Data pubblicazione: 03 novembre 2010
Delibera 25 ottobre 2010
ARG/elt 186/10
Determinazione delle partite economiche a garanzia del livello dei ricavi riconosciuti per il servizio di trasmissione per l’anno 2009, ai sensi dell’articolo 4 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25 ottobre 2010
Visti:
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999 "Determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005 "Concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 febbraio 2009, recante l'ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 8 di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 348/07) e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011" (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08, con la quale è stato introdotto un meccanismo facoltativo di garanzia sul livello del ricavo riconosciuto al servizio di trasmissione (di seguito: deliberazione ARG/elt 188/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2009, ARG/elt 31/09, con la quale sono state adeguate le disposizioni del TIT in relazione alla cessione delle linee di alta tensione dalla società Enel Linee Alta Tensione S.r.l. (di seguito: ELAT) alla società Terna S.p.A. (di seguito: deliberazione ARG/elt 31/09);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 203/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 203/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2010, ARG/elt 103/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 103/10);
- la comunicazione di Terna S.p.A. del 3 marzo 2009, prot. 2785 (prot. Autorità A/10915 del 9 marzo 2009);
- la comunicazione di Terna S.p.A. del 29 marzo 2010, prot. 4016 (prot. Autorità A/13390 del 31 marzo 2010);
- la comunicazione della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) del 31 marzo 2010, prot. 1322 (prot. Autorità A/13574 del 1 aprile 2010);
- la comunicazione della Cassa del 6 ottobre 2010 (prot. Autorità A/33711 del 7 ottobre 2010);
- la comunicazione della Cassa del 18 ottobre 2010 (prot. Autorità A/34906 del 20 ottobre 2010);
- le comunicazioni di Terna S.p.A. del 22 ottobre 2010 (prot. Autorità A/35161 del 22 ottobre 2010).
Considerato che:
- con deliberazione ARG/elt 188/08 l'Autorità, ha ritenuto opportuno introdurre un meccanismo, ad accesso facoltativo, di garanzia dei ricavi di trasmissione, teso a limitare la rischiosità connessa alle oscillazioni della domanda di energia elettrica;
- tale meccanismo, da applicarsi al periodo 2009-2011, prevede che i maggiori o minori ricavi rispetto a ricavi di riferimento, determinati in misura pari ai ricavi che sarebbero conseguiti applicando i corrispettivi tariffari a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione ai volumi di energia elettrica presi a riferimento per la determinazione dei medesimi corrispettivi, al netto di una franchigia pari allo 0,5%, siano posti in capo al conto alimentato dalla componente UC3 di cui al comma 54.1, lettera h) del TIT;
- con comunicazione del 3 marzo 2009 Terna, ai sensi del comma 4.4. della deliberazione ARG/elt 188/08, ha comunicato all'Autorità la propria volontà di aderire al meccanismo di garanzia dei ricavi per il periodo 2009-2011.
Considerato che:
- con deliberazione ARG/elt 31/09, l'Autorità ha adeguato i meccanismi tariffari di cui al TIT in relazione alla cessione delle reti di distribuzione in alta tensione di ELAT a Terna e l'inclusione delle medesime reti nell'ambito della rete di trasmissione nazionale, definendo in maniera certa i ricavi spettanti alle reti di ELAT ed introducendo a tal fine le componenti CTRENEL e CTR*;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha inoltre introdotto modifiche al meccanismo di perequazione dei costi di distribuzione relativi alle reti in alta tensione, prevedendo la partecipazione di Terna a tale meccanismo, successivamente al perfezionamento della cessione delle reti in alta tensione di ELAT a Terna; in particolare, ai sensi del comma 1.5 della deliberazione ARG/elt 31/09, che integra le disposizioni di cui all'articolo 36 del TIT, Terna partecipa ai meccanismi di perequazione in relazione alla differenza tra il costo standard della ex-rete di distribuzione in alta tensione di ELAT ed al maggior ricavo riconosciuto da Enel Distribuzione S.p.A. a Terna stessa per effetto dell'applicazione della componente CTR*;
- nelle premesse alla deliberazione ARG/elt 203/09, l'Autorità ha quantificato, sulla base di stime a pre-consuntivo, l'importo riconosciuto dal meccanismo di garanzia di cui all'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 188/08, comprensivo della quota parte di ricavi relativa alla ex-rete di distribuzione in alta tensione di ELAT di cui alla deliberazione ARG/elt 31/09.
Considerato che:
- per effetto delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 31/09, la remunerazione della ex-rete di distribuzione di ELAT acquisita da Terna è in parte dipendente dalla determinazione dei saldi di perequazione generale;
- con comunicazione del 6 ottobre 2010, la Cassa ha comunicato all'Autorità i risultati della perequazione relativa all'anno 2009, rettificati al seguito del riscontro di incongruenze nel meccanismo di calcolo dei saldi di perequazione; ed inoltre, con comunicazione del 18 ottobre 2010, la Cassa ha comunicato all'Autorità i dati necessari a quantificare l'ammontare di perequazione spettante a Terna per effetto delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 31/09;
- i volumi di energia elettrica presi a riferimento ai fini della determinazione delle tariffe di trasmissione per l'anno 2009 e rilevanti per il meccanismo di garanzia sono pari a:
- 302.935.478.170 kWh, con riferimento al corrispettivo CTR di cui al comma 13.1, lettera a), del TIT;
- 277.986.465.000 kWh, con riferimento ai corrispettivo di cui al comma 16.1 del TIT;
- 200.057.510.463 kWh, con riferimento al corrispettivo CTR* introdotto con deliberazione ARG/elt 31/09, considerando il periodo aprile - dicembre 2009, ovvero il periodo successivo al perfezionamento della cessione delle reti di ELAT a Terna;
- i volumi di energia elettrica movimentata sulla rete di trasmissione elettrica consuntivati per l'anno 2009, secondo quanto comunicato in ultimo da Terna S.p.A. con comunicazione del 22 ottobre 2010, risultano pari a:
- 287.415.983.812 kWh, con riferimento ai volumi di energia elettrica di cui al comma 13.1, lettera a), del TIT;
- 262.184.343.666 kWh, con riferimento ai volumi di energia elettrica di cui al comma 16.1 del TIT;
- 190.383.430.061 kWh, con riferimento ai volumi di energia elettrica di cui al comma 13.1, lettera a), del TIT, riferibili all'impresa distributrice Enel Distribuzione S.p.A. nel periodo aprile - dicembre 2009.
Ritenuto opportuno:
- in considerazione dell'avvenuta determinazione dei saldi di perequazione generale per l'anno 2009, procedere con la determinazione delle partite economiche a garanzia dei ricavi riconosciuti al servizio di trasmissione per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui al articolo 4 della deliberazione ARG/elt 188/08;
- dare mandato alla Cassa affinché provveda, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, all'erogazione delle partite economiche di cui al precedente punto, ponendo tali oneri in capo al conto alimentato dalla componente UC3 di cui al comma 54.1, lettera h), del TIT
DELIBERA
- di quantificare, per l'anno 2009, le partite economiche a garanzia del ricavo riconosciuto al servizio di trasmissione ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 188/08, pari a euro 56.326.693;
- di dare mandato alla Cassa affinché provveda ad erogare a Terna S.p.A. gli ammontari di cui al precedente punto 1 entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento alle società Terna S.p.A., con sede legale in Viale Egidio Galbani, n. 70, 00156, Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
25 ottobre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis