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Data pubblicazione: 08 febbraio 2010

Delibera 03 febbraio 2010

ARG/elt 10/10

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di standardizzazione dei contenuti e delle modalità operative dei flussi informativi tra distributori e venditori di energia elettrica inerenti ai dati di misura dei punti di prelievo trattati orari e non trattati orari

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 febbraio 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato e integrato;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di e seguito: Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIV);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08e successive modifiche e integrazioni, in materia di Regolazione nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo (switching);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/elt 162/08 recante direttive alle imprese distributrici in tema di flusso informativo dell'anagrafica dei punti di prelievo di energia elettrica;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 3o luglio 2009, ARG/elt 107/09 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIS);
  • la deliberazione 28 dicembre 2009, GOP 71/09 in materia di avvalimento, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, delle società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e Acquirente Unico S.p.A., ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
  • il documento per la consultazione 12 marzo 2007, atto n. 14/07, "Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato" (di seguito: documento di consultazione flussi);

Considerato che:

  • il documento per la consultazione flussi ha affrontato in forma ampia tutta la tematica dei flussi informativi sottesi al buon funzionamento delle interazioni fra i diversi attori del mercato liberalizzato dell'energia elettrica, fra l'altro per quanto concerne i flussi portatori di informazioni caratterizzanti i punti di prelievo e  i flussi portatori delle informazioni di misura, proponendo soluzioni di breve e lungo periodo;
  • l'Autorità con deliberazione ARG/elt 162/08, considerate le criticità affrontate del documento di consultazione flussi, ha emanato direttive in merito ai contenuti minimi, nomenclatura e modalità di comunicazione del flusso dell'"anagrafica dei punti di prelievo" volte a garantire un ordinato e completo trasferimento delle informazioni essenziali allo svolgimento delle attività dell'utente del dispacciamento in prelievo, fra cui la gestione degli switching, nonché le informazioni relative al regime di compensazione sociale.

Considerato, inoltre, che:

  • la messa a disposizione periodica dei dati di misura di energia elettrica dalle imprese distributrici ai venditori è stata regolata dall'Autorità:
    • per i punti non trattati orari con il  TIV, comma 18.3,  prevedendo che ciascuna impresa distributrice metta a disposizione, tramite mezzi informatici, a ciascun utente del trasporto i dati individuati nella allegata tabella 2 entro 20 giorni dalla registrazione delle misure da parte del misuratore elettronico per i punti trattati per fasce e dal tentativo di rilevazione delle misure per i punti trattati monorari;
    • per i punti trattati orari con il TIV, comma 18.5, prevedendo che entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui le misure sono state registrate, l'impresa distributrice metta a disposizione tali dati agli utenti del trasporto, in un documento unico di formato elettronico che consenta l'immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti o secondo modalità tali che garantiscano l'accesso unificato ed efficiente ai medesimi dati da parte dell'utente del trasporto in caso di utilizzo di portali web;
    • per i punti trattati orari con il TIS, comma 36.1 lettera a), e precedentemente  con le deliberazioni nn. 168/03 e 111/06,  prevedendo, nell'ambito dell'aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento, l'invio agli utenti del dispacciamento dei dati di misura dei prelievi di energia elettrica, con riferimento al mese precedente, da parte delle imprese distributrici, entro il giorno 20 di ciascun mese;
  • l'Autorità, con la deliberazione ARGelt/42/08, ha inoltre previsto altri obblighi informativi in merito ai dati di misura concomitanti e/o funzionali all'avvio della fornitura, sia per i punti di prelievo trattati orari che non, volti a dotare il venditore entrante di tutti gli elementi informativi necessari all'ordinato avvio della piena attività commerciale e di fornitura presso i punti di prelievo acquisiti;

Considerato, inoltre, che:

  • il contenuto informativo dei flussi dei dati di misura per i punti orari nonché dei flussi in tema di dati di misura ai sensi della deliberazione ARG/elt 42/08 non è ancora determinato con la conseguenza che le informazioni ricevute dai venditori possano variare significativamente fra un'impresa distributrice ed un'altra e di conseguenza gli utenti del dispacciamento possano avere informazioni differenti a seconda dell'impresa distributrice sulla cui rete si trova ciascun punto di prelievo;
  • tranne che per il flusso dell'anagrafica, per cui oltre ai contenuti informativi minimi sono state stabilite anche la nomenclatura, la struttura nonché le modalità minime di comunicazione volte a garantire la tracciabilità dell'invio, la possibilità di riscontro fra le parti dell'avvenimento e dei contenuti della comunicazione stessa, per gli altri flussi informativi del settore elettrico la previsione della messa a disposizione di tali informazioni è limitata a modalità minime di trasferimento elettronico.

Considerato, infine, che:

  • l'Autorità con deliberazione ARG/com 134/08 ha, fra l'altro, avviato un procedimento per la definizione ed implementazione di un sistema informatico centralizzato per la gestione dei profili dei clienti finali nei mercati retail di energia elettrica e di gas ove prefigurava, per la gestione dei rapporti contrattuali e le loro variazioni nel mercato al dettaglio, un passaggio dalla nozione di standard di comunicazione dei dati del cliente finale ad un concetto più evoluto quale quello di "accesso a profili descrittivi del cliente finale" aventi natura e finalità anche diversa tra loro, quali i profili concernenti i dati di misura dei prelievi, i dati anagrafici (POD, tensione, etc.), nonché, eventualmente, i dati relativi alle situazioni di criticità quanto ad adempimenti contrattuali dei clienti finali quale elemento essenziale a consentire uno sviluppo concorrenziale ampio e ordinato del mercato medesimo;
  • con la deliberazione GOP 71/09 l'Autorità ha dato seguito all'orientamento di promuovere la definizione e l'implementazione del sistema informatico centralizzato, individuando l'Acquirente Unico come soggetto di cui avvalersi al fine dell'attività di progettazione e realizzazione di un sistema informativo centralizzato avente ad oggetto la gestione dei profili descrittivi dei clienti finali.

Ritenuto opportuno:

  • procedere all'analisi delle varie informazioni da includere nei flussi informativi inerenti alla misura e all'aggregazione delle misure, laddove non ancora stabiliti, ai fini di rendere omogenei i contenuti minimi informativi di tali  flussi verso gli utenti del trasporto e gli utenti del dispacciamento in prelievo, anticipatamente rispetto agli eventuali risultati in merito dell'attività di progettazione del sistema centralizzato condotte avvalendosi dell'Acquirente Unico;
  • valutare le differenti modalità di comunicazione dei medesimi flussi informativi attualmente in essere al fine di addivenire a soluzioni omogenee sul territorio nazionale, di cui si terrà conto all'atto della ricomprensione della funzione di messa a disposizione delle misure nel sistema informatico centralizzato

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento ai fini della definizione del contenuto informativo minimo dei flussi dei dati di misura dei punti di prelievo e delle modalità di comunicazione di tale contenuto agli utenti del trasporto e del dispacciamento;
  2. di conferire mandato al Direttore responsabile della Direzione Mercati dell'Autorità affinché proceda:
    1. alla predisposizione di proposte all'Autorità per gli interventi di competenza, in relazione allo sviluppo del procedimento;
    2. all'avvio di un gruppo di lavoro che coinvolga i soggetti interessati, al fine di acquisire, valutare e sviluppare elementi utili per l'individuazione oltre che del contenuto minimo dei flussi informativi tra distributori e venditori di energia elettrica inerenti ai dati di misura dei punti di prelievo trattati orari e non trattati orari anche dei formati e delle modalità di comunicazione  più idonee al trasferimento di tali contenuti informativi;
    3. alle convocazioni e alla organizzazione di incontri con i soggetti interessati e le formazioni associative che li rappresentano, al fine di raccogliere elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
    4. alla predisposizione di eventuali documenti per la consultazione di proposte di intervento individuate dall'Autorità;
  3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità.


3 febbraio 2010

Il Presidente:Alessandro Ortis