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Data pubblicazione: 24 novembre 2010

Delibera 05 novembre 2010

VIS 137/10

Intimazione ad adempiere agli obblighi informativi di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 11 dicembre 2008, VIS 109/08, recante “Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133”

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 novembre 2010

Visti:

  • gli articoli 27, comma 15, e 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
  • l'articolo 81, commi 16 ss. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge n. 112/08), recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01), di emanazione del "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 11 dicembre 2008, VIS n. 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08), recante "Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133";
  • la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2009, VIS 68/98 (di seguito: deliberazione VIS 68/09), recante "Trasmissione alla Guardia di Finanza degli elenchi delle società che non hanno ottemperato alle richieste di informazioni e documenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 dicembre 2008, VIS 109/08 e 4 luglio 2008, ARG/Com 91/08";
  • la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2010, GOP 48/10 (di seguito: deliberazione GOP 48/10), che dispone il "Conferimento ad interim dell'incarico di Coordinatore del Gruppo di Lavoro e del Nucleo Operativo per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sul divieto di traslazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112".

Considerato che:

  • l'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 attribuisce all'Autorità il compito di vigilare sulla puntuale osservanza, da parte degli operatori economici interessati, del divieto di traslare sui prezzi al consumo l'onere della maggiorazione d'imposta disposta dal comma 16 del medesimo articolo (di seguito: divieto di traslazione d'imposta);
  • con deliberazione VIS 109/08, l'Autorità ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l'individuazione di un indicatore (di primo livello) che consente di concentrare l'attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall'indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere più probabile la violazione del divieto di traslazione;
  • al fine di vigilare sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08, è necessario ottenere dagli operatori le informazioni e i documenti richiesti agli articoli 3, 4 e 7 della deliberazione VIS 109/08;
  • la società elencata alla lettera a) dell'Allegato A al presente provvedimento non hanno adempiuto ad alcuno degli obblighi informativi stabiliti dalla deliberazione VIS 109/08, avendo dichiarato di non essere assoggettati all'addizionale di imposta e alla conseguente vigilanza dell'Autorità;
  • in riscontro a quanto disposto dalla deliberazione VIS 68/09, il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, con nota del 5 ottobre 2010 (prot. Autorità n. 3787/A del 08.10.2010), ha comunicato all'Autorità che dalle verifiche effettuate per la società di cui al precedente punto sussistono i requisiti di legge ai fini dell'assoggettabilità all'addizionale di imposta ed alla conseguente vigilanza dell'Autorità sul divieto di traslazione;
  • le società elencate alla lettera b) dell'Allegato A al presente provvedimento, nonostante i solleciti effettuati dal Nucleo Operativo, hanno adempiuto solo parzialmente agli obblighi informativi stabiliti dalla deliberazione VIS 109/08.

Ritenuto che:

  • sia opportuno intimare alle società elencate nell'Allegato A di far pervenire all'Autorità, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, i dati e la documentazione richiesti con deliberazione VIS 109/08 e non ancora trasmessi;
  • il mancato rispetto di quanto disposto al precedente alinea possa costituire presupposto per l'avvio di istruttoria formale volta all'adozione di un provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  • l'inottemperanza anche parziale alla presente richiesta, può costituire ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Autorità ed assumere rilevanza ai sensi dell'art. 2638 del codice civile

 

DELIBERA

  1. di intimare, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. n. 244/01, alle società elencate nell'Allegato A al presente provvedimento di adempiere, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, alle richieste di informazioni e documenti di cui alla deliberazione VIS 109/08;
  2. di prevedere che la mancata ottemperanza a quanto disposto nel precedente punto 1 costituisca presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale volta all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  3. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alle società elencate nell'Allegato A;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

5 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati: