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Data pubblicazione: 15 settembre 2010

Delibera 13 settembre 2010

ARG/elt 143/10

Approvazione dello schema di “Master Agreement” recante obiettivi e criteri per la gestione delle congestioni sull’interconnessione Italia-Slovenia attraverso un meccanismo di “Market Coupling” a decorrere dall’anno 2011

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 settembre 2010

Visti:

  • la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
  • il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento n. 1228/200 del 14 agosto 2009 (di seguito: il regolamento n. 714/2009);
  • la decisione della Commissione Europea 2003/796/EC dell' 11 novembre 2003 con cui viene istituito ERGEG, gruppo di lavoro europeo dei regolatori di elettricità e gas;
  • la legge 14 novembre 1995 n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
  • la legge 12 dicembre 2002 n. 273;
  • la legge 27 ottobre 2003 n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004 n. 239;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2009 recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l'anno 2010, e direttive all'Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2010 (di seguito: decreto 18 dicembre 2009);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e l'Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2008, ARG/elt 182/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 182/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2009, ARG/elt 11/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 11/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2009, ARG/elt 194/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 194/09);
  • il Memorandum of Understanding del 14 aprile 2008 (di seguito: MoU 2008) firmato dalle società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) e Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. (di seguito: Borzen);
  • la Joint Declaration dell'8 Settembre 2008 firmata dai Ministri degli Esteri di Italia e Slovenia (di seguito: Joint Declaration 2008);
  • la Joint Declaration del 9 Novembre 2009 firmata dai Ministri degli Esteri di Italia e Slovenia (di seguito: Joint Declaration 2009);
  • il Memorandum of Understanding del 27 agosto 2010 firmato dal Ministro italiano dello sviluppo economico e dal Ministro sloveno dell'economia (di seguito: MoU 2010);
  • le minute, ivi inclusi i relativi documenti allegati, di ciascuna delle nove riunioni del Working Group bilaterale Italia - Slovenia;
  • le minute, ivi inclusi i relativi documenti allegati, della quattordicesima riunione dell'Implementation Group della Regione Centro-Sud tenutasi in data 5 novembre 2009;
  • le minute, ivi inclusi i relativi documenti allegati, della quindicesima riunione dell'Implementation Group della Regione Centro-Sud tenutasi in data 1 giugno 2010;
  • la comunicazione congiunta del GME e di Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) del 3 settembre 2010, prot. Autorità n. 030015 in pari data (di seguito: comunicazione congiunta GME-Terna 3 settembre 2010), recante in allegato lo schema di Master Agreement fraGME, Borzen, BSP, Terna e ELES, Elektro - Slovenija, d.o.o (di seguito: ELES);

Considerato che:

  • in conformità alle norme di cui al regolamento n. 1228/2003 allora vigente, l'ERGEG ha avviato nel 2006 i lavori di sette Iniziative Regionali Europee (ERI acronimo diEuropean Regional Initiatives), tra cui l'Iniziativa della Regione Centro-Sud, coordinata dall'Italia, di cui la Germania, la Francia, l'Austria, la Slovenia e la Grecia sono membri effettivi e la Svizzera è membro osservatore;
  • l'obiettivo delle Iniziative Regionali Europee è di offrire un contributo tangibile all'integrazione dei mercati elettrici nazionali inclusi in una stessa regione;
  • nell'alveo dell'Iniziativa della Regione Centro-Sud, le competenti autorità dei paesi membri della Regione hanno, tra l'altro, approvato le regole per l'accesso alle reti di interconnessione tra Francia-Italia, Svizzera-Italia, Austria-Italia, Slovenia-Italia e Grecia-Italia - Access rules to France-Italy, Switzerland-Italy, Austria-Italy, Slovenia-Italy, Greece-Italy interconnections (di seguito: Access rules) - elaborate dai Gestori delle reti di trasmissione dei paesi membri della Regione Centro-Sud in conformità alle norme del regolamento n. 714/2009;
  • le Access rules, approvate per l'Italia dall'Autorità con deliberazione ARG/elt 194/09, prevedono l'aggiudicazione della capacità annuale, mensile e giornaliera sulle interconnessioni tra Francia-Italia, Svizzera-Italia, Austria-Italia, Slovenia-Italia e Grecia-Italia, tramite aste esplicite organizzate in maniera congiunta dai Gestori delle reti di trasmissione responsabili delle relative interconnessioni;

Considerato inoltre che:

  • con la firma del MoU 2008, le società GME e Borzen hanno avviato una cooperazione finalizzata a concepire e proporre un meccanismo di asta implicita (market coupling) per l'assegnazione della capacità giornaliera sull'interconnessione Slovenia-Italia;
  • con la firma della Joint Declaration 2008, i Ministri degli Esteri di Italia e Slovenia hanno espresso, per conto dei rispettivi Governi, il loro supporto alle attività volte all'ulteriore integrazione del Mercato Interno dell'Energia ivi inclusa la cooperazione fra GME e Borzen;
  • con la comunicazione del documento di discussione "Establishment of a market coupling mechanism on the slovenian-italian border" del novembre 2008 ai Regolatori italiano e sloveno (di seguito: i Regolatori), ai Gestori della rete di trasmissione italiano e sloveno (di seguito: i TSO), al Ministro italiano dello sviluppo economico e al Ministro sloveno dell'economia (di seguito: i Ministri rilevanti), le società GME, Borzen e BSP (di seguito: i PX/MO) hanno proposto di avviare una stretta cooperazione fra Ministri rilevanti, Regolatori, TSO e PX/MO finalizzata alla realizzazione del progetto di market coupling sull'interconnessione Slovenia-Italia;
  • con il Kick-off meeting di Roma il 22 maggio 2009, le rappresentative del Ministro italiano dello sviluppo economico, dei Regolatori, dei TSO e dei PX/MO hanno avviato i lavori di implementazione del progetto di market coupling sull'interconnessione Slovenia-Italia;
  • nel corso del citato Kick-off meeting, i partecipanti hanno unanimemente convenuto di costituire un Working Group bilaterale Italia-Slovenia (di seguito: WG) - presieduto dai delegati dei Regolatori e composto dai delegati dei Ministri rilevanti, dei TSO e dei PX/MO - incaricato di:
    • lavorare in parallelo su tutti gli aspetti del processo di implementazione del progetto;
    • informare costantemente l'Implementation Group della Regione Centro-Sud circa i progressi del summenzionato processo;
  • con la firma della Joint Declaration 2009, i Ministri degli Esteri di Italia e Slovenia hanno espresso, per conto dei rispettivi Governi, il loro supporto al WG nel perseguire l'obiettivo dell'integrazione dei mercati elettrici dei due paesi;
  • con la firma del MoU 2010, i Ministri rilevanti, per conto dei rispettivi Governi, hanno espresso il loro supporto istituzionale al processo di implementazione del progetto di market coupling sull'interconnessione Slovenia-Italia;

Considerato altresì che:

  • conformemente all'incarico ricevuto, i Regolatori, in qualità di presidenti del WG, hanno illustrato il progetto di market coupling sull'interconnessione Slovenia-Italia alla quattordicesima riunione dell'Implementation Group della Regione Centro-Sud;
  • in esito all'ottava riunione del WG del 25 maggio 2010, il WG ha elaborato due Roadmap alternative illustranti le singole tappe - con relative scadenze - del processo di implementazione del progetto di market coupling sull'interconnessione Slovenia-Italia e ha incaricato i Regolatori di presentare alla quindicesima riunione dell'Implementation Group della Regione Centro-Sud le predette Roadmap unitamente allo stato di avanzamento del suddetto processo e al modello di market coupling in fase di sviluppo;
  • conformemente all'incarico ricevuto, i Regolatori, in qualità di presidenti del WG, hanno illustrato le due Roadmap alternative del processo di implementazione del progetto di market coupling sull'interconnessione Slovenia-Italia alla quindicesima riunione dell'Implementation Group
  • ciascuna Roadmap prevedeva quali elementi qualificanti: la firma del MoU 2010, la consultazione in ambito ERGEG - Regione Centro-Sud della bozza di Auction Rules 2011 - emendate per aggiudicare la capacità giornaliera sull'interconnessione Slovenia-Italia tramite asta implicita (market coupling) - e del modello di market coupling in fase di sviluppo sulla medesima interconnessione, la firma di un Master Agreement (di seguito: MA) e di un Pentalateral Contract (di seguito: PLC) da parte dei TSO e dei PX/MO - previa approvazione dei Regolatori - e l'avvio del market coupling sull'interconnessione Slovenia-Italia non oltre il 1 gennaio 2011, compatibilmente con gli esiti della consultazione;
  • la firma del MoU 2010 da parte dei Ministri rilevanti in data 27 agosto 2010  consente la prosecuzione dei lavori del WG conformemente alla Roadmap che fissa l'avvio del market coupling sull'interconnessione Slovenia-Italia esattamente per il 1 gennaio 2011;
  • lo schema di MA trasmesso all'Autorità reca, come previsto dal WG, i principali obiettivi e criteri cui deve uniformarsi il progetto di market coupling sull'interconnessione Slovenia-Italia, le principali caratteristiche del medesimo e le condizioni minime a cui i soggetti firmatari del MA sono pronti ad assumersi i rispettivi impegni per l'implementazione del progetto;

Considerato oltretutto che:

  • il decreto 18 dicembre 2009 prevede, tra l'altro, che:
    1. l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia è effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte secondo modalità definite negli accordi stipulati tra Terna e i gestori di rete dei Paesi interconnessi per l'allocazione congiunta della capacità assegnabile;
    2. i proventi delle procedure di assegnazione, per la quota spettante a Terna, sono utilizzati a salvaguardia dell'economicità delle forniture per i clienti finali, attraverso la riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete;
  • con la deliberazione ARG/elt 182/08 l'Autorità ha previsto che, a partire dall'anno 2010, i proventi delle procedure di assegnazione della capacità di trasporto fossero utilizzati a riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete attraverso la riduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06, mantenendo separata evidenza delle diverse partite economiche che concorrono alla sua determinazione;
  • la disposizione di cui al precedente alinea consente l'utilizzo dei proventi derivanti dall'assegnazione della capacità di interconnessione a copertura dei costi sostenuti da Terna per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento e in particolare dei costi sostenuti per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata;

Considerato infine che:

  • lo schema di MA prevede che i TSO assumano transitoriamente il ruolo di shipping agent per l'anno 2011 al fine di non ritardare ulteriormente l'avvio del market coupling sull'interconnessione Slovenia-Italia nelle more della individuazione di una soluzione più efficiente da parte del WG che affidi tale ruolo ad altri soggetti;
  • lo schema di MA prevede che i TSO gestiscano gli oneri e i proventi finanziari derivanti dall'esercizio del ruolo di shipping agent secondo le regole fissate dai rispettivi Regolatori a condizione che tali regole assicurino ai TSO di rimanere indenni dai predetti oneri finanziari;
  • lo schema di MA delinea un progetto volto all'armonioso sviluppo del Mercato Interno dell'Elettricità su base comunitaria, in conformità alle norme del regolamento n. 714/2009;

Ritenuto opportuno:

  • approvare lo schema di MA onde accelerare il processo di integrazione dei mercati nazionali della Regione Centro-Sud;
  • prevedere che Terna sia resa economicamente neutrale rispetto agli oneri e ai proventi finanziari derivanti dall'esercizio del ruolo di shipping agent;
  • prevedere che, ai fini di cui al precedente alinea e per il solo anno 2011, gli oneri e i proventi finanziari derivanti dall'esercizio del ruolo di shipping agent siano separatamente imputati rispettivamente a incremento e a riduzione del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06 per assicurare transitoriamente il regolare funzionamento del market coupling;
  • prevedere, conformemente a quanto disposto dal decreto 18 dicembre 2009, che i proventi derivanti dall'implementazione del market coupling sull'interconnessione Slovenia-Italia per l'assegnazione della capacità di interconnessione giornaliera siano utilizzati per la riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete;
  • ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 714/09, e conformemente a quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 182/08, i proventi di cui al precedente alinea siano utilizzati a riduzione del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06 come copertura dei costi sostenuti da Terna per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata, nell'ambito del mercato per i servizi di dispacciamento;

 

DELIBERA

  1. di approvare lo schema di MA trasmesso all'Autorità tramite comunicazione congiunta GME-Terna 3 settembre 2010;
  2. di prevedere, per il solo anno 2011, che gli oneri e i proventi finanziari derivanti dall'esercizio del ruolo di shipping agent da parte di Terna siano separatamente imputati rispettivamente a incremento e a riduzione del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06;
  3. di prevedere che i proventi derivanti dall'implementazione del market coupling sull'interconnessione Slovenia-Italia per l'assegnazione della capacità di interconnessione giornaliera dell'anno 2011 e spettanti a Terna siano utilizzati a riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete per tutti i clienti finali del sistema elettrico nazionale attraverso la riduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06, mantenendo separata evidenza delle diverse partite economiche che concorrono alla sua determinazione;
  4. di trasmettere copia del presente provvedimento alle società GME e Terna;
  5. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia;
  6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro degli Affari Esteri;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

13 settembre 2010
Il Presidente Alessandro Ortis