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Comunicato operatori

Chiarimento per le imprese distributrici sull'applicazione della delibera 564/2013/R/eel

17 dicembre 2013

L'articolo 3 della deliberazione 564/2013/R/eel prevede una procedura straordinaria di switching relativa ai clienti finali localizzati nelle aree 1 (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige) e 3 (Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia) di cui al comma 3.1 della deliberazione 337/07 come successivamente modificata e integrata.

Ai fini della corretta attivazione del servizio di salvaguardia per i clienti che ne hanno diritto a partire dall'1 gennaio 2014, si chiarisce che le imprese distributrici sono tenute ad attivare il servizio a decorrere da tale data con riferimento a:

  1. i punti di prelievo oggetto della comunicazione di Acquirente unico di cui al comma 3.3 della deliberazione 564/2013/R/eel;
  2. i punti di prelievo per i quali il servizio di salvaguardia deve essere attivato ai sensi del comma 5.8 della deliberazione ARG/elt 42/08.

Al contrario, le imprese distributrici non sono tenute ad attivare il servizio con riferimento ai punti di prelievo oggetto della comunicazione di Acquirente unico di cui al comma 3.3 della deliberazione 564/2013/R/eel per i quali sia nel frattempo pervenuta, ai sensi della deliberazione ARG/elt 42/08, una richiesta di switching con decorrenza 1 gennaio 2014.

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