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Data pubblicazione: 03 settembre 2010

Delibera 31 agosto 2010

ARG/com 133/10

Avvio di procedimento per la disciplina delle procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestore di un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione dell’energia elettrica ai sensi della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 agosto 2010

Visti:
 

  • la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito:direttiva 2009/72/CE);
  • la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
  • il regolamento CE n. 139/04 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;
  • il regolamento CE n. 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce una  Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali di energia (di seguito: regolamento CE n. 713/2009);
  • il regolamento CE n. 714/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento CE n.1228/2003 (di seguito: regolamento CE n.714/2009);
  • il regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento CE n.1775/2005 (di seguito: regolamento CE 715/2009;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con legge 27 ottobre 2003, n. 290  (di seguito: legge n. 290/03);
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: legge n. 125/07);
  • la legge 4 giugno 2010, n. 96, contenente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (di seguito: Legge comunitaria 2009);
  • le note interpretative della Commissione Europea del 23 gennaio 2010 "Interpretative Notes on Directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas", in particolare la nota intitolata "The unbundling regime" (di seguito: Nota interpretative);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: deliberazione n. 11/07) e in particolare l'Allegato A (di seguito richiamato anche come: Testo integrato unbundling o TIU), così come successivamente modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorità 4 ottobre 2007, n. 253/07, 10 dicembre 2007, n. 310/07; 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 e 20 aprile 2010, ARG/com 57/10;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09, recante l'approvazione della "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas".

Considerato che:
 

  • le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE introducono tra l'altro nuove disposizioni in materia di separazione dei sistemi e dei gestori dei sistemi di  trasmissione elettrica e  del trasporto gas dalle altre attività delle rispettive filiere, sul presupposto, tra l'altro, che le norme in materia di separazione giuridica e funzionale di cui alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE non hanno consentito di separare efficacemente le attività dei gestori dei sistemi di trasmissione e trasporto dagli interessi della generazione/produzione e della fornitura;
  • secondo l'undicesimo considerando delle sopra citate direttive "Solo eliminando l'incentivo per le imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione proprietaria, la quale implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e generazione, rappresenta chiaramente un modo efficace e stabile per risolvere il suddetto conflitto di interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamento; per questo motivo il Parlamento Europeo nella risoluzione del 10 luglio 2007 sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'energia elettrica ha definito la separazione proprietaria come il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nella infrastruttura, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato." Pertanto il modello di riferimento previsto dalle sopraccitate direttive è quello della separazione proprietaria;
  • le nuove direttive disciplinano tre distinti modelli di separazione delle attività di trasmissione/trasporto dalle attività di generazione/produzione e fornitura:
    • la separazione proprietaria (OU);
    • l'istituzione di un gestore di trasmissione indipendente (ITO) dagli interessi della fornitura e della generazione;
    • l'istituzione di un gestore di sistemi indipendente (ISO);
  • l'articolo 1-ter, comma 4, della legge n. 290/03 prevede che ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso società controllate, controllanti e controllate dalla medesima controllante, non può detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al 20% del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale;
  • la Nota interpretativa evidenzia come non sia possibile passare da una situazione di separazione proprietaria ad un modello ISO o ITO;
  • le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE consentono inoltre agli Stati membri di adottare un modello diverso dai tre menzionati e tipizzati, qualora ricorrono due condizioni: alla data del 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione/trasporto apparteneva ad un'impresa verticalmente integrata e sono state adottate misure che garantiscono "un'indipendenza più "effettiva" del gestore del sistema di trasmissione/trasporto rispetto a quella assicurata dai modelli ISO e ITO (modello atipico);
  • ai sensi della legge comunitaria 2009, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme  occorrenti per dare attuazione alle sopraccitate direttive entro il 3 marzo 2011 ed in particolare ad effettuare, entro lo stesso termine, la scelta del modello di separazione  per le imprese proprietarie di un sistema di trasmissione/trasporto che alla data del 3 settembre 2009 appartenevano ad un'impresa verticalmente integrata;
  • in base all'art. 9, par. 1, lett. a) della direttiva 2009/72/CE e all'art. 9, par. 1, lett. a) della direttiva 2009/73/CE gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 3 marzo 2012 ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasmissione o trasporto agisca in qualità di gestore del sistema rispettivamente di trasmissione o di trasporto;
  • l'art. 10 par. 1 delle menzionate direttive dispone che prima che un' impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasmissione/trasporto, essa è certificata dall'Autorità di regolamentazione ai sensi del medesimo art. 10, par. 4, 5 e 6 e dell'art. 3 dei regolamenti CE 714/2009 e CE 715/2009;
  • gli articoli 13, par. 3 e 18, par. 10 della direttiva 2009/72/CE, nonché gli articoli 14, par. 3 e 17, par. 10 della direttiva 2009/73/CE estendono gli obblighi di certificazione di cui al precedente considerato anche ai modelli ITO o ISO nell'eventualità che gli Stati membri optino per tali soluzioni;
  • la procedura di certificazione è preordinata ad accertare il rispetto delle disposizioni previste dalle direttive comunitarie per ciascun modello di separazione e pertanto essa differisce a seconda del modello di separazione prescelto dallo Stato membro;
  • ai sensi delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE le Autorità di regolamentazione adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasmissione/trasporto nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica della istanza di certificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della motivata richiesta di certificazione presentata della Commissione;
  • le Autorità di regolamentazione sono inoltre tenute a notificare senza indugio alla Commissione le decisioni di certificazione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della loro adozione; la Commissione decide secondo la procedura di cui all'art. 3 del regolamento CE 714/2009 e del regolamento CE 715/2009;
  • le richiamate disposizioni regolamentari prevedono che:
    • la Commissione esamina qualsiasi notifica di una decisione di certificazione di un gestore di sistemi di trasmissione/trasporto non appena l'abbia ricevuta e "entro due mesi dal giorno di ricezione di tale notifica la Commissione esprime il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione...";
    • nel preparare il parere sopra citato "la Commissione può chiedere all'Agenzia di esprimere un parere in merito alla decisione dell'Autorità nazionale di regolamentazione. In tal caso il periodo di due mesi" di cui al punto precedente è prorogato di altri due mesi;
    • "entro due mesi dalla ricezione di un parere della Commissione, l'Autorità nazionale di regolamentazione adotta la decisione finale riguardante la certificazione del gestore del sistema" di trasmissione/trasporto, tenendo nella massima considerazione detto parere;
  • dati la scadenza prevista del 3 marzo 2012, per poter rispettare i termini previsti dalle direttive per la certificazione e designazione dei gestori dei sistemi di trasmissione/trasporto l'Autorità di regolazione deve avviare le procedure di certificazione presumibilmente almeno dieci mesi prima della medesima scadenza;
  • le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE descrivono in dettaglio le prescrizioni che devono essere accertate dall'Autorità di regolazione nell'ambito della procedura di certificazione e che la definizione di tale procedura è demandata esclusivamente all'Autorità di regolazione medesima in relazione ai diversi modelli di separazione adottati dagli Stati membri;
  • il rilascio della certificazione comporta numerosi e complessi adempimenti da parte delle imprese che agiscono in qualità di gestore del sistema di trasmissione/trasporto;
  • in pendenza del termine di trasposizione e prima della sua scadenza, tutte le autorità degli Stati membri sono tenute, nell'ambito delle loro competenze, ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare che il risultato prescritto dalle direttive sarà realizzato alla scadenza del termine stesso.

Ritenuto che:
 

  • sia pertanto necessario, al fine di garantire da un lato la partecipazione di tutti i soggetti interessati al procedimento per la definizione delle procedure di certificazione, dall'altro lato che i gestori di sistemi di trasmissione/trasporto possano ottenere la certificazione in tempi compatibili con i termini  previsti dalle direttive, avviare un procedimento per la disciplina delle procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestori di sistemi di trasporto o di trasmissione ai sensi delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e dei regolamenti CE 714/2009 e CE 715/2009;
  • sia necessario individuare nell'ambito dei provvedimenti in materia di certificazione:
    • gli elementi informativi minimi che devono essere inviati dalle imprese che agiscono in qualità di gestore del sistema di trasmissione/trasporto nell'ambito della richiesta di certificazione all'Autorità di regolazione;
    • le modalità con cui l'Autorità rilascia la certificazione in relazione ai diversi modelli di separazione previsti dalle direttive

 

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la disciplina delle procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestore di un sistema di trasporto o di trasmissione ai sensi delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e dei regolamenti CE 714/2009 e CE 715/2009;
  2. di pubblicare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione l fine di poter acquisire le posizioni dei soggetti interessati;
  3. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, al fine dell'acquisizione degli elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  4. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Tariffe con il supporto del Direttore della Direzione Legislativo e legale dell'Autorità;
  5. di concludere il procedimento entro il 30 aprile 2011;
  6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

31 agosto 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis