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Data pubblicazione: 14 febbraio 2011

Delibera 09 febbraio 2011

VIS 23/11

Chiusura del procedimento avviato nei confronti di Deval S.p.A. con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 22 dicembre 2009, VIS 171/09

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
  • il parere del Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2010, n. 5388;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005 (di seguito: decreto 20 aprile 2005);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata ed integrata;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2004-2007);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 135/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 49/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2007, n. 95/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 336/07;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2008-2011);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2008, ARG/elt 65/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 17 giugno 2008, ARG/elt 78/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2008, ARG/elt 110/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2009, ARG/elt 34/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 168/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2009, VIS 171/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10.

Considerato che:

  • il Consiglio di Stato, con il parere n. 5388/10, si è espresso nel senso che l'attuale Collegio dell'Autorità, il cui mandato settennale è scaduto il 15 dicembre 2010, continua ad operare in regime di prorogatio limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili ed urgenti, per un periodo massimo di sessanta giorni dalla suddetta data;
  • con la deliberazione GOP 75/10 l'Autorità si è conformata al suddetto parere stabilendo che, a decorrere dal 16 dicembre 2010, eserciterà le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione o a quelli indifferibili ed urgenti, fino al completamento del procedimento di nomina ed alla assunzione delle funzioni del  nuovo Collegio, e comunque non oltre il 13 febbraio 2011;
  • la presente delibera costituisce atto di ordinaria amministrazione, stante la doverosità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Fatto

  1. L'esame dei dati e degli elementi acquisiti con l'istruttoria conoscitiva, chiusa con deliberazione VIS 168/09, in merito alle anomalie riscontrate nella determinazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN) e non correttamente attribuita agli utenti del dispacciamento, ha evidenziato delle possibili inadempienze, nel triennio 2005-2007, da parte di alcune società tra cui Deval S.p.A. (di seguito: Deval o società).
  2. Pertanto, con deliberazione VIS 171/09 l'Autorità ha avviato nei confronti di Deval un procedimento per accertare la commissione, nel triennio 2005-2007, di errori nella determinazione dei dati necessari ai fini della quantificazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento e, in particolare, la violazione delle disposizioni in materia di aggregazione delle misure dei prelievi per il servizio di dispacciamento (art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06).
  3. A seguito di richiesta della società (prot. Autorità n. 0021258/A del 4 giugno 2010) è stato consentito l'accesso agli atti in data 29 giugno 2010 (prot. Autorità n. 0024114/A).
  4. Nel corso dell'istruttoria la società non ha depositato memorie difensive.
  5. Con nota 27 ottobre 2010 (prot. Autorità n. 0035681), il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
  6. In data 5 novembre 2010 (prot. Autorità n. 0036700/A) la società ha depositato una memoria difensiva.
  7. Valutazione giuridica



  8.  
  9. La disciplina del servizio di pubblica utilità del dispacciamento è contenuta nella  deliberazione n. 168/03 (cfr. art. 6 dell'Allegato A della citata delibera) e, dal 1 gennaio 2007, nella deliberazione n. 111/06 (cfr. art. 5 dell'Allegato A della citata delibera), oltre che nel Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (c.d. Codice di rete), predisposto dal Gestore della Rete sulla base delle direttive emanate dall'Autorità con deliberazione n. 250/04, ed approvato da quest'ultima con le deliberazioni n. 79/05 e n. 49/06.
  10. Nell'ambito del servizio di dispacciamento rientra l'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento di cui è responsabile Terna che, a tal fine, si avvale dell'opera delle imprese distributrici (artt. 43 e ss. della delibera n. 168/03 e, successivamente, artt. 33 e ss. della delibera n. 111/06; art. 54 della delibera n. 250/04). In particolare:
    • le imprese distributrici comunicano mensilmente a Terna le misure delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati sulla propria rete (Terna poi aggrega dette misure nonché quelle, dalla stessa direttamente rilevate, delle immissioni di energia relative a punti di immissione ubicati sulla RTN ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento: art. 44, delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 34, delibera n. 111/06);
    • le imprese distributrici di riferimento aggregano le misure dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria, comunicate mensilmente dalle imprese distributrici sottese, con quelle dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento e le comunicano mensilmente a Terna (che, infine, aggrega le misure dei prelievi di energia elettrica ad essa comunicati appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento: art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06).
  11. L'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica svolta delle imprese distributrici è remunerata: Terna, infatti, versa loro un corrispettivo sulla base delle regole definite dall'Autorità (artt. 44 e ss. delibera n. 168/03 e, successivamente, artt. 33 e ss. delibera n. 111/06).
  12. Per il corretto svolgimento delle predette attività, le imprese distributrici devono conoscere i punti di immissione e di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza, nonché i punti di dispacciamento di relativa appartenenza.
  13. La regolazione economica del servizio di dispacciamento è completata dalla deliberazione n. 118/03, con la quale l'Autorità ha disciplinato la determinazione dell'energia elettrica prelevata in ciascuna ora nei punti di prelievo non trattati su base oraria (c.d. load profiling). Detta determinazione convenzionale prevede l'attribuzione, da parte di Terna, a ciascun utente del dispacciamento di una quota del prelievo residuo d'area (di seguito: PRA) e la regolazione, su base annuale, delle partite economiche di conguaglio emergenti dal confronto fra l'energia elettrica effettivamente prelevata in ciascun anno solare e l'energia elettrica attribuita sulla base del PRA. A tale fine le imprese distributrici di riferimento determinano mensilmente il PRA - pari, in ciascuna ora e per ciascuna area di riferimento, alla differenza tra l'energia elettrica ivi immessa e quella prelevata (art. 4 della delibera n. 118/03) - e lo trasmettono a Terna unitamente ai coefficienti di ripartizione mediante i quali il PRA medesimo è attribuito a ciascun utente del dispacciamento (art. 7, comma 5, della delibera n. 118/03).
  14. Come esposto nella Relazione conclusiva allegata alla delibera VIS 168/09 (di chiusura dell'istruttoria conoscitiva), un certo quantitativo di errori da parte delle imprese distributrici è fisiologico nelle fasi iniziali dell'aggregazione delle misure; pertanto si giustifica, limitatamente a tale fase, la presenza di rettifiche:
    • riguardanti un numero di punti di dispacciamento non superiore al 10% dei punti complessivamente gestiti nell'anno con riferimento alla propria rete di distribuzione; tale percentuale è calcolata come media mensile in ciascun anno;
    • riguardanti un quantitativo di energia non superiore al 5% dell'energia complessivamente prelevata su base annua dai punti di prelievo trattati su base oraria connessi alla propria rete di distribuzione;
    • riguardanti una correzione al valore del PRA non superiore al 5% del valore complessivo annuo del PRA relativo alle proprie aree di riferimento.
  15. Dalla documentazione acquisita nell'ambito della citata istruttoria conoscitiva risulta che Deval avrebbe operato rettifiche riguardanti un numero di punti di dispacciamento pari nell'anno 2006 a circa il 12,50% e nell'anno 2007 a circa il 17,26% dei punti complessivamente gestiti nell'anno con riferimento alla propria rete di distribuzione. Essendo dette rettifiche superiori alla soglia fisiologica del 10% sopra indicata, risulterebbero violate le disposizioni relative all'aggregazione delle misure dei prelievi per il servizio di dispacciamento (art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06).
  16. Tuttavia, dall'istruttoria è emerso che le predette rettifiche hanno riguardato i prelievi degli impianti di illuminazione pubblica. Al riguardo si rileva che la disciplina allora vigente non imponeva l'obbligo di installare alcun misuratore in tali impianti lasciando ampia discrezionalità alle imprese distributrici circa le modalità della rilevazione dell'energia prelevata. Per tali punti era, pertanto, del tutto fisiologico il verificarsi di rettifiche in sede di conguaglio.
  17. Alla luce di quanto sopra, la condotta di Deval non è idonea ad integrare la violazione contestata

 

DELIBERA

  1. non si ravvisa la violazione da parte di Deval S.p.A. delle disposizioni relative all'aggregazione delle misure dei prelievi per il servizio di dispacciamento (art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06);
  2. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Deval S.p.A., con sede legale in via Clavalitè, n. 8, 11100 Aosta, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

9 febbraio 2011
Il Presidente: Alessandro Ortis


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