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Data pubblicazione: 26 ottobre 2010

Parere 12 ottobre 2010

PAS 24/10

Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di modifica delle procedure concorsuali per l’aggiudicazione del servizio di salvaguardia ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della legge 3 agosto 2007, n. 125.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 ottobre 2010

Visti:

  • la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 2009/72/CE);
  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: Direttiva 2003/54/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
  • la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge n. 129/10);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 recante modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto ministeriale 23 novembre 2007);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 207/07 (di seguito: deliberazione n. 207/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 337/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08 (di seguito deliberazione ARG/com  134/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/com 128/10 (di seguito deliberazione ARG/com  128/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2010, ARG/elt 139/10;
  • il documento per la consultazione 21 maggio 2010, DCO 14/10 in materia di Sistema informativo integrato (di seguito: SII) per la gestione dei rapporti fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati (di seguito: DCO 14/10);
  • la nota della società Acquirente Unico S.p.A (di seguito: l'Acquirente Unico) dell'11 ottobre 2010, prot. Aeeg n. 34095 del 12 ottobre 2010 (di seguito: nota 11 ottobre 2010).

Considerato che:

  • la Direttiva 2003/54/CE ha previsto che, a partire dall'1 luglio 2007, fossero idonei tutti i clienti finali;
  • l'articolo 3 della Direttiva 2003/54/CE ha disciplinato specificatamente gli obblighi relativi al servizio pubblico, prevedendo, al comma 5, che gli Stati membri debbano adottare le misure per tutelare i clienti finali ed assicurare in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione comprese le misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture; e che tali disposizioni sono state confermate dalla Direttiva 2009/72/CE;
  • l'articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07 ha stabilito un regime di  salvaguardia per i clienti finali che hanno certificato di non rientrare nel regime di tutela di cui al comma 2 della medesima legge, che si trovano senza fornitore di energia elettrica o che non hanno scelto il proprio fornitore;
  • il medesimo articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07 ha previsto che il Ministro dello Sviluppo Economico emani indirizzi e, su proposta dell'Autorità, adotti disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali di cui al precedente alinea;
  • il decreto ministeriale 23 novembre 2007, adottato sulla base della proposta dell'Autorità formulata con la deliberazione n. 207/07, ha definito le modalità e i criteri per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti che ne abbiano diritto, prevedendo, tra l'altro, che la durata del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali fosse di due anni e che il servizio di salvaguardia fosse erogato a decorrere dal 1° gennaio di ogni periodo, ad eccezione del primo periodo di erogazione del servizio;
  • la deliberazione n. 337/07 ha definito i criteri e le modalità per l'organizzazione delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia (di seguito: procedure);
  • le procedure devono produrre esiti il più possibile concorrenziali e, pertanto, promuovere, tra l'altro, la più ampia partecipazione di soggetti in grado di assolvere agli obblighi di erogazione del servizio alle condizioni stabilite dall'Autorità;
  • anche alla luce dell'analisi dell'attività svolta dagli esercenti la salvaguardia che sono stati selezionati per il primo periodo (dal 1 maggio 2008 al 31 dicembre 2008) e per il secondo periodo (dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010) di erogazione del servizio, è emerso che costituiscono elementi di rischio difficilmente copribili:
    1. le potenziali criticità legate al passaggio delle informazioni rilevanti sul cliente finale, necessarie per garantire l'attivazione del servizio;
    2. il mancato pagamento delle fatture da parte di alcuni clienti finali (di seguito: morosità), con particolare riferimento ai clienti che per le loro caratteristiche non possono essere disalimentati.

Considerato inoltre che:

  • nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione ARG/com 134/08 l'Autorità ha pubblicato il DCO 14/10 con cui, tra l'altro, ha:
    • proposto un Sistema Informativo Integrato (SII) volto a realizzare le attività di gestione dei clienti finali e che tale sistema consenta l'interazione tra più soggetti operanti nel settore attraverso un nuovo complesso di procedure e processi integrati informatizzati;
    • individuato, tra i principali obiettivi dell'intervento, quello di dare maggiore robustezza al processo di switching ovvero, anche attraverso il miglioramento dell'accessibilità ai dati, di ridurre i contenziosi, i costi, le barriere all'ingresso e poter agevolare in futuro ulteriori razionalizzazioni di processi diversi dallo switching;
  • facendo seguito agli esiti della consultazione di cui al DCO 14/10, la deliberazione ARG/com 128/10 ha definito alcune disposizioni per lo sviluppo del SII al fine, da un lato, di procedere in tempi rapidi con il disegno dei processi e, dall'altro, di procedere in parallelo alla definizione di specifiche di progetto di maggiore dettaglio per la realizzazione del SII;
  • la legge n. 129/10 ha stabilito che il SII sia istituito presso l'Acquirente unico, confermando il potere dell'Autorità di disciplinarne le modalità di gestione dei flussi informativi;
  • il pieno funzionamento del SII costituisce un elemento di riduzione dell'incertezza per gli esercenti la salvaguardia in quanto riduce le potenziali criticità legate al passaggio massivo delle informazioni rilevanti sul cliente finale, soprattutto con riferimento agli switching necessari per l'operatività dei nuovi esercenti la salvaguardia che si realizzano in esito alle procedure;
  • con nota 11 ottobre 2010 l'AU ha evidenziato che nel mese di dicembre 2012, ossia in occasione del passaggio tra il terzo e il quarto periodo di esercizio del servizio di salvaguardia, non sarà presumibilmente possibile garantire l'implementazione completa e a regime del SII.

Considerato infine che:

  • la deliberazione ARG/elt 04/08 definisce le procedure di sospensione della fornitura di energia elettrica al fine di tutelare il credito dell'esercente la vendita in caso di morosità del cliente finale;
  • la medesima deliberazione ARG/elt 04/08 definisce altresì una regolazione specifica per i clienti finali per i quali, date le proprie caratteristiche, non può essere effettuata la sospensione della fornitura (di seguito: clienti non disalimentabili), prevedendo in particolare in questi casi la possibile risoluzione del contratto da parte del venditore sul mercato libero e l'attivazione degli specifici servizi di maggior tutela o di salvaguardia;
  • la morosità dei clienti non disalimentabili agli esercenti la salvaguardia presenta elementi che eccedono il rischio fisiologico proprio dell'attività di vendita, in quanto la natura non disalimentabile del cliente comporta che l'esercente la salvaguardia resti sempre responsabile dei prelievi di quest'ultimo fintanto che non scelga un nuovo venditore sul mercato;
  • sono pervenute all'Autorità segnalazioni di un continuo incremento del fenomeno del mancato pagamento da parte dei clienti non disalimentabili.

Ritenuto opportuno:

  • proporre al Ministro dello Sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07, di definire ulteriori misure volte a limitare ulteriormente il rischio assunto dagli esercenti la salvaguardia, tenuto conto:
    • della potenziale incertezza nelle procedure di trasferimento dei dati e di swiching, legata al fatto che nel mese di dicembre 2012 non sarà possibile garantire l'implementazione completa e a regime del SII;
    • della necessità di minimizzare il rischio creditizio posto in capo agli esercenti la salvaguardia;
  • la proposta di cui al predente alinea riguardi la definizione di misure volte a:
    • aumentare il periodo di erogazione del servizio con esclusivo riferimento alle procedure concorsuali che si svolgeranno entro la fine dell'anno 2010, prevedendo che i soggetti aggiudicatari di tali procedure siano responsabili del servizio per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013;
    • garantire la partecipazione degli esercenti la salvaguardia ad un apposito meccanismo di reintegrazione dei oneri non recuperabili relativi ai clienti finali non disalimentabili serviti nel periodo di erogazione del servizio

 

DELIBERA

  1. di approvare la proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di modifica delle procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia contenuta nell'Allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
  2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) successivamente all'emanazione del relativo decreto da parte del Ministro dello Sviluppo Economico

12 ottobre 2010
Il Presidente Alessandro Ortis


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