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Data pubblicazione: 07 giugno 2011

Delibera 01 giugno 2011

ARG/elt 67/11

Determinazione a consuntivo del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. per l’anno 2010 e approvazione del corrispettivo di acconto per l’anno 2011

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
  • il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo n. 130/10).
  • il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 14 settembre 2005, n. 188/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 188/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2005, n. 290/05 (di seguito: deliberazione n. 290/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06 (di seguito: deliberazione n. 203/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 90/07 (di seguito: deliberazione n. 90/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 24 aprile 2007, n. 97/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione n. 280/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007, n. 312/07 (di seguito: deliberazione n. 312/07);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato del trasporto);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, ARG/elt 24/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 24/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2008, ARG/elt 71/08 (di seguito: deliberazione  ARG/elt 71/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2008, ARG/elt 95/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 95/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIMM);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2009, ARG/elt 1/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 1/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2009, ARG/elt 46/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 46/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, GOP 71/09 (di seguito: deliberazione GOP 71/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2010, ARG/elt 80/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 80/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2010, ARG/gas 193/10 (di seguito:deliberazione ARG/gas 193/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2011, ARG/elt 17/11;
  • la relazione tecnica del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE) del 4 marzo 2011, prot. Autorità n. 7231 del 11 marzo 2011 recante il consuntivo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività previste dal TIMM (di seguito relazione tecnica del 4 marzo 2011);
  • la nota del 27 aprile 2011, prot. Autorità n. 012891, recante il budget  2011 (di seguito: nota del 27 aprile 2011);
  • la nota del GSE dell'aprile 2011, prot. Autorità n. 013014 del 11 maggio 2011, recante il consuntivo gestionale 2010 (di seguito: nota dell'aprile 2011);
  • la comunicazione del GSE del 25 maggio 2011, prot Autorità n. 014765, recante rettifiche alla nota dell'aprile 2011 (di seguito: comunicazione del 25 maggio 2011);
  • la nota del GSE del 27 maggio 2011, prot. Autorità n. 014764 recante approfondimenti su risorse esterne e costo del lavoro con riferimento al budget 2011 (di seguito: nota del 27 maggio 2011).

Considerato che:

  • il DPCM 11 maggio 2004 innova l'assetto della società esercente i servizi di trasmissione e di dispacciamento prevedendo che siano trasferiti a Terna le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi gia facenti capo al Gestore della rete, ad eccezione:
    1. dei beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, e di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo n. 387/03;
    2. delle partecipazioni detenute nelle società Gestore del Mercato Elettrico S.p.a. ed Acquirente Unico S.p.a.;
    3. degli eventuali oneri, ed i relativi eventuali stanziamenti di copertura, di natura risarcitoria e sanzionatoria per le attività poste in essere - fino alla data di efficacia del trasferimento - dallo stesso Gestore della rete;
  • che restano in capo alla società residuante dal predetto trasferimento, vale a dire alla società Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A.;
  • dal 1 ottobre 2006 la società Gestore del Sistema Elettrico - GRTN S.p.A. ha cambiato la propria denominazione in Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A.;
  • l'Assemblea degli azionisti del Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A., convocata in seduta straordinaria il 18 novembre 2009, ha deliberato il cambio della denominazione della società da Gestore dei Servizi Elettrici-GSE S.p.A. a Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.A (di seguito: GSE);
  • le deliberazioni dell'Autorità n. 188/05, n. 90/07, n. 280/07, n. 312/07, ARG/elt 74/08, ARG/elt 24/08, ARG/elt 95/08, 1/09, 193/10 e il Testo integrato del trasporto prevedono che alcune tipologie di costi sostenuti dal GSE siano posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del medesimo Testo integrato del trasporto;
  • ai sensi dell'art 9 del TIMM i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui all'Articolo 3, comma 3, del medesimo TIMM, sono compresi nel corrispettivo per il funzionamento del GSE ;
  • la deliberazione GOP 71/09, che identifica un primo elenco di attività svolte in avvalimento dal GSE, prevede che gli oneri derivanti dalle attività di cui al punto 2 lettera a) della sopraccitata deliberazione siano posti a carico del medesimo Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili gestito dalla Cassa;
  • il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate è alimentato dalla componente tariffaria A3;
  • con la nota dell' aprile 2011, recante il consuntivo gestionale 2010, il GSE ha esposto, tra l'altro, i costi del personale, delle risorse esterne, nonché i costi di cui al precedente alinea (individuati come "costi da coprire direttamente con la componente A3"), sostenuti nell'anno 2010;
  • negli anni 2008 e 2009 sono stati riconosciuti al GSE i proventi delle partecipazioni di cui al precedente alinea e che tali proventi, per l'anno 2010, risultano, secondo quanto indicato nella nota dell'aprile 2011, pari a 12,9 milioni di euro;
  • il capitale investito netto del GSE risente sensibilmente delle oscillazioni del capitale circolante netto, derivanti dalle modalità di finanziamento dei pagamenti dell'energia elettrica ritirata ai sensi del provvedimento CIP 6/92 in funzione delle risorse economiche di volta in volta disponibili presso il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
  • con deliberazione ARG/elt 80/10, l'Autorità ha determinato il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del Gestore dei servizi elettrici per l'anno 2009, con l'obbiettivo di assicurare al GSE un'adeguata remunerazione del proprio patrimonio netto, detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate AU e GME; e che a tal fine è stato utilizzato un tasso di remunerazione, prima delle imposte, pari al 5,6%, corrispondente alla media annuale, relativa all'anno 2009, del rendimento del BTP decennale benchmark, rilevato dalla Banca d'Italia, pari al 4,3%, maggiorato di 1,3 punti percentuali;
  • il patrimonio netto del GSE alla chiusura dell'esercizio relativo all'anno 2009, rilevante ai fini della determinazione del corrispettivo di funzionamento del GSE per l'anno 2010, è risultato pari a 119 milioni di euro;
  • alla medesima data il valore delle partecipazioni del GSE nelle società controllate Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: AU) e Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. (di seguito: GME) risultava pari a circa 15 milioni di euro;
  • la media annuale, relativa all'anno 2009, del rendimento del BTP decennale benchmark, rilevato dalla Banca d'Italia, è stata accertata pari al 4,03%;
  • con la deliberazione ARG/elt 80/10, l'Autorità ha disposto di riconoscere un corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2010 a titolo di acconto, salvo conguaglio pari a 32 milioni di euro;
  • la rapida evoluzione delle attività, aventi carattere di servizio pubblico, affidate al GSE dalla normativa vigente, ha reso finora impraticabile l'utilizzo di sistemi incentivanti di riconoscimento dei costi, basati sulla fissazione di obiettivi pluriennali di recupero di efficienza;
  • con l'attesa stabilizzazione del perimetro delle attività del GSE, l'Autorità è intenzionata a prevedere per il futuro, auspicabilmente già a partire dall'anno 2012, l'introduzione di meccanismi di regolazione della remunerazione del GSE di tipo incentivante, tali da indurre un progressivo recupero di efficienza.

Ritenuto opportuno:

  • nelle more dell'adozione di una regolazione incentivante, basata su obiettivi pluriennali di recupero di efficienza, confermare il criterio di riconoscimento a consuntivo dei costi di funzionamento del GSE adottato per gli anni 2008 e 2009, tenuto conto di quanto sotto precisato;
  • che, in coerenza con le determinazioni adottate dall'Autorità per gli anni 2008 e 2009, il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2010 sia tale da assicurare, al netto dei proventi delle partecipazioni, al GSE una remunerazione, prima delle imposte, del proprio patrimonio netto, detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate AU e GME;
  • che il tasso da riconoscere ai fini della remunerazione di cui al precedente alinea sia pertanto fissato pari al 6,53%, corrispondente al rendimento medio annuale, per l'anno 2010, del BTP decennale benchmark, rilevato dalla Banca d'Italia, maggiorato di 2,5 punti percentuali, in linea con il rendimento utilizzato ai fini del riconoscimento dei costi di funzionamento dell'Acquirente Unico S.p.A. per l'anno 2010;
  • che i costi consuntivati per lo svolgimento delle attività di cui all'Articolo 3, comma 3, del TIMM, per l'anno 2010 comunicati con relazione tecnica 4 marzo 2011, siano compresi nel corrispettivo per il funzionamento del GSE per il medesimo anno;
  • fissare il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2011 in acconto, salvo conguaglio in coerenza con il metodo adottato per l'anno 2009, sulla base del consuntivo per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti per l'anno 2010 dal rilascio del fondo rischi e svalutazione crediti, come comunicato dal GSE con la nota dell'aprile 2011 e la comunicazione del 25 maggio 2011

 

DELIBERA

  1. di disporre che il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2010 sia tale da assicurare al GSE una remunerazione, prima delle imposte, del 6,53% del patrimonio netto, detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate AU e GME, oltre ai proventi delle partecipazioni;
  2. di riconoscere un corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2011, a titolo di acconto, salvo conguaglio, pari a 38,9 milioni di euro;
  3. di trasmettere copia del presente provvedimento al GSE e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


1 giugno 2011      

Il Presidente
Guido Bortoni


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