Data pubblicazione: 03 maggio 2010
Delibera 29 aprile 2010
ARG/gas 61/10
Modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 21 dicembre 2009, ARG/gas 199/09 recante “Determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo di regolazione 2009-2012 per le imprese partecipanti in via volontaria per l’anno 2009 al sistema incentivante ai sensi dell’articolo 32 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 aprile 2010
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n.168/04 (di seguito: deliberazione n. 168/04), recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 e, in particolare, l'Allegato recante la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 199/09 (di seguito: ARG/gas 199/09).
Considerato che:
- con deliberazione ARG/gas 199/09 sono stati approvati, ai sensi dell'articolo 32 della RQDG, i livelli di partenza e i livelli tendenziali di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo di regolazione 2009-2012 per quattordici imprese distributrici e tra queste le società Dolomiti Energia e E.ON Rete Orobica;
- le predette società Dolomiti Energia e E.ON Rete Orobica hanno comunicato, ai sensi della deliberazione GOP 35/08, di essere state interessate da variazioni societarie;
- i nuovi soggetti interessati sono l'impresa distributrice Dolomiti Reti con sede in via Manzoni 24, 38068 Rovereto (Tn) e l'impresa distributrice E.ON Rete con sede in via Principe Amedeo 5, 46100 Mantova (Mn).
Ritenuto che:
- a seguito delle intervenute variazione societarie si debba procedere alla rideterminazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per gli anni 2009-2012 per ciascun ambito provinciale delle imprese Dolomiti Reti ed E.ON Rete
DELIBERA
- di rideterminare i livelli di partenza ed i livelli tendenziali per gli anni 2009-2012 per ciascun ambito provinciale delle imprese Dolomiti Reti e E.ON Rete, come indicato nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di abrogare la deliberazione ARG/gas 199/09, limitatamente ai livelli di partenza ed ai livelli tendenziali di Dolomiti Energia e di E.ON Rete Orobica;
- di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alle imprese distributrici Dolomiti Reti e E.ON Rete;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
29 aprile 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis