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Data pubblicazione: 30 luglio 2010

Delibera 14 luglio 2010

VIS 65/10

Intimazione nei confronti della società Enel Servizio Elettrico S.p.A. ad adempiere agli obblighi di fornire riscontro alle richieste di informazione inoltrate dallo Sportello per il consumatore d’energia nei tempi definiti dallo Sportello medesimo ai sensi del punto 4 della deliberazione GOP 28/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 luglio 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 12 lettera m) e comma 22;
  • la legge 23 luglio 2009, n. 99/09 (di seguito: legge n. 99/09);
  • il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244, recante Regolamento di disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: dPR 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 maggio 2008, GOP 28/08 relativa all'istituzione da parte dell'Autorità dello Sportello per il consumatore di energia (di seguito: Sportello per il consumatore di energia) ed all'adozione del Regolamento per lo svolgimento delle attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazione presentati dai clienti finali ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. m), della legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione GOP 28/08);
  • la deliberazione 4 agosto 2009, GOP 35/09 (di seguito: deliberazione GOP 35/09);
  • la comunicazione dello Sportello del 13 luglio 2010 (Protocollo dell'Autorità n. 25483 del 13 luglio 2010, di seguito: comunicazione del 13 luglio 2010).

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità, tra le altre funzioni, la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il sevizio;
  • l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
  • l'Autorità con deliberazione GOP 28/08, nell'istituire lo Sportello per il consumatore di energia, ha previsto, al punto 4 del medesimo provvedimento, che gli esercenti siano tenuti a fornire riscontro alle richieste di informazioni inoltrate loro dallo Sportello per il consumatore di energia nei tempi definiti dallo stesso; il termine indicato dallo Sportello per la risposta è, per ciascuna richiesta di informazioni, di 15 giorni lavorativi;
  • con deliberazione GOP 35/09 l'Autorità ha stabilito di avvalersi dell'Acquirente Unico per l'attivazione e la gestione dello Sportello per il consumatore di energia, fissandone l'operatività dal 1° dicembre 2009;
  • a seguito dei reclami ricevuti nei confronti della società Enel Servizio Elettrico S.p.A., l'Autorità, attraverso la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio e lo Sportello per il consumatore di energia, ha inviato alla medesima società numerose richieste di informazioni, che risultano ad oggi in gran parte inevase o la cui risposta risulta essere pervenuta oltre i termini indicati;
  • in particolare lo Sportello per il consumatore di energia ha segnalato con propria comunicazione del 13 luglio 2010 all'Autorità di aver inviato, tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2010, alla società Enel Servizio Elettrico S.p.A., n. 140 comunicazioni di richiesta di informazioni puntuali relative a reclami e di avere ottenuto risposta solo a 58 di tali comunicazioni.

Ritenuto che:

  • al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni attribuite allo Sportello per il consumatore di energia, sia necessario intimare alla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. l'adempimento degli obblighi di cui al punto 4 della deliberazione GOP 28/08;
  • con riguardo alle richieste di informazioni ancora inevase, sia necessario intimare alla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. l'invio delle relative risposte allo Sportello per il consumatore di energia entro il 6 agosto 2010

 

DELIBERA

  1. di intimare alla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. l'adempimento dell'obbligo di cui al punto 4 della deliberazione GOP 28/08;
  2. di intimare alla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. di inviare entro il 6 agosto 2010 allo Sportello per il consumatore di energia c/o Acquirente Unico S.p.A. - via Guidubaldo del Monte 72 - 00197 Roma, le informazioni richieste relativamente a ciascun singolo caso per cui sia pervenuta una richiesta di informazioni da parte dello Sportello medesimo a cui non sia stata ancora fornita risposta;
  3. di intimare alla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. di inviare entro il 12 agosto 2010 all'Autorità una comunicazione attestante l'avvenuto adempimento di quanto prescritto al punto precedente;
  4. di prevedere che l'inottemperanza a quanto disposto ai precedenti punti 1, 2 e 3 costituisca presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  5. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio:
    1. di notificare all'esercente interessato il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Enel Servizio Elettrico S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita, 125-00198 Roma;
    2. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Acquirente Unico S.p.A.;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

14 luglio 2010 
Il Presidente: Alessandro Ortis