente
dell'energia termica prodotta, distinguendo tra cogenerazione civile e
cogenerazione industriale. Ciò per tener conto delle differenti prestazioni che
caratterizzano gli impianti cogenerativi di piccola taglia (generazione
distribuita)dagli impianti di taglia più elevata, gli impianti che
utilizzano combustibili diversi, gli impianti esistenti da quelli di nuova
realizzazione, gli impianti caratterizzati da elevati investimenti nelle reti di
teleriscaldamento da quelli destinati prevalentemente ai processi industriali e
al rinnovo del parco termoelettrico nazionale.