Seguici su:






Data pubblicazione: 27 maggio 2010

Delibera 25 maggio 2010

ARG/elt 76/10

Avvio di procedimento per la revisione dei prezzi minimi garantiti per gli impianti idroelettrici in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato n. 1444/2010

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 maggio 2010

Visti:

  • la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE (di seguito: decreto legislativo n. 387/03) ed i relativi decreti attuativi;
  • il decreto del Presidente della repubblica 20 aprile 1994, n. 373;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità) 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
  • la deliberazione 23 febbraio 2005, n. 34/05 e sue successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/05);
  • l'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, e sue successive modificazioni e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 317/06 (di seguito: deliberazione n. 317/06);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 280/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2008, ARG/elt 109/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 109/08);
  • la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, 29 giugno 2009, n. 4209 (di seguito: sentenza del Tar Lombardia n. 4209/09);
  • la decisione del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 11 marzo 2010, n. 1444 (di seguito decisione n. 1444/10).

Considerato che:

  • l'articolo 1 della legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità una generale funzione di regolazione, finalizzata alla promozione della concorrenza e dell'efficienza dei servizi di pubblica utilità, tra cui il servizio di produzione di energia elettrica, nonché alla tutela dell'ambiente e dell'uso efficiente delle risorse;
  • ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 387/03 e dell'articolo 1 della legge n. 239/04, l'Autorità definisce le modalità di ritiro dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili da parte dei gestori di rete alla quale gli impianti risultano connessi (di seguito: ritiro dedicato);
  • con deliberazione n. 34/05, l'Autorità ha definito modalità e condizioni del ritiro dedicato, definendo i cosiddetti prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile di potenza nominale media fino a 1 MW, applicati sulla base di scaglioni progressivi di produzione, in modo tale da adeguare tali prezzi ai costi specifici degli impianti di diverse dimensioni;
  • con deliberazione n. 317/06, l'Autorità ha avviato un procedimento avente ad oggetto l'analisi dei costi di produzione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, tra cui anche la fonte idrica;
  • la deliberazione n. 280/07, che ha abrogato la deliberazione n. 34/05, ha previsto che, in esito alle analisi sui costi condotte dall'Autorità nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 317/06, con successivi provvedimenti, i prezzi minimi debbano essere rivisti e differenziati per fonti, a partire da quelle per le quali vi sono già dati disponibili;
  • nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea, è stata approvata la deliberazione ARG/elt 109/08, con cui, in via transitoria per il 2008, l'Autorità ha proceduto alla revisione dei prezzi minimi garantiti di ritiro dell'energia elettrica prodotta dalla fonte idrica di potenza nominale media fino a 1 MW;
  • con decisione n. 1444/10, il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del Tar Lombardia n. 4209/09, ha annullato la deliberazione ARG/elt 109/08 per difetto di adeguata istruttoria in merito ai costi di produzione dell'energia elettrica dagli impianti di cui al precedente alinea e per mancanza di uno specifico documento di consultazione al riguardo.

Considerato che:

  • quanto sopra detto pone l'esigenza di rideterminare i prezzi minimi garantiti di ritiro dell'energia elettrica prodotta dalla fonte idrica a partire dall'anno 2008 procedendo, in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato n. 1444/10, all'acquisizione dei dati relativi ai costi di produzione degli impianti idroelettrici, avvalendosi della consultazione e della collaborazione di tutti i soggetti interessati, incluse le associazioni di consumatori, nonché, ove occorra, di studi di organismi indipendenti o consulenti esterni.

Ritenuto che:

  • sia necessario avviare un procedimento finalizzato alla determinazione dei prezzi minimi garantiti per gli impianti idroelettrici in ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato n. 1444/10.

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la determinazione dei prezzi minimi garantiti per gli impianti idroelettrici, in conformità con quanto stabilito nella decisione del Consiglio di Stato n. 1444/10, nei termini di cui in motivazione;
  2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità;
  3. di prevedere che, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, il responsabile di cui al punto 2 provveda:
    1. ad acquisire i dati relativi ai costi di produzione di energia elettrica da fonte idrica di potenza nominale media annua fino a 1 MW ed a sottoporli a verifica, con la collaborazione dei soggetti interessati e l'ausilio di organismi indipendenti che svolgano attività di ricerca nel settore elettrico;
    2. alla pubblicazione di uno o più documenti per la consultazione finalizzati alle determinazioni di competenza dell'Autorità;
    3. ad avvalersi, ove occorra, di specifiche consulenze di esperti per gli approfondimenti più opportuni in materia;
  4. di prevedere che la conclusione del procedimento di cui al punto 1, con l'adozione del provvedimento finale, avvenga entro luglio 2011;
  5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità

25 maggio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


Documenti collegati