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Data pubblicazione: 19 novembre 2010

Delibera 18 novembre 2010

EEN 17/10

Rideterminazione, per errore materiale, del contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l’anno 2011 e conseguente rettifica della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 15 novembre 2010, EEN 16/10

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 novembre 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/095);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115/08 (di seguito: d.lgs n. 115/08) e, in particolare, l'articolo 7, commi 3 e 4;
  • i decreti ministeriali 20 luglio 2004 recanti rispettivamente "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
  • il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007) e, in particolare, l'articolo 6, commi 1 e 2;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 219/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06 e successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2008, EEN 36/08 (di seguito: deliberazione EEN 36/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 febbraio 2009, EEN 1/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2009, EEN 21/09 (di seguito: deliberazione EEN 21/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2010, EEN 16/10 (di seguito: deliberazione EEN 16/10).

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 19, lettera c), della legge n. 481/95, prevede che ai fini della determinazione delle tariffe si fa riferimento anche ai costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
  • con la deliberazione EEN 36/08 l'Autorità, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dall'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 115/08, ha modificato ed integrato la deliberazione n. 219/04:
    • definendo una formula per l'aggiornamento del contributo tariffario unitario previsto dall'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 219/04 come modificato e integrato dalla stessa deliberazione EEN 36/08 (di seguito: contributo tariffario unitario), da applicarsi a partire dall'anno d'obbligo 2009 e fino al termine dell'attuale periodo di applicazione degli obblighi previsti dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 (di seguito: formula di aggiornamento), al fine di dare maggiore certezza agli operatori del mercato dei titoli di efficienza energetica;
    • stabilendo di aggiornare entro il 30 novembre di ogni anno il valore del contributo tariffario unitario;
  • la formula di aggiornamento prevede una variazione del valore del contributo tariffario unitario in funzione della media aritmetica delle variazioni percentuali dei prezzi medi dell'energia per i clienti finali domestici valutati, per tre diversi indici, su periodi di riferimento di lunghezza pari a dodici mesi, tra il mese di ottobre di un anno e il mese di settembre dell'anno successivo (parametro E);
  • con la deliberazione EEN 21/09 l'Autorità ha, tra l'altro, applicato la formula di aggiornamento di cui sopra sulla base delle variazioni intervenute nei tre indici tra il periodo ottobre 2007-settembre 2008 ed il periodo ottobre 2008-settembre 2009, fissando conseguentemente pari a 92,22 €/tonnellata equivalente di petrolio (di seguito: tep) risparmiata il contributo tariffario unitario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l'anno 2010;
  • con la deliberazione EEN 16/10 l'Autorità ha applicato la formula di aggiornamento di cui sopra sulla base del computo delle variazioni intervenute nei tre indici tra il periodo ottobre 2008-settembre 2009 ed il periodo ottobre 2009-settembre 2010, fissando conseguentemente pari a 93,45 €/tonnellata equivalente di petrolio risparmiata il contributo tariffario unitario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l'anno 2011;
  • a seguito di una segnalazione pervenuta da un operatore con riferimento al calcolo della variazione del prezzo medio del gasolio per riscaldamento nel periodo di riferimento indicato al precedente alinea, si è riscontrato un errore di trascrizione del prezzo del gasolio per riscaldamento registrato nel mese di ottobre 2009 rispetto a quanto pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico sul proprio sito internet;
  • tenuto conto dell'errore di cui al precedente alinea, il valor medio del prezzo del gasolio per riscaldamento al lordo delle imposte per il periodo ottobre 2009-settembre 2010 risulta pari a 1143,80 €/manziché a 1147,09 €/m3 e, conseguentemente, il valore del contributo tariffario unitario per l'anno 2011 risulta pari a 93,68 €/tep anziché a 93,45 €/tep.

Ritenuto necessario:

  • correggere l'errore materiale intervenuto nella trascrizione del valore del prezzo del gasolio per riscaldamento nel mese di ottobre 2009 rispetto a quanto pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico sul proprio sito internet;
  • provvedere dunque a ricalcolare la variazione del prezzo medio del gasolio per il riscaldamento nel periodo nel periodo ottobre 2009-settembre 2010 ai fini dell'applicazione della formula per l'aggiornamento del contributo tariffario;
  • rideterminare di conseguenza il valore del contributo tariffario unitario per l'anno 2001, in applicazione della formula di aggiornamento, fissandolo pari a 93,68 €/tep e rettificare conseguentemente la deliberazione EEN 16/10

 

DELIBERA

  1. di sostituire all'ultimo punto del considerato della deliberazione EEN 16/10, dopo le parole "tra il periodo ottobre 2008-settembre 2009 e il periodo ottobre 2009-settembre 2010 i prezzi dell'energia per i clienti finali domestici (parametro E nella citata formula di aggiornamento) sono diminuiti in media" le parole "del 1,59%" alle parole "del 1,33%" e al terzo alinea del medesimo punto, dopo le parole "che è passato da 1062,63 €/m"le parole "a 1143,80 €/m" alle parole "a 1147,09 €/m;
  2. di sostituire al punto 1 della deliberazione EEN 16/10 dopo le parole "Di fissare pari a" le parole "93,45 €/tep risparmiata" con le parole "93,68 €/tep risparmiata";
  3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità la deliberazione EEN 16/10 come risultante dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.

18 novembre 2010
Il Presidente Alessandro Ortis

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