Seguici su:






Comunicato operatori

Messa a disposizione dei dati di misurazione dei clienti finali alle parti terze da essi autorizzate

17 gennaio 2025

Con la deliberazione 26 novembre 2024, 509/2024/R/com, l’Autorità ha approvato la “Disciplina relativa all’accesso di terze parti autorizzate ai dati di misura di energia elettrica e gas naturale” (di seguito: Disciplina) e di conseguenza aggiornato il vigente “Regolamento di funzionamento del Portale Consumi di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 205/2017” affinché il cliente finale - nell’area privata del Portale medesimo cui accede mediante autenticazione - possa, oltre ad accedere direttamente ai dati delle proprie forniture di energia, anche autorizzare la messa a disposizione a Terze parti di taluni degli stessi dati, indicando quali dati mettere a disposizione e la finalità, la durata o l’eventuale revoca di tale autorizzazione.

Al riguardo sono pervenute agli uffici dell’Autorità richieste in merito alla corretta interpretazione di un aspetto riportato nella parte motivazionale del provvedimento e, nello specifico, alla possibilità, ventilata da alcuni operatori nell’ambito della fase della consultazione, che la Parte Terza autorizzata dal cliente finale si avvalga di un ulteriore soggetto ai fini dell’elaborazione dei dati di misura (settimo punto elenco del blocco dei “ritenuti”: “non accogliere la proposta, formulata da più operatori, di riconoscere alla Terza parte autorizzata dal cliente la facoltà di avvalersi di un ulteriore soggetto ai fini dell’elaborazione dei dati di misura messi a disposizione (seppure anch’esso iscritto all’ETP e previo assenso del cliente all’ulteriore condivisione dei dati)”). In particolare, tale ipotesi si riferiva alla possibilità (negata dall’Autorità) che la Parte Terza mettesse ulteriormente a disposizione i dati del cliente finale a soggetti diversi ugualmente iscritti all’ETP.

Su tale aspetto, si evidenzia – in via preliminare – che, col richiamato provvedimento, l’Autorità ha inteso tutelare il cliente finale garantendo massima trasparenza nel processo di scelta della Parte Terza, piena consapevolezza del soggetto cui decide di mettere a disposizione i propri dati e chiarezza nella loro gestione, in coerenza con le due finalità previste dalla legislazione europea e nazionale: il confronto di offerte comparabili e l’erogazione di servizi connessi all’energia.

Alla luce di tali obiettivi, l’Autorità ha ritenuto non perseguibile l’ipotesi sopra richiamata nella misura in cui la messa a disposizione dei dati dal cliente finale alla Parte Terza – regolata nella Disciplina – implica la chiara individuazione del soggetto che si interfaccia con il cliente finale e che è responsabile (unico) della corretta applicazione della regolazione, ossia la Parte Terza, escludendo le ipotesi di ulteriore messa a disposizione dei dati che possono depotenziare tale assetto di responsabilità e inficiare la trasparenza del processo di autorizzazione (il fatto che l’eventuale soggetto cui la Parte Terza mette ulteriormente a disposizione i dati del cliente sia iscritto all’ETP, appare fuorviante dal momento che il cliente avrebbe potuto disporre direttamente la messa a disposizione dei propri dati a tale soggetto).

Restano pertanto estranee dalla suddetta indicazione le specifiche modalità di gestione dei dati del cliente finale - in house o tramite outsourcing - da parte della Terza Parte che riguardano, invece, aspetti oggetto del “contratto/accordo con il cliente finale” richiamato all’articolo 5.2, lettera c), della Disciplina. Nell’ambito di tale contratto/accordo, le parti possono introdurre previsioni specifiche su tali aspetti nei limiti di quanto previsto dalla normativa di settore in materia di protezione dei dati personali, su cui peraltro l’Autorità non ha competenza, e dalla regolazione in materia di unbundling.

Documenti collegati