Comunicato operatori
Raccomandazione dell’Autorità agli esercenti il servizio di maggior tutela in materia di informazione e fruibilità delle modalità di attivazione del servizio di maggior tutela
23 febbraio 2024
L’Autorità, nel disciplinare le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, con il TIV (Allegato A alla deliberazione 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel) ha espressamente previsto all’articolo 8 che ciascun soggetto esercente il servizio medesimo è tenuto ad offrire ai clienti aventi diritto (cioè i clienti finali domestici, ai sensi del medesimo TIV) le condizioni di erogazione del servizio. Inoltre, l’articolo 4, comma 5, del TIV dispone che ciascun cliente avente diritto alla maggior tutela può richiedere all’esercente la maggior tutela l’attivazione del servizio.
lla luce delle richieste di chiarimenti pervenute, tenuto anche conto di quanto già indicato nel TIV e di quanto previsto dal Codice del consumo e dal Codice di condotta commerciale con riferimento alle attività preliminari alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura e al fine di consentire, nel modo più semplice possibile, l’esercizio da parte dei clienti finali domestici del diritto di essere forniti nel servizio di maggior tutela, e tenuto altresì conto che il servizio di maggior tutela rimarrà operativo anche dopo il 30 giugno 2024 per i clienti vulnerabili
SI RACCOMANDA AGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA CHE
- siano mantenute aggiornate le informazioni relative al servizio di maggior di tutela sui canali di contatto dalla società, ivi incluso il sito internet;
- sia data adeguata evidenza, possibilmente sulla home page del sito internet, alle modalità che i clienti finali domestici possono adottare per accedere al servizio di maggior tutela, anche rientrando dal mercato libero;
- sia resa disponibile sul sito internet e, su richiesta del cliente finale, anche attraverso altri canali di contatto, la documentazione necessaria per richiedere la sottoscrizione del contratto del servizio di maggior tutela, informando del diritto di ripensamento qualora il contratto sia sottoscritto al di fuori dei locali commerciali o a distanza e delle modalità per rinunciarvi, ai fini dell’esecuzione immediata del contratto;
- sia facilitata la trasmissione da parte dei clienti finali domestici della documentazione contrattuale, anche attraverso canali telematici che non richiedano forme di accreditamento e/o via posta elettronica.
SI RACCOMANDA ALTRESì AGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA
almeno fino al completo superamento del servizio di maggior tutela per i clienti domestici non vulnerabili, di limitare il più possibile le tempistiche intercorrenti tra la data di ricevimento della richiesta formulata dal cliente finale ai fini della sottoscrizione del contratto di maggior tutela e la data di invio al Sistema Informativo Integrato (SII) dei dati necessari per l’attivazione del servizio, tenendo anche conto, ove esercitata, dell’eventuale rinuncia, da parte del cliente finale, al diritto di ripensamento.