Data pubblicazione: 30 marzo 2010
Delibera 26 marzo 2010
ARG/com 44/10
Aggiornamento per il trimestre aprile – giugno 2010 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l’energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07 e disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 26 marzo 2010
Visti:
- il Trattato dell'Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito: legge finanziaria 2005);
- la legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione, con modifiche, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: legge n. 80/05);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge finanziaria 2006);
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26/07;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute";
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 dicembre 2008;
- la legge 23 luglio 2009, n, 99 (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2009;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009 (di seguito: decreto 2 dicembre 2009);
- la decisione della Commissione C (2006) 3225 def (di seguito: decisione C (2006) 3225 def);
- la decisione della Commissione C (2006) 1522def;
- la decisione della Commissione C (2007) 5400 del 20 novembre 2007 (di seguito: decisione C (2007) 5400);
- la decisione della Commissione D (2009)/9119 del 20 novembre 2009 (di seguito: decisione D (2009)/9119);
- la delibera dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, 34/05 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2007, n. 255/07;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2007, n. 341/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, ARG/elt 24/08;
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08;
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), approvato con deliberazione ARG/gas 159/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 191/08;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08;
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2009, ARG/elt 01/09;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG), approvato con la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/com 113/09;
- la deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2009, PAS 16/09;
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2009, ARG/gas 164/09;
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 180/09;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG), relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A), approvato con deliberazione ARG/gas 184/09;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/com 185/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 198/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 203/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 203/09);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/gas 206/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/com 211/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 211/09);
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2010, ARG/elt 29/10;
- la note trasmesse dalla Sogin all'Autorità in data 21 dicembre 2009, prot. n. 39948 (prot. Autorità 75467 del 23 dicembre 2009) (di seguito: nota 21 dicembre 2009), 9 febbraio 2010, prot. n. 4720 (prot. Autorità 6571 del 10 febbraio 2010) (di seguito: nota 9 febbraio 2010) e 16 marzo 2010 (prot Autorità 11665 del 17 marzo 2010) (di seguito: nota 16 marzo 2010);
- la comunicazione congiunta del Gestore dei Servizi Elettrici (di seguito: GSE) e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 10 marzo 2010, prot. GSE/P20100006449, prot. Autorità n. 11796 del 18 marzo 2010;
- la comunicazione della Cassa del 15 marzo 2010, prot. n. 1054, prot. Autorità n. 12094 del 22 marzo 2010.
Considerato che, in relazione al settore elettrico:
- l'aliquota della componente tariffaria A2 risulta sovradimensionata rispetto agli oneri nucleari di competenza 2010, stimati sulla base dei programmi aggiornati della Sogin, trasmessi all'Autorità con note 21 dicembre 2009 e 9 febbraio 2010, anche tenendo conto degli obblighi di competenza derivanti dalle disposizioni di cui alla legge finanziaria 2005 e legge finanziaria 2006;
- con la comunicazione 16 marzo 2010 la Sogin ha trasmesso un aggiornamento del piano finanziario per l'anno 2010, ai sensi di quanto previsto al punto 6 della deliberazione ARG/elt 195/08;
- sulla base di detto piano, emerge come le disponibilità finanziarie presso la Sogin non risultano adeguate a coprire i costi della commessa nucleare nei prossimi mesi;
- sulla base delle previsioni aggiornate fornite dal GSE e dalla Cassa, il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b), del Testo Integrato, alimentato dalla componente A3 (di seguito: Conto A3), in relazione alla competenza 2009 evidenzia un disavanzo stimabile in oltre 300 milioni di euro;
- tenendo conto del disavanzo di competenza degli anni precedenti, a fine anno 2009 il conto A3 presenta un deficit cumulato pari a circa 900 milioni di euro;
- gli oneri relativi all'incentivazione degli impianti fotovoltaici sono previsti in forte aumento nel 2010 e negli anni successivi;
- le previsioni sugli oneri 2010 gravanti sul conto A3 non tengono conto di quanto previsto dal decreto 2 dicembre 2009, in corso di verifica presso il Ministero dello sviluppo economico;
- la Commissione europea, con decisione C (2006) 3225 def, ha avviato la procedura di indagine formale in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2010 dei regimi tariffari speciali per la fornitura di energia elettrica, previsti all'articolo 11, comma 11, della legge n. 80/05;
- con la decisione C (2007) 5400, la Commissione europea ha ritenuto incompatibile con le norme del Trattato la proroga del regime tariffario speciale per la società Terni e sue aventi causa ed ha imposto il recupero delle somme eventualmente erogate, a tale titolo, nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007;
- con la decisione D (2009)/9119 la Commissione europea ha ritenuto incompatibili con le norme del Trattato la proroga del regime tariffario speciale a favore di Alcoa Trasformazioni, imponendo il recupero delle somme eventualmente erogate, a tale titolo, nel periodo tra il primo gennaio 2006 e la data di adozione della decisione D (2009)/9119, per il Veneto, e dal primo gennaio 2006 e il 18 gennaio 2007 per la Sardegna;
- per effetto dell'articolo 30, comma 10, della legge n. 99/09, a far data dal '1 gennaio 2010 le Ferrovie dello Stato risultano quale unico destinatario dei regimi tariffari speciali di cui alla parte V del Testo Integrato;
- l'aliquota della componente tariffaria A4 risulta sovradimensionata rispetto agli oneri di competenza 2010 posti a capo del rispettivo conto;
- le energie effettivamente rilevate nel 2009, sottostanti gli scaglioni di consumo delle aliquote applicate alle utenze domestiche relativamente alle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5 e UC4, sono risultate differenti rispetto a quelle prese a riferimento per la modulazione delle medesime aliquote;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione presso la Cassa.
Considerato che, in relazione al settore del gas:
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei conti di gestione presso la Cassa.
Considerato inoltre che:
- è stato riscontrato un errore materiale nella deliberazione ARG/elt 203/09 di modifica al Testo integrato, che ha soppresso il comma 16.1, senza modificare il riferimento al medesimo comma contenuto nel comma 16.4.
Ritenuto opportuno:
- adeguare in diminuzione la componente tariffaria A2, in coerenza con la stima degli oneri nucleari previsti per il 2010;
- dare mandato alla Cassa di provvedere a una prima erogazione alla Sogin di 60 milioni di euro entro il 16 aprile 2010 e a un'ulteriore erogazione di 60 milioni di euro entro il 31 maggio 2010, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 54.1, lettera a) del Testo integrato;
- adeguare in aumento la componente tariffaria A3 in vista dei crescenti oneri gravanti nei prossimi anni sul conto alimentato dalla medesima componente, con particolare riferimento a quelli relativi all'incentivazione degli impianti fotovoltaici;
- adeguare in diminuzione la componente tariffaria A4, tenendo conto della previsione di riduzione degli oneri in capo al rispettivo conto a partire dal 2010, per effetto di quanto previsto dalla legge n. 99/09, nonché di quanto previsto dalla decisione D(2009)/9119;
- confermare per il secondo trimestre 2010 il valore delle altre componenti tariffarie relative al settore elettrico, come definite nella deliberazione ARG/com 211/09;
- rimodulare la scaglionatura delle aliquote delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5 e UC4 per le utenze domestiche tenendo conto dei dati aggiornati di ripartizione per scaglioni dei consumi della medesima tipologia di utenza;
- confermare per il secondo trimestre 2010 il valore delle componenti tariffarie UG1, GS, RE e RS, come definite nella deliberazione ARG/com 211/09;
- modificare il Testo integrato al fine di rettificare l'errore materiale della deliberazione ARG/elt 203/09
DELIBERA
Articolo 1
Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico
1.1 La Cassa provvede a una prima erogazione di 60 milioni di euro, entro il 16 aprile 2010, e ad un'ulteriore erogazione di 60 milioni di euro entro il 31 maggio 2010, alla Sogin, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 54.1, lettera a) del Testo integrato.
Articolo 2
Componenti tariffarie relative al settore elettrico
2.1 I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT per il trimestre aprile - giugno 2010, sono fissati come indicato nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento.
Articolo 3
Componenti tariffarie relative al settore gas
3.1 Il valore della componente tariffaria φ in vigore nel trimestre gennaio-marzo 2010, di cui al comma 5.1 della deliberazione ARG/com 211/09, è confermato per il trimestre aprile-giugno 2010.
3.2 I valori delle componenti tariffarie UG1, GS, RE e RS in vigore nel trimestre gennaio-marzo 2010, di cui alla tabella 7 della deliberazione ARG/com 211/09, sono confermati per il trimestre aprile - giugno 2010.
Articolo 4
Modifiche al Testo integrato
4.1 Al comma 16.4 del Testo integrato le parole "non sono dovuti corrispettivi ulteriori rispetto a quanto previsto dal precedente comma 16.1" sono sostituite dalle seguenti "non sono dovuti corrispettivi, salvo quanto previsto al successivo comma 16.5".
Articolo 5
Disposizioni finali
5.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa.
5.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal 1 aprile 2010.
5.3 L'Allegato A della deliberazione n. 348/07, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
26 marzo 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis