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Data pubblicazione: 30 dicembre 2011

Delibera 29 dicembre 2011

ARG/elt 210/11

Disposizioni in materia di switching dei clienti finali, nei settori dellenergia elettrica e del gas, in attuazione del d.lgs 1 giugno 2011 n. 93

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 (di seguito: d.lgs n.164/00);
  • la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
  • la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
  • la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009 2009/72/CE (di seguito: Direttiva  2009/72/CE);
  • la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009 2009/73/CE (di seguito: Direttiva  2009/73/CE);
  • il decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93 (di seguito: d.lgs n. 93);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004 138/04 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 138/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 134/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, ARG/com 146/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 146/11);
  • il documento per la consultazione 15 settembre 2011, DCO 35/11 (di seguito: DCO 35/11).

Considerato che:

  • le Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, nell'ambito di alcune norme finalizzate al rafforzamento della tutela del consumatore, dispongono agli Stati membri di provvedere affinché, qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento (nel seguito anche: switching) entro tre settimane;
  • la legge n. 481/95 assegna all'Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore energetico;
  • il d.lgs. n. 93 recepisce la direttiva europea disponendo che l'Autorità provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, ad adeguare i propri provvedimenti affinché, se un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intende cambiare fornitore di energia elettrica, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane, assicurando comunque che l'inizio della fornitura coincida con il primo giorno del mese;
  • il medesimo d.lgs. n. 93 modifica l'articolo 22 del d.lgs. n. 164 del 2000 disponendo che l'Autorità provveda affinché, se un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intende cambiare fornitore di gas, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane, assicurando comunque che l'inizio della fornitura coincida con il primo giorno del mese.

Considerato inoltre che:

  • la legge 99/09 stabilisce che l'Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Elettrici e dell'Acquirente Unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
  • la deliberazione ARG/com 134/08 avvia un procedimento per la definizione e l'implementazione di un sistema informatico centralizzato per la gestione dei profili descrittivi del cliente finale, aventi natura e finalità anche diversa tra loro;
  • la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l'Acquirente Unico, un Sistema Informatico Integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
  • l'Autorità, con deliberazione ARG/com 201/10 ha approvato i criteri generali, il modello generale di funzionamento ed il modello organizzativo del SII stabilendo in particolare che:
    • l'Autorità deve identificare e definire le attività che devono essere gestite mediante tale sistema ed i criteri con cui devono essere sviluppate le modalità operative delle stesse (nel seguito: i processi);
    • l'Acquirente Unico, in qualità di Gestore del SII, è tenuto ad implementare i processi secondo le priorità definite dall'Autorità;
  • con il DCO 35/11, l'Autorità ha proposto che, tramite il SII, siano prioritariamente gestiti tutti i processi che utilizzano o modificano le relazioni esistenti tra punto di prelievo, utente del dispacciamento e cliente finale, tra i quali il processo di switching;
  • la deliberazione ARG/elt 42/08 prevede che, qualora un cliente intenda cambiare fornitore di energia elettrica, lo switching decorra all'inizio di un mese se l'utente del dispacciamento trasmette la richiesta al distributore entro la mezzanotte dell'ultimo giorno del secondo mese precedente;
  • la deliberazione 138/04 prevede che, qualora un cliente intenda cambiare fornitore di gas, lo switching decorra all'inizio di un mese se l'utente della distribuzione trasmette la richiesta al distributore entro la mezzanotte del secondo giorno lavorativo del mese precedente;
  • la deliberazione ARG/com 146/11 ha modificato le informazioni funzionali al processo di switching, al fine di renderne più efficiente la gestione e di uniformare la disciplina tra il settore gas e quello dell'energia elettrica, anche in vista dell'avvio del SII;
  • il SII introduce un considerevole miglioramento tecnologico e procedurale nella gestione dei processi e, pertanto, facilita anche una riduzione delle tempistiche con le quali detti processi sono portati a termine;
  • le modifiche al processo di switching, comprese le sue tempistiche, comportano una revisione complessiva anche delle tempistiche dei processi esistenti e che tale revisione deve essere condotta in modo unitario e organico, in particolare con riferimento ai processi collegati allo switching che utilizzano o modificano le relazioni esistenti tra punto di prelievo, utente del dispacciamento e cliente finale, quali, a titolo esemplificativo, l'attivazione e la disattivazione dei punti, l'attivazione dei servizi di tutela, la gestione della morosità e del bonus sociale.

Ritenuto:
 

  • opportuno che la previsione, di cui al d.lgs. n. 93, trovi attuazione nell'ambito della gestione, tramite il SII, dei processi che utilizzano o modificano le relazioni esistenti tra punto di prelievo, utente del dispacciamento e cliente finale, tra i quali il processo di switching, al fine di ottimizzare gli interventi in materia senza introdurre regolazioni transitorie destinate ad aumentare i costi operativi degli operatori

 

DELIBERA

  1. di prevedere che, qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore di energia elettrica o di gas, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane, assicurando comunque che l'inizio della fornitura coincida con il primo giorno del mese;
  2. che le modalità applicative del principio, di cui al precedente punto 1, siano definite nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione ARG/com 134/08, al fine di rendere tale disposizione efficace a partire dal momento in cui il processo di switching, nei settori dell'energia elettrica e del gas, è gestito in forma definitiva tramite il Sistema Informatico Integrato di cui alla legge 129/10;
  3. di trasmettere il presente provvedimento ad Acquirente Unico S.p.A.;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 dicembre 2011
Il Presidente:
Guido Bortoni


Ufficio responsabile:

DMEG


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