Data pubblicazione: 24 giugno 2011
Delibera 23 giugno 2011
ARG/gas 81/11
Differimento della data di decorrenza dell’applicazione delle disposizioni in materia di disciplina del bilanciamento di merito economico del gas naturale, di cui agli articoli da 3 a 11 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11
Visti:
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2003/55/CE, del 26 giugno 2003;
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento n. 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- il documento per la consultazione 16 giugno 2011, DCO 22/11, recante "Servizio di bilanciamento del gas naturale: regolazione delle partite fisiche ed economiche (settlement) - orientamenti finali" (di seguito: DCO 22/11).
Considerato che:
- con la deliberazione ARG/gas 45/11 l'Autorità ha definito la disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale e, al comma 14.5, ne ha disposto la decorrenza di applicazione dal primo giorno gas del mese di luglio 2011;
- sono pervenute all'Autorità osservazioni, da parte di operatori, riguardanti anche le tempistiche di adeguamento dei sistemi e di organizzazione di operatori ed utenti, ai fini della gestione del nuovo sistema di bilanciamento e fra l'altro:
- i sistemi informativi del responsabile del bilanciamento, il cui aggiornamento risulta necessario ai fini dell'avvio del sistema di bilanciamento;
- le procedure per la gestione delle informazioni fra la società Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito: Gestore dei mercati energetici) e le imprese di stoccaggio, ai fini della verifica della coerenza delle offerte presentate dagli utenti abilitati rispetto ai limiti minimi e massimi di offerta, secondo quanto previsto all'articolo 6 della deliberazione ARG/gas 45/11;
- la società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) ha comunicato all'Autorità, con nota in data 13 maggio 2011 (prot. Autorità n. 13282), tempi di adeguamento dei propri sistemi informativi non compatibili con l'avvio del bilanciamento di merito economico a partire dall'1 luglio 2011;
- il Gestore dei mercati energetici ha sottoposto alla consultazione dei soggetti interessati, ai sensi del comma 5.1 della deliberazione ARG/gas 45/11, un regolamento della piattaforma del bilanciamento che, nelle more degli adeguamenti necessari per consentire lo scambio delle informazioni con tutte le imprese di stoccaggio, prevede l'avvio con la sola partecipazione dei soli utenti abilitati che dispongono di capacità di stoccaggio presso la società Stogit S.p.A.;
- alcuni utenti hanno segnalato:
- l'opportunità di prevedere un periodo di prova della piattaforma di bilanciamento, successivo alla definizione delle modifiche dei codici di stoccaggio e trasporto, tuttora in consultazione e prima del suo effettivo avvio, al fine di verificare il funzionamento della medesima piattaforma e dei propri sistemi di scambio di informazioni, nonché per risolvere tempestivamente eventuali problemi gestionali ed organizzativi legati alla sua implementazione;
- l'opportunità di completare la definizione del sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'utente, in relazione al quale la deliberazione ARG/gas 45/11 prevede, al comma 12.3, che l'impresa maggiore di trasporto trasmetta all'Autorità la relativa proposta di modifica del codice di rete entro il 30 ottobre 2011;
- la definizione della regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento, in esito al DCO 22/11, completa il quadro regolatorio del servizio di bilanciamento.
Considerato inoltre che:
- l'avvio della disciplina del bilanciamento di merito economico comporta un periodo iniziale, della durata di tre mesi, sino alla chiusura dei bilanci di trasporto dei mesi precedenti alla medesima data di avvio, durante il quale le giacenze giornaliere degli utenti del sistema di stoccaggio, funzionali anche alla definizione dei limiti minimi e massimi di offerta presso la piattaforma di bilanciamento, non risultano definitivamente determinate, sebbene con imprecisione progressivamente decrescente; ciò essendo note in via definitiva, a decorrere dalla data del medesimo avvio, le variazioni giornaliere della giacenza di stoccaggio di ciascun utente ma non la giacenza al termine del periodo di vigenza della disciplina precedente;
- l'incertezza, di cui al precedente punto, può avere un maggior impatto sul mercato in particolare nei periodi in cui le giacenze di gas in stoccaggio risultano più prossime ai valori massimi (periodo finale della fase di iniezione all'inizio del periodo invernale) o minimi (periodo finale della fase di erogazione al termine del periodo invernale) in cui potrebbe risultare più limitata l'offerta nel mercato del bilanciamento.
Ritenuto che:
- per quanto sopra considerato sia opportuno differire la data di avvio del sistema di bilanciamento di cui agli articoli da 3 a 11 della deliberazione 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11;
- sia opportuno evitare che i primi mesi di avvio del nuovo regime coincidano con i momenti del sistema del gas in cui le risorse di stoccaggio funzionali al bilanciamento risultano più limitate, come nel periodo finale della fase di iniezione, nonché nei momenti di passaggio dalla fase di iniezione a quella di erogazione caratterizzati anche da maggiore variabilità dei consumi e conseguentemente da una minore prevedibilità dello scostamento complessivo del sistema;
- per quanto sopra ritenuto sia opportuno fissare l'avvio della disciplina del bilanciamento di merito economico a partire dall'1 dicembre 2011;
- considerata la rilevanza per il sistema del gas naturale dell'avvio tempestivo della disciplina del bilanciamento di merito economico nei termini previsti dal presente provvedimento, sia opportuno prevedere l'applicazione di una penale a Snam Rete Gas nel caso si dovesse rendere necessario il posticipo, da parte dell'Autorità, del predetto termine per effetto della mancata conclusione dei medesimi adeguamenti dei sistemi informativi
DELIBERA
- di differire al primo giorno gas del mese di dicembre 2011, la data, prevista al comma 14.5 della deliberazione 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11, per la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 11 della medesima deliberazione;
- di prevedere che il responsabile del bilanciamento, coordinandosi con il Gestore dei mercati energetici e le imprese di stoccaggio, organizzi, prevedendo la partecipazione degli utenti, una prova dei sistemi funzionali alla gestione del sistema di bilanciamento di cui agli articoli da 3 a 11 della deliberazione ARG/gas 45/11;
- la prova, di cui al punto 2, si svolge per un periodo di 10 giorni precedenti all'1 dicembre 2011;
- di prevedere che, alla società Snam Rete Gas, sia applicata una penale nel caso in cui la realizzazione dei necessari adeguamenti dei propri sistemi informativi non consenta il rispetto dei termini previsti ai precedenti punti 1 e 3;
- di determinare la penale, di cui al punto 5, in misura pari a Euro 10.000 (diecimila) per ogni giorno di posticipo dei termini previsti ai precedenti punti 1 e 3 che si dovesse rendere necessario, da parte dell'Autorità, per effetto della mancata conclusione dei necessari adeguamenti dei sistemi informativi;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
23 giugno 2011
IL PRESIDENTE
Guido Bortoni
Tag: bilanciamento