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Data pubblicazione: 12 luglio 2011

Consultazione 07 luglio 2011

DCO 25/11

Data ultima per invio osservazioni: 05 settembre 2011

Attuazione dell’articolo 20 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 5 maggio 2011, ai fini dell’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici

Premessa

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011 (di seguito: decreto interministeriale 5 maggio 2011), stabilisce i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.

In particolare, l'articolo 20 di tale decreto assegna all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) il compito di:

  • aggiornare e integrare, laddove necessario, i provvedimenti già emanati;
  • determinare le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione delle attività previste dal medesimo decreto interministeriale, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica;
  • aggiornare i provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, prevedendo che la responsabilità di tale servizio sia, in ogni caso, posta in capo ai gestori di rete cui gli impianti risultano essere collegati;
  • determinare le modalità con le quali sono remunerate le attività di certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di rete in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto interministeriale 5 maggio 2011, nonché quelle relative all'erogazione del servizio di misura di cui al precedente alinea;
  • aggiornare ed integrare i propri provvedimenti in materia di connessione alla rete elettrica con particolare riguardo all'applicazione dell'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95, nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, fermo restando il potere di eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della medesima legge.

A tal fine l'Autorità, con il presente documento per la consultazione, intende sottoporre all'attenzione dei soggetti interessati i propri orientamenti in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto interministeriale 5 maggio 2011.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione Mercati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il 5 settembre 2011.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti compilando il modulo sottostante. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale

Piazza Cavour 5 - 20121 Milano
tel. 02.655.65.290/284
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it


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