Data pubblicazione: 27 maggio 2010
Delibera 25 maggio 2010
ARG/elt 80/10
Determinazione a consuntivo del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. per l’anno 2009 e approvazione del corrispettivo di acconto per l’anno 2010
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25 maggio 2010
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 settembre 2005, n. 188/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 188/05);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2005, n. 290/05 (di seguito: deliberazione n. 290/05);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06 (di seguito: deliberazione n. 203/06);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 90/07 (di seguito: deliberazione n. 90/07);
- la deliberazione dell'Autorità 24 aprile 2007, n. 97/07;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione n. 280/07);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007, n. 312/07 (di seguito: deliberazione n. 312/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato del trasporto);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, ARG/elt 24/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 24/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2008, ARG/elt 71/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 71/08);
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/08);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2008, ARG/elt 95/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 95/08);
- la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2009, ARG/elt 1/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 1/09);
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2009, ARG/elt 46/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 46/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, GOP 71/09 (di seguito: deliberazione GOP 71/09);
- la nota del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito GSE) del 24 marzo 2010, prot. Autorità n. 14868, recante il consuntivo gestionale 2009, come integrata con comunicazione del 13 maggio 2010, prot. Autorità n. 18935 (di seguito: nota del 24 marzo 2010);
- la nota del GSE del 12 maggio 2010, prot. Autorità n. 19726, recante il budget 2010 (di seguito: nota del 12 maggio 2010);
Considerato che:
- l'articolo 3, comma 13 del decreto legislativo n. 79/99 prevede che, ai fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal gestore della rete di trasmissione nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas includa negli oneri di sistema dovuti dall'insieme degli utenti finali la differenza tra i costi di acquisto e i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica di cui al comma 12 del medesimo articolo, nonché dei ricavi derivanti dalla vendita dei diritti di cui all'articolo 11, comma 3 del medesimo decreto;
- il DPCM 11 maggio 2004 innova l'assetto della società esercente i servizi di trasmissione e di dispacciamento prevedendo che siano trasferiti a Terna le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi gia facenti capo al Gestore della rete, ad eccezione:
- dei beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, e di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo n. 387/03;
- delle partecipazioni detenute nelle società Gestore del Mercato Elettrico S.p.a. ed Acquirente Unico S.p.a.;
- degli eventuali oneri, ed i relativi eventuali stanziamenti di copertura, di natura risarcitoria e sanzionatoria per le attività poste in essere - fino alla data di efficacia del trasferimento - dallo stesso Gestore della rete;
- che restano in capo alla società residuante dal predetto trasferimento, vale a dire alla società Gestore del sistema elettrico - GRTN Spa;
- dal 1 ottobre 2006 la società GRTN-Gestore del Sistema Elettrico ha cambiato la propria denominazione in GSE-Gestore dei Servizi Elettrici;
- l'Assemblea degli azionisti del GSE-Gestore dei Servizi Elettrici, convocata in seduta straordinaria il 18 novembre 2009, ha deliberato il cambio della denominazione della società da Gestore dei Servizi Elettrici-GSE S.p.A. a Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.A (di seguito GSE);
- le deliberazioni dell'Autorità n. 188/05, n. 90/07, n. 280/07, n. 312/07, ARG/elt 74/08, ARG/elt 24/08, ARG/elt 95/08, 1/09 e il Testo integrato del trasporto prevedono che alcune tipologie di costi sostenuti dal GSE siano posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del medesimo Testo integrato del trasporto;
- la deliberazione GOP 71/09 che identifica un primo elenco di attività svolte in avvalimento dal GSE prevede che gli oneri derivanti dalle attività di cui al punto 2 lettera a) della sopraccitata deliberazione siano posti a carico del medesimo Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili gestito dalla Cassa;
- il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate è alimentato dalla componente tariffaria A3;
- con la nota del 24 marzo 2010, recante il consuntivo gestionale 2009, il GSE ha esposto, tra l'altro, i costi del personale, delle risorse esterne, nonché i costi di cui al precedente alinea (individuati come "costi da coprire direttamente con la componente A3"), sostenuti nell'anno 2009;
- il capitale investito netto del GSE risente sensibilmente delle oscillazioni del capitale circolante netto, derivanti dalle modalità di finanziamento dei pagamenti dell'energia elettrica ritirata ai sensi del provvedimento CIP 6/92 in funzione delle risorse economiche di volta in volta disponibili presso il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
- con deliberazione ARG/elt 46/09, l'Autorità ha determinato il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del Gestore dei servizi elettrici per l'anno 2008, con l'obbiettivo di assicurare al GSE un'adeguata remunerazione del proprio patrimonio netto, detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate AU e GME; e che a tal fine è stato utilizzato un tasso di remunerazione, prima delle imposte, pari al 6%, corrispondente alla media annuale, relativa all'anno 2008, del rendimento del BTP decennale benchmark, rilevato dalla Banca d'Italia, pari al 4,7%, maggiorato di 1,3 punti percentuali;
- il patrimonio netto del GSE alla chiusura dell'esercizio relativo all'anno 2008, rilevante ai fini della determinazione del corrispettivo di funzionamento del GSE per l'anno 2009, è risultato pari a circa 106,9 milioni di euro;
- alla medesima data il valore delle partecipazioni del GSE nelle società controllate Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: AU) e Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. (di seguito: GME) risultava pari a 15 milioni di euro;
- i proventi dalle partecipazioni di cui al precedente alinea, per l'anno 2009, risultano, secondo quanto indicato nella nota del 24 marzo 2010, pari a 14,4 milioni di euro;
- la media annuale, relativa all'anno 2009, del rendimento del BTP decennale benchmark, rilevato dalla Banca d'Italia, è stata accertata pari al 4,3%;
- sulla base delle informazioni fornite nella nota del 24 marzo 2010, replicando la metodologia di determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE utilizzata per l'anno 2008, detto corrispettivo risulterebbe per l'anno 2009, pari a 20,2 milioni di euro, tale da garantire una remunerazione, prima delle imposte, del 5,6% del patrimonio netto, detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate AU e GME;
Ritenuto opportuno:
- che il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2009 sia tale da assicurare al GSE una remunerazione, prima delle imposte, del proprio patrimonio netto, detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate AU e GME, coerente con le determinazioni adottate dall'Autorità per l'anno 2008;
- che il tasso da riconoscere ai fini della remunerazione di cui al precedente alinea sia pertanto fissato pari al 5,6%, corrispondente al rendimento medio annuale, per l'anno 2009, del BTP decennale benchmark, rilevato dalla Banca d'Italia, maggiorato di 1,3 punti percentuali, in coerenza con le determinazioni per l'anno 2008, di cui alla deliberazione ARG/elt 46/09;
- fissare il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2010 in acconto, salvo conguaglio, sulla base del consuntivo per l'anno 2009, al netto degli effetti derivanti, per tale anno, dal rilascio del fondo rischi e svalutazioni crediti.
DELIBERA
- di disporre che il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. per l'anno 2009 sia tale da assicurare al GSE una remunerazione, prima delle imposte, del 5,6% del patrimonio netto, detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate AU e GME;
- di riconoscere un corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. per l'anno 2010, a titolo di acconto, salvo conguaglio, pari a 32 milioni di euro;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità.
25 maggio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis