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Delibera 22 marzo 2001

Delibera n. 67/01

Proposta urgente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 marzo 2001,

Premesso che:

  • l'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), prevede che per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale sia dovuto un corrispettivo determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque sulla base di criteri non discriminatori, e che la misura di tale corrispettivo sia determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12 del medesimo articolo e sia tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica;
  • l'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità, siano individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e le attività svolte dalla apposita società separata dall'Enel Spa per lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile nucleare, e le attività connesse e conseguenti; e inoltre che l'Autorità provveda al conseguente adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, tra l'altro definendo la quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, in misura decrescente in rapporto ai consumi di energia;
  • con delibera 20 settembre 1999, n. 138/99 (di seguito: delibera n. 138/99), l'Autorità ha presentato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato una proposta in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n.79/99;
  • con decreto 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000) sono stati individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 (di seguito. Direttiva europea 96/92/CE);
  • il decreto legislativo n. 79/99;

Visti:

  • la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 1 marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99);
  • la delibera n. 138/99;
  • la delibera n. 231/00;
  • la delibera n. 232/00;
  • il decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;
  • la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 136/00, recante approvazione del documento "Nota informativa sugli oneri generali afferenti il sistema elettrico: criteri per la determinazione dei parametri di cui all'articolo 5, commi 1 e 9 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" (di seguito: Nota informativa);

Considerato che:

  • ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, in coerenza con la proposta dell'Autorità di cui alla delibera n. 138/99, costituisce onere generale afferente al sistema elettrico la compensazione della maggiore valorizzazione derivante dall'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprietà o della disponibilità delle imprese produttrici-distributrici;
  • il combinato disposto dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 5, comma 9, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 prevede che l'energia elettrica prodotta da tutti gli impianti idroelettrici non di pompaggio e geotermoelettrici di potenza nominale superiore a 3MW la cui produzione non è o non è stata ammessa a contribuzione sulla base dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, 29 aprile 1992, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni e che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprietà o nella disponibilità di imprese che, alla stessa data, svolgevano il servizio di distribuzione producendo in proprio, in tutto o in parte, l'energia elettrica distribuita, è soggetta al recupero della maggiore valorizzazione derivante dall'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE e che la maggiore valorizzazione recuperata deve essere utilizzata per finanziare, anche solo parzialmente, gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
  • conseguentemente, ai sensi dell'articolo 2 delle deliberazioni dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 231/00 recante definizione della maggiorazione ai corrispettivi di accesso e uso della rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per l'anno 2000 (di seguito: deliberazione n. 231/00) e n. 232/00 recante definizione della maggiorazione ai corrispettivi di accesso e uso della rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per gli anni dal 2001 al 2006 (di seguito: deliberazione n. 232/00), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, supplemento ordinario n. 4 del 5 gennaio2001, l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti di cui al precedente alinea è soggetta ad una maggiorazione del corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei servizi dinamici di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera a) della deliberazione n. 13/99, a compensazione della maggiore valorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;
  • nel caso in cui un'impresa produttrice-distributrice chieda l'ammissione al meccanismo di reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, l'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto prevede che la quantificazione della quota di costi non recuperabili venga effettuata per ciascun impianto di generazione della medesima impresa, compresi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici soggetti al recupero della maggiore valorizzazione;
  • in coerenza con la proposta dell'Autorità di cui alla deliberazione n.138/99, l'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 prevede che la determinazione della quota di costo non recuperabile tenga conto della quota della valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto destinabile alla copertura dei costi fissi e che questa sia determinata, per ciascun bimestre, come differenza tra la valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso per l'impresa produttrice-distributrice ed i costi unitari variabili riconosciuti per l'impianto, come determinati dall'Autorità;
  • le maggiorazioni del corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei servizi dinamici di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera a) della deliberazione n. 13/99, dovute a compensazione della maggiore valorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 rappresentano per gli impianti la cui produzione è soggetta alla maggiorazione un costo variabile di produzione;
  • anche con riferimento agli impianti idroelettrici non di pompaggio e geotermoelettrici la compensazione dei costi di generazione non recuperabili ha lo scopo di consentire la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici della quota dei costi fissi di generazione non recuperabili a causa della liberalizzazione del mercato;
  • stante quanto sopra detto, ai fini della quantificazione dei costi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 il costo variabile per gli impianti idroelettrici non di pompaggio e geotermoelettrici è pari, in ciascun bimestre, alla maggior valorizzazione da recuperare nello stesso bimestre ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del medesimo decreto;

Considerato che:

  • ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'industria, 26 gennaio 2000, in coerenza con la proposta dell'Autorità di cui alla delibera n. 138/99, costituisce onere generale afferente al sistema elettrico la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica;
  • ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 è, più specificamente, inclusa tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al precedente alinea la reintegrazione, per un periodo di sette anni a partire dall'1 gennaio 2000, dei costi derivanti da obblighi contrattuali ed investimenti associati ad impianti di produzione di energia elettrica, a condizione che tali costi avessero trovato giustificazione di opportunità economica nel momento e nel contesto in cui furono assunti, o che comunque fossero stati imposti all'impresa produttrice-distributrice da atti legislativi o di programmazione nazionale;
  • l'articolo 3, comma 3.9, della proposta di cui alla delibera n. 138/99, ai fini della reintegrazione di cui al precedente alinea prevedeva, nel caso di cessione degli impianti di generazione, che venissero liquidati a titolo definitivo, a favore del cedente, costi non recuperabili, relativamente all'impianto ceduto, in misura pari ad una quota della differenza, se positiva, tra il valore contabile dell'impianto, come risultante dallo stato patrimoniale dell'ultimo esercizio precedente la cessione, al netto dell'ammortamento calcolato sulla base di aliquote economico-tecniche, e il valore di cessione dell'impianto;
  • la proposta dell'Autorità di cui sopra non è stata recepita nel decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, prevedendo l'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto che nel caso di cessione degli impianti e degli impegni contrattuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), dello stesso decreto, il cessionario subentra nei diritti ed oneri del cedente;
  • in sede di modifica della proposta di cui alla delibera dell'Autorità n. 138/99 nei termini di quanto richiamato nel precedente alinea, il decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 non è stato implementato con disposizioni aventi ad oggetto la prefigurazione del metodo di quantificazione dell'ammontare complessivo dei costi riconosciuti al cessionario, non potendosi ritenere direttamente applicabile a detta fattispecie la previsione dell'articolo 5 del medesimo decreto avente ad oggetto la quantificazione degli oneri per i casi in cui il flusso di ricavi cui debbono essere rapportati i costi sostenuti anteriormente al 19 febbraio 1997, al fine di quantificare l'eventuale quota non recuperabile oggetto del diritto alla reintegrazione, si realizzi nell'arco del periodo di sette anni rilevante ai fini del riconoscimento;
  • più in particolare, la disposizione di cui al precedente alinea non è applicabile alla diversa fattispecie della cessione di impianti dal momento che con detta cessione si realizza una tantum il flusso di ricavi cui debbono essere rapportati i costi sostenuti al 19 febbraio 1997 al fine di quantificare l'eventuale quota non recuperabile oggetto del diritto alla reintegrazione, a ciò conseguendo che, al momento della cessione, il cedente matura un diritto alla reintegrazione liquidabile ed erogabile in via definitiva, tale diritto costituendo di conseguenza l'oggetto del trasferimento al cessionario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'Industria 26 gennaio 2000;

Considerato inoltre che:

  • stante quanto rilevato nel precedente considerato in ordine alla impostazione del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 sulla materia delle modalità di quantificazione degli oneri nel caso di cui all'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto, l'Autorità ha assunto l'orientamento, esplicitato ed illustrato nella Nota informativa, di procedere alla suddetta quantificazione in un'unica soluzione ed in via definitiva al momento della cessione, ritenendola l'unica soluzione idonea a definire un quadro certo dei diritti ed oneri trasferiti al soggetto cessionario e rilevando, per converso, che la quantificazione annuale a consuntivo presenti seri inconvenienti applicativi nel caso di cessione di impianti e di impegni contrattuali;
  • in relazione alle suddette indicazioni il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in alcuni incontri con l'Autorità, hanno manifestato un avviso di segno contrario ritenendo che debba essere invece utilizzato il metodo della quantificazione annuale a consuntivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 gennaio 2000;
  • con una lettera in data 29 novembre 2000 (prot. Autorità 016069 del 30 aprile 2000) gli uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica hanno annunciato l'invio di una nota tecnica recante l'illustrazione di modalità attuative del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 secondo l'interpretazione richiamata nel precedente alinea;
  • ad oggi l'Autorità non ha ricevuto la nota di cui al precedente alinea;
  • la situazione rappresentata nel presente considerato determina incertezze che possono dispiegare effetti impeditivi sul regolare svolgimento della procedura di cessione da parte della società Enel Spa di una quota della propria capacità produttiva ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo n. 79/99;

Ritenuto che:

  • sia opportuno e urgente proporre l'integrazione del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 con disposizioni che prevedano esplicitamente le modalità di determinazione del costo variabile per gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici ai fini della quantificazione dei costi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto;
  • sia opportuno e urgente proporre l'integrazione del decreto con disposizioni che, nel caso di cessione degli impianti previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, garantiscano per il trattamento della reintegrazione condizioni minime di certezza e di coerenza con i presupposti e le finalità , come delineati nel combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettera a) e 3 del medesimo decreto;

DELIBERA

Di proporre, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ad integrazione della propria delibera 20 settembre 1999, n. 138/99 al Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, l'adozione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del seguente provvedimento di modifica ed integrazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (di seguito: decreto):

Articolo 1
Modificazione dell'articolo 5 del decreto

L'articolo 5 del decreto è modificato mediante inserimento di un comma 5bis, formulato nel modo seguente:

"5bis. Per gli impianti idroelettrici e geotermolettrici, esclusi gli impianti idroelettrici di pompaggio, i costi variabili riconosciuti sono pari, in ciascun bimestre, alla maggior valorizzazione da recuperare nello stesso bimestre ai sensi del successivo comma 9 del presente articolo."

Articolo 2
Modificazione dell'articolo 7 del decreto

L'articolo 7 del decreto è modificato mediante inserimento di un comma 2, formulato nel modo seguente:

"2. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 2, del presente Titolo, l'ammontare complessivo dei costi non recuperabili riconosciuti per gli impianti originariamente nella titolarità dell'impresa produttrice-distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a), del Titolo I, non può essere superiore all'ammontare che sarebbe riconosciuto alla medesima impresa, ai sensi dell'articolo 5 del presente Titolo, qualora tali impianti non fossero stati ceduti da detta impresa."

Di trasmettere la presente delibera al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.