Data pubblicazione: 10 giugno 2010
Delibera 09 giugno 2010
ARG/gas 85/10
Interpretazione autentica della deliberazione 18 ottobre 2001, n. 229/01 in materia di conguagli tariffari e di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 9 giugno 2010
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229/01, recante "Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481", come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 229/01);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2008, GOP 28/08, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione GOP 28/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09.
Considerato che:
- l'art. 10 della deliberazione n. 229/01 disciplina i casi e le modalità di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas;
- in particolare, il comma 3 del predetto articolo prevede che l'esercente è tenuto, tra l'altro, "ad offrire la rateizzazione per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi" (lett. a) );
- il comma 6 del medesimo articolo prevede che "salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due";
- le predette norme disciplinano i casi in cui i clienti si trovino a dover fronteggiare in un'unica soluzione esborsi di denaro di gran lunga superiori a quelli ordinari;
- sono pervenuti reclami e richieste di chiarimenti da parte di clienti finali ed Associazioni di consumatori, aventi ad oggetto la prassi di alcuni operatori, in caso di rateizzazione di cui alla deliberazione n. 229/01, di richiedere il pagamento contestuale di più rate in un'unica bolletta e di accordare una periodicità diversa da quella di fatturazione;
- con nota indirizzata agli operatori interessati gli uffici dell'Autorità hanno ribadito che con la deliberazione n. 229/01 l'Autorità ha ritenuto opportuno garantire al cliente, in presenza delle condizioni ivi previste ed in modo non discriminatorio, la possibilità di pagare i corrispettivi attraverso rate successive (almeno due), anziché in un'unica soluzione;
- nel corso dei primi mesi del 2010 sono pervenuti, presso lo Sportello per il consumatore di energia di cui alla deliberazione GOP 28/08 (di seguito: Sportello per il consumatore), numerosi reclami e richieste di chiarimenti da parte di singoli clienti finali e di Associazioni dei consumatori che hanno evidenziato il consistente aumento dei conguagli dei quali gli esercenti richiedono il pagamento;
- i conguagli di cui all'alinea precedente sono prevalentemente riconducibili alla peculiare fattispecie della rideterminazione - in esecuzione di decisioni di organi giurisdizionali - delle tariffe relative all'attività di distribuzione gas per gli anni termici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008.
Ritenuto che:
- la formulazione letterale delle suddette disposizioni regolatorie ha dato luogo a dubbi interpretativi che potrebbero determinare applicazioni non conformi al loro effettivo significato;
- pertanto sia necessario, al fine di assicurare la piena ed immediata tutela dei clienti finali, chiarire quanto segue:
- l'art. 10, comma 6, della deliberazione n. 229/01, si interpreta nel senso che l'esercente, qualora sussistano le condizioni, deve riconoscere al cliente finale un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti;
- l'art. 10 della deliberazione n. 229/01 si interpreta nel senso che esso si applica ai conguagli tariffari, ivi compresi quelli generati dalle eventuali deliberazioni di approvazione e modifica delle tariffe in esecuzione di decisioni di organi giurisdizionali;
- sia altresì misura di equità riconoscere ai clienti finali, che hanno in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un piano di rateizzazione ai sensi dell'art. 10 della deliberazione n. 229/01 che preveda una periodicità delle rate diversa da quella di fatturazione, la facoltà di rinegoziare le condizioni di detto piano secondo i chiarimenti di cui al presente provvedimento;
- è necessario prevedere che la richiesta di rinegoziazione di cui all'alinea precedente sia effettuata entro un termine congruo
DELIBERA
- l'art. 10, comma 6, della deliberazione n. 229/01, si interpreta nel senso che l'esercente, qualora sussistano le condizioni, deve riconoscere al cliente finale un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità pari a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo tra le parti;
- al fine di una maggiore comprensibilità per il cliente finale del chiarimento di cui al precedente punto 1, di approvare l'integrazione all'art. 10, comma 6, della deliberazione n. 229/01, aggiungendo dopo il punto il seguente capoverso "Le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.";
- l'art. 10 della deliberazione n. 229/01 si interpreta nel senso che esso si applica anche ai conguagli tariffari, ivi compresi quelli generati dalle eventuali deliberazioni di approvazione e modifica delle tariffe in esecuzione di decisioni di organi giurisdizionali;
- per effetto del presente provvedimento i clienti finali hanno la facoltà di richiedere entro il 30 settembre 2010, la rinegoziazione, in applicazione di quanto previsto dal medesimo art. 10, comma 6, delle condizioni del piano di rateizzazione in corso con il proprio fornitore qualora questo preveda una periodicità delle rate diversa da quella di fatturazione;
- gli esercenti la vendita sono tenuti ad informare i clienti finali interessati della facoltà di cui al precedente punto in modo che possano avvalersene;
- la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione e non produce effetti sulle condotte difformi poste in essere in buona fede prima della sua entrata in vigore, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità il testo della deliberazione n. 229/01, come risultante dalle modificazioni apportate con il presente provvedimento.
9 giugno 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis