Data pubblicazione: 05 agosto 2010
Delibera 03 agosto 2010
ARG/elt 123/10
Avvio di procedimento per l’adozione di disposizioni in materia di funzionamento del sistema indennitario di cui all’Allegato B della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 3 agosto 2010
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2008, ARG/elt 4/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2008, ARG/elt 42/08;
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 138/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 191/09);
- la deliberazione 28 dicembre 2009, GOP 71/09;
- il documento per la consultazione 21 maggio 2010, DCO 14/10.
Considerato che:
- con la deliberazione ARG/elt 191/09 l'Autorità ha definito un sistema che garantisce un indennizzo all'esercente la vendita uscente in caso di mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi due mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato (di seguito: sistema indennitario);
- l'articolo 5 dell'Allegato B alla predetta deliberazione stabilisce che le modalità di funzionamento del sistema indennitario siano disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'Autorità e predisposto dalla società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: l'Acquirente Unico), nel rispetto dei seguenti adempimenti:
- entro 6 mesi dall'entrata in vigore del suddetta deliberazione, l'Acquirente Unico, trasmette alla Direzione Mercati dell'Autorità, uno schema preliminare di regolamento (comma 5.2);
- decorsi 60 giorni dal termine di cui al precedente alinea, l'Acquirente Unico, recepite eventuali osservazioni della Direzione Mercati, pubblica lo schema di regolamento nel proprio sito internet, per una consultazione aperta ai soggetti interessati (comma 5.3) per un periodo non inferiore a 45 giorni (comma 5.4);
- ai sensi del comma 5.8 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 191/09, l'Autorità, con il provvedimento con cui approva il predetto regolamento, definisce altresì:
- a. le modalità di individuazione del soggetto gestore del sistema indennitario;
- b. i termini e le modalità dei versamenti previsti dall'articolo 4 del medesimo Allegato B;
- c. i flussi informativi necessari per la regolazione dei versamenti tra la Cassa conguaglio per il settore elettrico e l'impresa distributrice;
- d. le modalità con cui saranno compensati gli oneri sostenuti dai clienti finali per il versamento della componente a loro carico (CMOR), in caso di successivo pagamento del credito per il quale la componente è stata applicata;
- e. ogni altro flusso informativo necessario per l'implementazione del sistema indennitario.
Considerato , inoltre, che:
- con nota in data 28 giugno 2010 (prot. Autorità n. 23895), l'Acquirente Unico ha trasmesso alla Direzione Mercati uno schema preliminare di regolamento ai sensi del comma 5.2 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 191/09 (di seguito: Schema Preliminare di Regolamento);
- dall'analisi di tale Schema è emersa l'esigenza che siano altresì disciplinati ulteriori aspetti, necessari per migliorare l'operatività del sistema;
- tali integrazioni, tuttavia, richiedono una corrispondente modifica della regolazione generale, di cui al predetto Allegato B, al fine di prevedere:
- f. un termine perentorio per la presentazione da parte dell'esercente la vendita uscente della richiesta al sistema indennitario;
- g. un termine per il gestore del sistema indennitario al fine di compiere le verifiche per l'ammissione al sistema stesso;
- h. modalità e tempi con cui viene identificato l'utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento e trasporto è inserito il punto di prelievo oggetto della richiesta di ammissione al sistema indennitario;
- i. la notifica all'esercente la vendita dell'avvenuta conclusione del procedimento di ammissione al sistema indennitario;
- alcuni operatori del mercato della vendita al dettaglio hanno segnalato che le esigenze di tutela perseguite dal sistema indennitario potrebbero ricorrere anche per crediti relativi a periodi di tempo più estesi rispetto a quelli considerati dalla deliberazione ARG/elt 191/09;
- l'attività di consultazione, che l'Acquirente Unico è tenuto a svolgere sullo Schema Preliminare di Regolamento, è finalizzata ad acquisire informazioni ed esigenze utili per il concreto funzionamento del sistema indennitario.
Ritenuto che sia:
- necessario avviare un procedimento per l'adozione delle disposizioni in materia di funzionamento del sistema indennitario, ai sensi del comma 5.8 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 191/09;
- opportuno che il predetto procedimento abbia ad oggetto anche l'integrazione e la modifica del medesimo Allegato B relativamente a:
- gli aspetti emersi dall'esame dello Schema Preliminare di Regolamento, elencati nelle precedenti lettere da (f) a (i);
- i criteri di identificazione del credito ammesso al sistema e del correlativo indennizzo;
- opportuno che le attività di consultazione svolte dall'Acquirente Unico ai sensi del comma 5.3 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 191/09, siano anche orientate a supportare le attività istruttorie dell'Autorità in merito alla regolazione dei flussi informativi, richiamati alle precedenti lettere (d) e (e), nonché degli aspetti di cui alle lettere da (f) a (i);
- sia a tal fine necessario che l'Acquirente Unico pubblichi lo Schema Preliminare di Regolamento, integrato e modificato con una disciplina attuativa dei profili richiamati al precedente punto
DELIBERA
- di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di funzionamento del sistema indennitario, ai sensi del comma 5.8 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 191/09, nonché a modifica e integrazione del medesimo Allegato B;
- di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati;
- di prevedere che, ai fini delle attività istruttorie relative alla regolazione degli aspetti richiamati in motivazione alle lettere da (d) a (i), l'Acquirente Unico integri, con disposizioni attuative dei predetti aspetti, lo Schema Preliminare di Regolamento da pubblicare ai sensi del comma 5.3 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 191/09, fatte salve le osservazioni della Direzione Mercati ai sensi del medesimo comma;
- di prevedere la conclusione del procedimento di cui al punto 1, mediante l'adozione del provvedimento finale, entro il 31 dicembre 2010;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e di comunicarla all'Acquirente Unico.
3 agosto 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis