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Data pubblicazione: 10 marzo 2010

Delibera 23 febbraio 2010

VIS 11/10

Rinnovazione dell’istruttoria formale avviata con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 22 dicembre 2009, VIS 171/09

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 febbraio 2010

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 336/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 168/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2009, VIS 171/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08.

Considerato che:

  • l'attività di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento è svolta dal Gestore della Rete che si avvale dell'opera delle imprese distributrici (artt. 43 e ss. della delibera n. 168/03 e, successivamente, artt. 33 e ss. della delibera n. 111/06; art. 54 della delibera n. 250/04);
  • in particolare, per quanto concerne le misure:
    • delle immissioni, le imprese distributrici comunicano mensilmente le misure delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati sulla propria rete al Gestore della Rete, il quale aggrega dette misure nonché quelle, dallo stesso direttamente rilevate, delle immissioni di energia relative a punti di immissione ubicati sulla RTN ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento (art. 44, delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 34, delibera n. 111/06);
    • dei prelievi, le imprese distributrici sottese (come definite dall'art. 3, comma 1, lett. b) dell'Allegato A alla deliberazione n. 118/03) aggregano le misure dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento e le comunicano mensilmente alle imprese distributrici di riferimento (come definite dalla deliberazione n. 118/03), le quali, a loro volta, aggregano dette misure con quelle dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento e le comunicano mensilmente al Gestore della Rete che, infine, aggrega le misure dei prelievi di energia elettrica ad esso comunicati dalle imprese distributrici di riferimento e appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento (art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06);
  • per il corretto svolgimento delle predette attività, le imprese distributrici devono conoscere i punti di immissione e di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza e, al riguardo, tengono un registro elettronico, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (art. 47, della delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 37, della delibera n. 111/06);
  • la regolazione economica del servizio di dispacciamento è completata dalla deliberazione n. 118/03, con la quale l'Autorità ha disciplinato la determinazione convenzionale dell'energia elettrica prelevata in ciascuna ora nei punti di prelievo non trattati su base oraria (load profiling); detta determinazione convenzionale prevede l'attribuzione, da parte del Gestore della Rete,  a ciascun utente del dispacciamento di una quota del prelievo residuo d'area (di seguito: PRA) e la regolazione, su base annuale, delle partite economiche di conguaglio emergenti dal confronto fra l'energia elettrica effettivamente prelevata in ciascun anno solare e l'energia elettrica attribuita sulla base del PRA;
  • il PRA è pari, in ciascuna ora e per ciascuna area di riferimento, alla differenza tra l'energia elettrica ivi immessa e prelevata (art. 4 della delibera n. 118/03) ed è determinato mensilmente dalle imprese distributrici di riferimento che lo trasmettono, unitamente ai coefficienti di ripartizione mediante i quali il PRA medesimo è attribuito a ciascun utente del dispacciamento, al Gestore della Rete (art. 7, comma 5, della delibera n. 118/03);
  • sulla base delle misure aggregate ai sensi della deliberazione n. 168/03 (e successivamente della deliberazione n. 111/06) e sulla base del PRA, il Gestore della Rete calcola ogni mese l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante (c.d. settlement mensile) (art. 43, comma 4, delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 33, comma 4, delibera n. 111/06);
  • la differenza tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata sulla RTN rappresenta la cosiddetta "energia non attribuita" riferita alla RTN (di seguito: energia non attribuita), pari alle perdite di energia sulla RTN che, in condizioni di normalità, non dovrebbero superare quelle fisiologiche (fissate nella tabella 17 dell'allegato n. 1 del TIT 2004-2007);
  • il valore dell'energia non attribuita concorre alla determinazione su base mensile del corrispettivo "uplift" che gli utenti del dispacciamento devono versare al Gestore della Rete per la completa copertura delle spese sopportate da quest'ultimo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (art. 36 della delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 44, delibera n. 111/06): in altri termini, maggiori sono le perdite di energia sulla RTN, oltre quelle considerate fisiologiche, e maggiore è il corrispettivo uplift a carico degli utenti del dispacciamento (e indirettamente dei clienti finali);
  • la definizione delle grandezze fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica è altresì essenziale ai fini della perequazione generale del sistema elettrico;

 

Considerato inoltre che:

  • con la deliberazione VIS 168/09 l'Autorità ha chiuso l'istruttoria conoscitiva, avviata con la deliberazione n. 177/07, in merito alle anomalie riscontrate nella determinazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla RTN e non correttamente attribuita agli utenti del dispacciamento;
  • dagli elementi acquisiti con tale istruttoria sono emerse possibili inadempienze da parte di alcune imprese distributrici di riferimento; in particolare, risulta che nel triennio 2005-2007 tali imprese, tra cui Azienda Energetica Reti S.p.A., avrebbero commesso errori nella determinazione dei dati necessari ai fini della quantificazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento che - come descritto anche nella Relazione allegata alla delibera di chiusura dell'istruttoria conoscitiva - non appaiono fisiologici nell'ambito dell'espletamento delle attività di distribuzione e di aggregazione delle misure; ciò in violazione delle disposizioni in materia di:
  1. gestione dell'anagrafica dei punti di prelievo (art. 47 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 37 delibera n. 111/06);
  2. aggregazione delle misure di prelievo per il servizio di dispacciamento (art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06);
  3. determinazione del valore del PRA (art. 7, comma 5, delibera n. 118/03);
  • pertanto, con la deliberazione VIS 171/09 l'Autorità ha avviato un'istruttoria formale (anche) nei confronti della predetta società;
  • successivamente, in data 19 gennaio 2010 (prot. Autorità n. 0002764/A) la società Azienda Energetica S.p.A. ha comunicato all'Autorità che la  controllata Azienda Energetica Reti S.p.A. svolge, a seguito di affitto di ramo d'azienda, l'attività di distribuzione e di misura dell'energia elettrica dal 1 luglio 2008; invece, prima di tale data - e in particolare nel triennio 2005-2007 preso in esame dalla deliberazione VIS 171/09 - le citate attività erano svolte dalla controllante Azienda Energetica S.p.A. che, pertanto, ha chiesto di intervenire nel suddetto procedimento, nonché di accedere agli atti e di essere sentita in sede di audizione finale;
  • in data 26 gennaio 2010 (prot. Autorità n. 0003947/A) la società Azienda Energetica Reti S.p.A., dopo avere richiamato per integrale accettazione quanto esposto dalla controllante Azienda Energetica S.p.A. nella predetta nota 19 gennaio 2010, ha chiesto di essere estromessa dal procedimento avviato con delibera VIS 171/09;
  • per le suddette ragioni è necessario rinnovare l'istruttoria formale avviata con la delibera VIS 171/09 nei confronti di Azienda Energetica Reti S.p.A. estromettendo tale società, in quanto nel triennio 2005-2007 non svolgeva le condotte contestate, ed avviando un'istruttoria formale nei confronti di Azienda Energetica S.p.A. per le medesime condotte come sopra descritte

DELIBERA

  1. è rinnovata l'istruttoria formale avviata con deliberazione VIS 171/09 nei confronti di Azienda Energetica Reti S.p.A. e per l'effetto:
    1. è estromessa dalla suddetta istruttoria la società Azienda Energetica Reti S.p.A., in quanto nel triennio 2005-2007 non svolgeva le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
    2. è avviata un'istruttoria formale nei confronti della società Azienda Energetica S.p.A. per accertare e sanzionare, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la violazione delle disposizioni in materia di erogazione dei servizi di trasmissione, dispacciamento e misura dell'energia elettrica nei termini di cui in motivazione;
    3. tutti gli atti dell'istruttoria formale avviata con deliberazione VIS 171/09 sono acquisiti agli atti del presente procedimento;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, col supporto della Direzioni Mercati e della Direzione Tariffe;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di 150 (centocinquanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Azienda Energetica Reti S.p.A., via  Dodiciville, n. 8, 39100 Bolzano, e ad Azienda Energetica S.p.A., via  Dodiciville, n. 8, 39100 Bolzano, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


23 febbraio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis


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