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Comunicato stampa

Proposta dell'Autorità al Governo per semplificare il calcolo degli stranded cost e renderne certo il costo per i consumatori

Milano, 5 aprile 2001

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha inviato al Governo una proposta per l'emanazione di un decreto ministeriale, secondo la procedura prevista dal decreto legislativo del 16 marzo 1999 per la liberalizzazione del mercato elettrico. La proposta dell'Autorità (delibera n. 67/01) si propone di chiarire e semplificare la procedura per il riconoscimento degli stranded cost e di rendere certo l'onere per i consumatori. La delibera è disponibile sul sito internet www.autorita.energia.it.

Gli "stranded cost" sono sovracosti di produzione relativi ad impegni presi dalle società elettriche prima della liberalizzazione che non possono essere recuperati a causa dell'apertura del mercato, compromettendo la redditività delle imprese. Il loro recupero è regolato dal decreto 26 gennaio 2000 emanato dal Ministero dell'industria di concerto con il Ministero del tesoro.

Il metodo previsto dal decreto ha presentato seri problemi applicativi nel caso di cessione di impianti, come nel caso delle Genco Spa i cui impianti sono gravati da stranded cost. Per tale motivo l'Autorità già nell'agosto 2000 ha diffuso una nota informativa indicando i criteri che si dovrebbero seguire nei casi di cessione, proponendo la quantificazione degli stranded cost in unica soluzione da riconoscere in via definitiva al momento della cessione degli impianti ad un diverso soggetto.

Il metodo proposto dall'Autorità offre anche il vantaggio di far decidere al mercato la reale esistenza di stranded cost. Se gli impianti vengono pagati più di quanto sono costati al venditore è evidente che tutti i costi sono recuperati e quindi non esistono stranded cost.

A giudizio dell'Autorità tale soluzione "forfettizzata" garantisce certezza e trasparenza al riconoscimento dei diritti e degli oneri che si trasferiscono agli acquirenti degli impianti e al costo per i consumatori. Negli scorsi mesi i Ministeri del tesoro e dell'industria hanno manifestato la preferenza per un riconoscimento degli stradend cost con consuntivi a fine anno per sette anni.

Con il metodo suggerito dai Ministeri, l'ammontare di stranded cost ricevuto in ciascun anno dai soggetti che acquistano gli impianti verrebbe a dipendere non solo dalla loro produzione effettiva ma anche dalla generazione di energia di impianti ancora di proprietà del venditore oltre che di quella degli impianti degli altri acquirenti. Da qui il rischio di comportamenti collusivi, perché tutti i soggetti proprietari degli impianti coperti da stranded cost avrebbero interesse a tenere più alto il livello degli stranded cost che gravano sui consumatori.

Con la sua proposta per un nuovo decreto l'Autorità sollecita il Governo a chiarire definitivamente come applicare il decreto 26 gennaio 2000 in caso di cessione di impianti e chiede che indipendentemente dal metodo che sarà utilizzato per il calcolo degli stranded cost, l'onere per i consumatori non sia superiore a quanto sarebbe stato in assenza di cessione di impianti.

 

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