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Comunicato operatori

Determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

Delibera n. 65/06

8 giugno 2006

Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito all'interpretazione e

all'applicazione delle disposizioni di cui al punto 3 della delibera 27 marzo

2006, n. 65/06.

Tali disposizioni prevedono che, entro il 30 giugno 2006, gli esercenti

l'attività di vendita riconoscano ai propri clienti finali destinatari delle

condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione 4 dicembre 2003,

n. 138/03, una somma pari a 0,072585 euro/GJ moltiplicati per i consumi dei

medesimi clienti finali nel trimestre aprile-giugno 2006, a titolo di parziale

conguaglio derivante dall'applicazione delle modalità di aggiornamento di cui

alla deliberazione n. 248/04 in luogo

della deliberazione n. 195/02 per l'anno

2005 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla

commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 3 della delibera n. 248/04

per il trimestre ottobre-dicembre 2005.

Si ritiene necessario precisare quanto segue.

Ai fini del riconoscimento, in sede di fatturazione, delle somme dovute ai

sensi del sopraccitato articolo, gli esercenti accreditano i relativi importi in

occasione delle prime fatture emesse relativamente ai consumi del trimestre in

questione (aprile – giugno 2006).

A seconda della periodicità di fatturazione, gli accrediti sono riconosciuti

in una o più soluzioni, come di seguito riportato:

  • i clienti con fatturazione mensile, devono beneficiare dell'accredito relativo ai consumi del mese di aprile 2006 attraverso la prima fattura riguardante tali consumi; il medesimo criterio dovrà essere seguito anche nelle fatture riguardanti i consumi degli altri mesi del periodo in oggetto (maggio e giugno 2006);
  • i clienti con fatturazione non mensile (bimestrale, trimestrale, quadrimestrale), devono beneficiare dell'accredito in occasione della prima fattura relativa ai consumi del periodo aprile-giugno 2006; laddove tale fattura non comprenda tutti i consumi del periodo suddetto, l'accredito relativo alla parte rimanente dei consumi dovrà essere attribuito al cliente attraverso le fatture immediatamente successive;
  • in caso di fatture emesse sulla base di consumi stimati, l'accredito dovrà essere oggetto delle necessarie rettifiche non appena disponibili i consumi a consuntivo.

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