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Data pubblicazione: 04 giugno 2010

Consultazione 26 maggio 2010

DCO 17/10

Data ultima per invio osservazioni: 19 luglio 2010

Orientamenti in materia di regolazione dei corrispettivi a favore degli impianti essenziali

Premessa

Il presente documento per la consultazione, che costituisce il seguito del documento 5 agosto 2009, n. 29 (DCO 29/09), ha ad oggetto i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali, vale a dire agli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo.
La disciplina regolatoria attinente agli impianti essenziali è stata sottoposta a riforma nel 2009 mediante la deliberazione 29 aprile 2009, ARG/elt 52/09 (deliberazione n. 52/09), che è stata adottata alla luce delle disposizioni dell'art. 3, comma 11, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge n. 2/09)[1].
La deliberazione n. 52/09, sulla scorta di quanto previsto dalla legge n. 2/09, stabilisce che i corrispettivi da riconoscere ai titolari degli impianti essenziali siano definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ma non entra nel merito dei criteri puntuali in base ai quali effettuare la quantificazione dei citati corrispettivi.
Il presente documento, oltre a rappresentare l'occasione per fornire un rendiconto delle risposte al DCO 29/09, consente di precisare e approfondire gli orientamenti dell'Autorità in materia di criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere ai titolari degli impianti essenziali.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 19 luglio 2010, termine di chiusura della presente consultazione, compilando il modulo sottostante.
I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare espressamente quali parti dei documenti trasmessi all'Autorità si intendano riservate alla medesima.

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni (preferibile), fax o posta:
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Piazza Cavour 5 - 20121 Milano
tel. 02.655.65.290/284
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it

 

 


[1] La lettera a) del richiamato articolo 3, comma 11, della legge n. 2/09 prevede che: "i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità ai principi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori".