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Data pubblicazione: 17 giugno 2011

Delibera 09 giugno 2011

VIS 66/11

Avvio di un procedimento di riesame della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla società Eneco Trade S.r.l. con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 10 gennaio 2011, VIS 2/11

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  • l'Accordo in materia di garanzie di origine dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 6 marzo 2007;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 24 ottobre 2005;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2008, VIS 30/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2011, GOP 17/11.
  • la deliberazione dell'Autorità 10 gennaio 2011, VIS 2/11.

Considerato che:

  • con deliberazione VIS 2/11, l'Autorità ha irrogato alla società Eneco Trade S.r.l. una sanzione di euro 1.983.600 per il mancato acquisto di 304 certificati verdi, di taglia unitaria pari a 50 MW, per l'anno 2006 (importazioni di energia elettrica dell'anno 2005), in violazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99;
  • con istanza del 4 marzo 2011 (prot. 6419), la società Eneco Trade S.r.l. ha chiesto la revisione del provvedimento sanzionatorio, sulla base delle seguenti argomentazioni:
    • nullità della sanzione per superamento dei termini per la contestazione dell'illecito previsti dall'art. 14 della legge n. 689/1981;
    • nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 444/94, in quanto adottato in regime di prorogatio del precedente Collegio dell'Autorità;
    • riconoscimento della buona fede della società per l'incertezza del quadro normativo vigente all'epoca delle importazioni di energia elettrica dalla Svizzera nell'anno 2005;
    • rideterminazione della sanzione a seguito della nota con cui il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., successivamente all'adozione della deliberazione VIS 2/11, comunicava alla Eneco Trade S.r.l. in data 13 gennaio 2011 (prot. GSE/P20110000896) e non all'Autorità la rideterminazione del numero di certificati verdi dovuti per l'anno 2006 (importazioni anno 2005), individuandoli in numero pari a 13.400, di taglia unitaria pari a 1 MW (pari a 268 certificati verdi di taglia unitaria apri a 50 MW), in seguito al riconoscimento delle garanzie di origine dell'elettricità da fonte rinnovabile importata dalla Francia.

Considerato che:

  • quanto sopra esposto costituisce presupposto per l'avvio di un procedimento di riesame della sanzione irrogata con deliberazione VIS 2/11

 

DELIBERA

  1. è avviato un procedimento per il riesame della sanzione irrogata nei confronti di Eneco Trade S.r.l. con deliberazione VIS 2/11, per violazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 17/11 e del punto 7.3 dell'Allegato B della medesima deliberazione;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro 90 (novanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Eneco Trade S.r.l., Via G. Galilei, 10, 39100 Bolzano, agli avvocati Mario Buccello e Simona Viola, Piazza Eleonora Duse 1, 20112 Milano e al GSE S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski 92, 00197 Roma e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


9 giugno 2011                                                                            

Il Presidente
Guido Bortoni


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