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Data pubblicazione: 17 novembre 2010

Delibera 15 novembre 2010

EEN 16/10

Disposizioni in materia di contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l’anno 2011 di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 novembre 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/095);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115/08 (di seguito: d.lgs n. 115/08) e, in particolare, l'articolo 7, commi 3 e 4;
  • i decreti ministeriali 20 luglio 2004 recanti rispettivamente "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
  • il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007) e, in particolare, l'articolo 6, commi 1 e 2;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 219/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06 e successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2008, EEN 36/08 (di seguito: deliberazione EEN 36/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 febbraio 2009, EEN 1/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2009, EEN 21/09 (di seguito: deliberazione EEN 21/09).

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 19, lettera c), della legge n. 481/95, prevede che ai fini della determinazione delle tariffe si fa riferimento anche ai costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
  • con la deliberazione EEN 36/08 l'Autorità, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dall'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 115/08, ha modificato ed integrato la deliberazione n. 219/04:
    • definendo una formula per l'aggiornamento del contributo tariffario unitario previsto dall'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 219/04 come modificato e integrato dalla stessa deliberazione EEN 36/08 (di seguito: contributo tariffario unitario), da applicarsi a partire dall'anno d'obbligo 2009 e fino al termine dell'attuale periodo di applicazione degli obblighi previsti dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 (di seguito: formula di aggiornamento), al fine di dare maggiore certezza agli operatori del mercato dei titoli di efficienza energetica;
    • stabilendo di aggiornare entro il 30 novembre di ogni anno il valore del contributo tariffario unitario;
  • la formula di aggiornamento di cui al precedente alinea prevede una variazione del valore del contributo tariffario unitario in funzione della media aritmetica delle variazioni percentuali dei prezzi medi dell'energia per i clienti finali domestici valutati, per tre diversi indici, su periodi di riferimento di lunghezza pari a dodici mesi, tra il mese di ottobre di un anno e il mese di settembre dell'anno successivo (parametro E);
  • con la deliberazione EEN 21/09 l'Autorità ha, tra l'altro, applicato la formula di aggiornamento di cui sopra sulla base delle variazioni intervenute nei tre indici tra il periodo ottobre 2007-settembre 2008 ed il periodo ottobre 2008-settembre 2009, fissando conseguentemente pari a 92,22 €/tonnellata equivalente di petrolio (di seguito: tep) risparmiata il contributo tariffario unitario, con riferimento al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l'anno 2010;
  • tra il periodo ottobre 2008-settembre 2009 e il periodo ottobre 2009-settembre 2010 i prezzi dell'energia per i clienti finali domestici (parametro E nella citata formula di aggiornamento) sono diminuiti in media del 1,33% in ragione degli andamenti dei seguenti tre indici:
    • valore medio della tariffa monoraria D2 dell'energia elettrica venduta ai clienti domestici in regime di maggior tutela con un consumo annuo di 2.700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW, al lordo delle imposte, che è passato da 17,16 c€/kWh a 16,08 c€/kWh;
    • valore medio del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo con un consumo annuale di 1.400 m3, al lordo delle imposte, che è passato da 75,29 c€/m3 a 70,69 c€/m3;
    • valore medio del prezzo del gasolio per riscaldamento, al lordo delle imposte, che è passato da 1062,63 €/ma 1147,09 €/m3.

Ritenuto pertanto necessario:

  • aggiornare il contributo tariffario unitario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l'anno 2011, in attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 219/04;

fissare conseguentemente il contributo tariffario unitario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l'anno 2011 pari a 93,45 €/tep
 

DELIBERA

  1. di fissare pari a 93,45 €/tep risparmiata il contributo tariffario unitario previsto all'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 219/04, con riferimento al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l'anno 2011.
  2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

15 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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