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Data pubblicazione: 22 luglio 2011

Determina 21 luglio 2011

3/2011 - DTRF

Modificazioni e integrazioni dell’Allegato A alla determina del Direttore della Direzione tariffe dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 26 febbraio 2010, n. 1/10 concernente i format delle comunicazioni relative al regime di compensazione per la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas inviate da Poste Italiane S.p.A. ai sensi della deliberazione 6 agosto 2009, ARG/com 113/09.

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 1, comma 345-duodecies della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266/05);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute";
  • il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  • il decreto interdipartimentale n. 70341 del 14 settembre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Disciplina per l'estensione delle tariffe elettriche agevolate di cui all'articolo 1, comma 375 della legge n. 266/2005, ai beneficiari della Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008" (di seguito: decreto interdipartimentale 14 settembre 2009);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/com 113/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 113/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2010, ARG/elt 175/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/10);
  • la determina del Direttore della Direzione tariffe dell'Autorità del 26 febbraio 2010, n. 1/10, e il relativo Allegato A (di seguito: determina n. 1/10);
  • la determina del Direttore della Direzione tariffe dell'Autorità dell'1 febbraio 2011, n. 1/11, ed il relativo Allegato A (di seguito: determina n. 1/11);
  • la determina del Direttore della Direzione tariffe dell'Autorità dell'11 maggio 2011, n. 2/11 (di seguito: determina n. 2/11);
  • la comunicazione dello Sportello per il Consumatore di energia del 14 giugno 2011, prot. Autorità n. 18703 del 12 luglio 2011 (di seguito: comunicazione del 14 giugno 2011);

Considerato che:

  • ai sensi del comma 1.1, lettera b), della deliberazione ARG/com 113/09, il Direttore della Direzione Tariffe ha definito, con determina n. 1/10 e con determina n. 1/11 i format delle comunicazioni finalizzate a fornire informazioni, ai soggetti richiedenti, riguardo all'ammissibilità al bonus elettrico e al bonus gas ed alle necessità di rinnovo;
  • l'articolo 1, comma 345-duodecies, della legge n. 266/05 ha previsto che il bonus elettrico si applichi anche ai beneficiari di Carta Acquisti;
  • con deliberazione ARG/elt 175/10 l'Autorità, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto interdipartimentale 14 settembre 2009, ha definito le modalità operative con cui le imprese distributrici di energia elettrica trattano le richieste di attivazione e disattivazione del bonus elettrico per i beneficiari di Carta Acquisti;
  • il comma 8.1 della suddetta deliberazione ARG/elt 175/10 stabilisce che il soggetto erogatore di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, gestisce eventuali comunicazioni, relative all'ammissione e alla non ammissione al bonus elettrico ai beneficiari di Carta Acquisti, secondo un format definito con determina del Direttore della Direzione Tariffe;
  • l'Autorità, con determina n. 2/11, ha fissato all'1 luglio 2011 la data di effettiva entrata in operatività dei meccanismi definiti dalla deliberazione ARG/elt 175/10;
  • i beneficiari di Carta Acquisti necessitano di informazioni specifiche per essere informati correttamente dell'ammissione o della non ammissione al bonus elettrico;
  • i format delle comunicazioni approvati con determina n. 1/10 non contengono le informazioni specifiche per i beneficiari della Carta Acquisti;
  • il comma 5.2 della deliberazione ARG/elt 175/10 prevede che:
    • in mancanza dell'indicazione del corretto codice POD da agevolare il bonus elettrico non venga attivato;
    • in tal caso il beneficiario della Carta Acquisti debba essere informato, anche tramite il soggetto erogatore di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, della necessità di integrare il dato nel modulo di richiesta della Carta Acquisti;

Considerato inoltre che:

  • con comunicazione del 14 giugno 2011 lo Sportello per il consumatore ha inviato agli Uffici dell'Autorità i risultati di una indagine riguardante le motivazioni di non riscossione dei bonus gas tramite bonifico domiciliato, evidenziando l'opportunità di semplificare il format delle comunicazioni, di cui alla determina n. 1/10, riguardanti la modalità di riscossione dei bonifici domiciliati medesimi;

Ritenuto opportuno:

  • prevedere format specifici per la comunicazione di ammissione al bonus elettrico nei confronti dei clienti finali domestici beneficiari della Carta Acquisti;
  • prevedere un format specifico per comunicare, ai beneficiari della Carta Acquisti che non abbiano indicato un codice POD o abbiano indicato un codice POD errato nel modulo di richiesta della Carta Acquisti, la necessità di integrare il dato nel medesimo modulo;
  • modificare il format delle comunicazioni riguardanti le modalità di riscossione dei bonifici domiciliati, di cui alla determina n. 1/10, al fine di migliorare la comprensibilità, da parte dei clienti finali, delle modalità di riscossione dei medesimi;

 

DETERMINA

  1. di definire, ai sensi del comma 8.1 della deliberazione ARG/elt 175/10, i seguenti format: Format integrazione Bonus_Carta Acquisti - OK, Format integrazione Bonus_Carta Acquisti - KO, Format integrazione Bonus_Carta Acquisti - POD mancante o difforme, conformemente a quanto riportato nell'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di modificare il: Format ammissione al bonus gas cliente indiretto e il Format ammissione alla quota retroattiva bonus gas, dell'Allegato A alla determina del Direttore della Direzione Tariffe del 26 febbraio, n. 1/10 con il Format ammissione al bonus gas cliente indiretto e il Format ammissione alla quota retroattiva bonus gas riportati nell'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
  3. di modificare ed integrare l'Allegato A alla determina del Direttore della Direzione Tariffe del 26 febbraio, n. 1/10, coerentemente con i format delle comunicazioni riportate nell'allegato A al presente provvedimento;
  4. di trasmettere la presente determina al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, all'Ancitel S.p.A. e a Poste Italiane S.p.A.;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


Il Direttore
Egidio Fedele Dell'Oste

Milano, 21 luglio 2011


Allegati: