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Data pubblicazione: 29 marzo 2010

Delibera 10 marzo 2010

ARG/gas 27/10

Disposizioni in materia di determinazione dei quantitativi di gas da allocare giornalmente da parte delle imprese di trasporto ai sensi dell’articolo 29 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 marzo 2010

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2009, n. 137/02, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 138/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 17/07, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 17/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2008, ARG/gas 50/08 (di seguito:deliberazione ARG/gas 50/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2008, ARG/gas 102/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 102/08);
  • deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2009, ARG/gas 62/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 135/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2009, ARG/gas 135/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 135/09);
  • il documento per la consultazione 18 aprile 2008, DCO 10/08, recante possibili evoluzioni del servizio di bilanciamento nel mercato del gas naturale (di seguito: DCO 10/08);
  • il documento per la consultazione 7 maggio 2009, DCO 11/09, recante disposizioni in materia di determinazione dei quantitativi di gas da allocare giornalmente da parte dell'impresa di trasporto ai sensi dell'articolo 29 della deliberazione 138/04 (di seguito: DCO 11/08);
  • il documento per la consultazione 5 agosto 2009, DCO 28/09, recante interventi urgenti di adeguamento della disciplina del bilanciamento e della regolazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale ai sensi del decreto legge n. 78/09 (di seguito: documento DCO 28/09);
  • il documento per la consultazione 6 agosto 2009, DCO 30/09, inerente alla ricognizione dei processi di allocazione attuati nell'ambito del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: ricognizione DCO 30/09).

Considerato che:

  • la deliberazione n. 138/04 prevede, all'articolo 29, modalità transitorie per la determinazione su base giornaliera dei dati di allocazione, ovvero dei quantitativi che sono computati, su base giornaliera, nell'equazione di bilancio di ciascun utente del servizio di trasporto e bilanciamento; tali modalità trovano applicazione a partire dall'1 ottobre 2007, data di entrata in vigore delle modifiche alla deliberazione n. 138/04 introdotte dalla deliberazione  n. 17/07, fino al termine dell'anno termico 2009-2010; successivamente si applicano le disposizioni previste agli articoli 19 e 20 della medesima deliberazione n. 138/04;
  • le modalità transitorie sopra richiamate prevedono che:
    1. l'impresa di distribuzione comunichi all'impresa di trasporto per ciascun punto di riconsegna condiviso della rete di trasporto i quantitativi totali su base mensile, aggregati per ciascun utente della distribuzione e per ciascuno dei profili di prelievo standard di cui all'articolo 7, comma 1, della deliberazione n. 138/04 (di seguito: "profili standard");
    2. l'impresa di trasporto, per ogni punto di consegna sulla base dei dati di cui alla lettera a), determini, applicando i profili standard, il quantitativo di gas da allocare giornalmente ad ogni utente del servizio di trasporto, in considerazione della mappatura dei rapporti commerciali, ossia delle relazioni tra utenti della distribuzione e utenti del trasporto, ai sensi dell'Articolo 9 della deliberazione n. 138/04;
  • le modalità definitive di cui all'articolo 19 prevedono che in regime di allocazione giornaliera compiuta dall'impresa di distribuzione, in caso di differenze tra il totale giornaliero dei prelievi misurati e il totale giornaliero dei prelievi stimati sulla base dei profili di prelievo di cui all'articolo 7 della medesima deliberazione, l'impresa di distribuzione ripartisce detta differenza, nel periodo annuale di esercizio dell'impianto termico, tra i soli prelievi stimati giornalieri dei punti di riconsegna associati a categorie d'uso del gas con componente termica;
  • i Codici di Rete delle imprese di trasporto specificano le modalità con le quali l'impresa di trasporto ha proceduto all'implementazione del dispositivo citato alla lettera b) di cui sopra;
  • in particolare, il Codice di Rete dell'impresa maggiore di trasporto prevede che le eventuali differenze tra la somma dei quantitativi giornalieri attribuiti agli utenti della distribuzione (sulla base delle misure giornaliere e dei dati mensili profilati) e il quantitativo misurato giornalmente al punto di consegna (di seguito: "immesso") sono ripartite, in ordine di priorità, ai prelievi stimati di ciascun utente del servizio di distribuzione (nell'ordine mensili e giornalieri) e, qualora necessario, in proporzione a quelli misurati (nell'ordine mensile e giornalieri);
  • diversi operatori hanno segnalato criticità nei dati risultanti su base giornaliera dal processo di allocazione per alcuni punti di prelievo corrispondenti a clienti finali non misurati su base giornaliera a partire dall'1 ottobre 2007;
  • tali criticità si sostanziano in valori giornalieri molto elevati di gas allocato per i medesimi punti in alcuni (pochi) giorni del mese e valori giornalieri molto bassi o nulli nei restanti giorni. Tale andamento del prelievo avrebbe determinato l'applicazione di corrispettivi di scostamento, con riferimento sia ai punti di riconsegna che ai punti di entrata/uscita dall'hub di stoccaggio, e l'applicazione di corrispettivi per il superamento della capacità di erogazione nell'ambito dei servizi di stoccaggio;
  • dall'analisi dei dati comunicati all'Autorità dagli operatori nell'ambito di diverse segnalazioni pervenute e di alcuni dati resi disponibili dall'impresa maggiore di trasporto, le criticità sopra richiamate sembrerebbero riconducibili alle modalità adottate dalla medesima impresa per la attribuzione giornaliera agli utenti del trasporto dei quantitativi mensili comunicati dalle imprese distributrici, ed in particolare al sistema di priorità nell'attribuzione delle differenze tra i quantitativi giornalieri e l'immesso. Tale sistema di priorità prevede, tra l'altro, che:
    1. la somma dei quantitativi giornalieri di prelievo derivanti da misure effettive giornaliere o da misure effettive mensili, profilate su base giornaliera secondo i profili standard, siano considerati come quantitativi allocati se compatibili (inferiori in ogni giorno) all'immesso;
    2. nei giorni in cui i quantitativi di cui al punto a) risultassero superiori all'immesso, i corrispondenti quantitativi allocati siano posti pari all'immesso e le differenze risultanti siano ripartite sui restanti giorni in cui vi è "capienza";
    3. le differenze di cui al punto b) siano attribuite agli stimati (ovvero ai punti di prelievo per i quali non sono disponibili misure effettive né giornaliere né mensili);
  • le differenze di cui al punto b) sono convenzionalmente attribuite agli stimati nei soli giorni con capienza, (che, in alcuni casi, sono solo uno o due nel mese dando luogo alle criticità segnalate; in tali giorni, infatti, il prelievo giornaliero dei punti non misurati su base né giornaliera né mensile risulta pari, o dello stesso ordine di grandezza, all'intero prelievo mensile);
  • i casi di riattribuzione delle differenze dei quantitativi in esito ai criteri adottati dall'impresa maggiore di trasporto possono facilmente determinare criticità in relazione alla oggettiva difficoltà per gli utenti del trasporto di prevedere l'andamento del prelievo degli utenti della distribuzione dai medesimi serviti, che risulta dipendente, tra l'altro anche dalle strategie adottate dagli utenti del servizio di distribuzione per la raccolta delle misure dei punti di prelievo.

Considerato inoltre che:

  • con il documento di consultazione DCO 11/09 è stato richiesto gli operatori di esprimersi in merito all'applicazione da parte delle imprese di trasporto di una metodologia per il calcolo delle allocazioni che , rispetto a quella attualmente utilizzata dall'impresa maggiore di trasporto, riproporziona tutti i punti di prelievo non misurati giornalieri senza distinguere tra essi una priorità di trattamento;
  • con il documento di consultazione DCO 11/09 è stato inoltre proposto che, relativamente al periodo compreso tra l'1 ottobre 2007 e l'ultimo mese per cui i bilanci di trasporto sono chiusi al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni (di seguito: primo periodo), fossero ricalcolati i corrispettivi di scostamento, relativamente alla capacità di trasporto conferita per ciascuno dei punti di riconsegna e dei punti di entrata/uscita dall'hub di stoccaggio e i corrispettivi per il superamento della capacità di erogazione nell'ambito dei servizi di stoccaggio;
  • in risposta a detta consultazione la maggioranza degli operatori:
    1. ha condiviso la necessità di individuare un procedimento matematico per l'identificazione di risultati oggettivi e replicabili che tratti secondo le medesime modalità tutti i dati non misurati giornalmente;
    2. ritiene che dal procedimento di ricalcolo debbano essere esclusi nel periodo invernale i profili senza componente termica;
    3. ha condiviso la volontà dell'Autorità di rideterminare i corrispettivi di scostamento mantenendo inalterati i bilanci di trasporto;
    4. ha evidenziato la necessità che l'impresa di trasporto dia adeguata trasparenza relativamente al processo di determinazione delle allocazioni, con particolare riferimento ai dati utilizzati;
  • in risposta alla consultazione alcuni operatori hanno rilevato:
    1. che il sistema proposto presenta caratteristiche di non linearità, e quindi con molteplicità di soluzioni possibili se non sono introdotti criteri di ottimizzazione;
    2. la necessità di estendere il ricalcolo dei corrispettivi anche ai corrispettivi di uscita dalla rete nazionale e alla capacità di iniezione del servizio di stoccaggio.

Considerato infine che:

  • la deliberazione n. 62/09 ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di allocazione dei quantitativi gas agli utenti del sistema;
  • nell'ambito di tale procedimento è stata conclusa la ricognizione DCO 30/09 a valle della quale sarà necessario il completamento del processo di consultazione prima dell'adozione dei provvedimenti di chiusura del procedimento.

Ritenuto che sia opportuno:

  • risolvere le criticità sopra evidenziate, al fine di non creare incertezza e turbativa nel normale funzionamento del mercato del gas naturale, per tutto il periodo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 29.2, della deliberazione n. 138/04, ovvero a partire dal 1 ottobre 2007, procedendo alla definizione delle modalità per la determinazione, da parte delle imprese di trasporto, dei quantitativi giornalieri oggetto di allocazione per ciascun utente del trasporto per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 29.2 della deliberazione n. 138/04, anche in coerenza con quanto già previsto in ordine al meccanismo di allocazione giornaliera a regime di cui all'articolo 19 della deliberazione n. 138/04;
  • individuare modalità di trattamento coerenti con la normativa in essere per la risoluzione di criticità emerse, in attesa che la disciplina generale relativa al bilanciamento del gas naturale sia  rivista, in ottica dell'avvio di un servizio di bilanciamento di merito economico;
  • che per il periodo in cui è chiusa la possibilità di rettifica delle allocazioni sulla rete di trasporto, i quantitativi di gas naturale prelevati giornalmente, ricalcolati secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento, siano utilizzati esclusivamente per la determinazione de:
    1. i corrispettivi di scostamento, relativamente sia alla capacità di trasporto conferita per ciascuno dei punti di uscita, riconsegna e dei punti di entrata/uscita dall'hub di stoccaggio;
    2. i corrispettivi per il superamento della capacità di iniezione e erogazione nell'ambito dei servizi di stoccaggio;
  • ridefinire il corrispettivo complessivo dovuto per ciascun anno termico da ciascun utente del trasporto e da ciascun utente dello stoccaggio in applicazione dei corrispettivi unitari di cui alle lettere a) e b) del punto precedente, in modo tale che risulti pari al minor valore tra:
    1. il corrispettivo complessivo annuale ottenuto dall'applicazione dei medesimi corrispettivi unitari ai quantitativi giornalieri determinati dall'impresa maggiore di trasporto sulla base delle modalità adottate precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento;
    2. il corrispettivo complessivo annuale ottenuto dall'applicazione dei medesimi corrispettivi ai quantitativi giornalieri determinati dall'impresa maggiore di trasporto sulla base delle previsioni di cui al presente provvedimento;
  • prevedere che le imprese di trasporto adeguino con urgenza i propri sistemi informativi e organizzativi in modo che la modalità di trattamento sia adottata nel minore tempo possibile, compatibilmente con i tempi tecnici di implementazione;
  • prevedere che ciascuna impresa di trasporto dia adeguata evidenza delle determinazioni per l'allocazione;
  • prevedere che le partite economiche di conguaglio con riferimento agli anni termici già chiusi che si generano per effetto del presente provvedimento vengano liquidate dalle parti entro il 30 settembre 2010 con riferimento agli anni termici 2007-2008 e 2008-2009 ed entro 28 febbraio 2011 con riferimento all'anno termico 2009-2010;
  • sia opportuno aggiornare le clausole nei Codici di Rete attinenti le procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti;
  • in attesa delle possibili risultanze in merito alla revisione strutturale del processo di allocazione, confermare la disciplina attualmente in essere, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della deliberazione 138/04, prorogandone la validità sino al 30 settembre 2011

DELIBERA

  1. di prevedere che l'allocazione giornaliera sulle reti di trasporto agli utenti delle partite di gas prelevato da clienti non misurati giornalmente avvenga dall'1 ottobre 2010 secondo la procedura di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire che, per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2007 e il 30 settembre 2010, il corrispettivo complessivo per ciascun anno termico dovuto da ciascun utente del trasporto e da ciascun utente dello stoccaggio con riferimento a:
    1. i corrispettivi di scostamento, relativamente sia alla capacità di trasporto conferita per ciascuno dei punti di uscita, riconsegna e per ciascuno dei punti di entrata/uscita dall'hub di stoccaggio;
    2. i corrispettivi per il superamento della capacità di iniezione e di erogazione nell'ambito dei servizi di stoccaggio;
    sia determinato pari al minor valore tra:
    1. il corrispettivo complessivo ottenuto dall'applicazione dei medesimi corrispettivi unitari ai quantitativi giornalieri determinati dall'impresa maggiore di trasporto sulla base delle modalità adottate precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento;
    2. il corrispettivo complessivo ottenuto dall'applicazione dei medesimi corrispettivi ai quantitativi giornalieri determinati dall'impresa maggiore di trasporto sulla base delle previsioni di cui al presente provvedimento;
  3. di stabilire che eventuali differenze rispetto a quanto precedentemente oggetto di fatturazione per i medesimi corrispettivi siano conguagliate per gli anni termici 2007-2008 e 2008-2009 entro il 30 settembre 2010, e per l'anno termico 2009-2010 entro il 28 febbraio 2011;
  4. di modificare la deliberazione n. 138/04 all'articolo 29, comma 2 in cui le parole "fino al 30 settembre 2010" sono sostituite con le parole "fino al 30 settembre 2011";
  5. di dare mandato al Direttore responsabile della Direzione Mercati di adeguare il codice di rete tipo approvato con la deliberazione n. 108/06 recependo gli aggiornamenti che si rendono necessari a seguito delle disposizioni del presente provvedimento;
  6. di prevedere che le imprese di trasporto aggiornino i Codici di Rete del trasporto recependo gli aggiornamenti che si rendono necessari a seguito delle disposizioni del presente provvedimento;
  7. di trasmettere copia del presente provvedimento alle società Snam Rete Gas S.p.A. Società Gasdotti Italia S.p.A.;
  8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

10 marzo 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati:

Altri documenti: