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Data pubblicazione: 29 ottobre 2010

Determina 20 ottobre 2010

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Modalità operative per le comunicazioni connesse agli obblighi di separazione funzionale ai sensi della Parte IV dell’Allegato A alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 come modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 11/07), in ultimo con deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2010, ARG/com 57/10;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa a contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (di seguito: TIU), approvato con deliberazione n. 11/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);

Considerato che:

  • con la deliberazione GOP 35/08 l'Autorità ha previsto obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico, tramite un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti ed ha istituito un elenco pubblico degli esercenti (di seguito: anagrafica operatori);
  • il comma 4. della deliberazione n. 11/07 ha stabilito al 1 gennaio 2008 il termine per la prima attuazione degli obblighi di cui al comma 8.1 del TIU;
  • la parte IV del TIU disciplina gli obblighi di separazione funzionale, ed in particolare il comma 7.1 del TIU individua le attività soggette agli obblighi di separazione funzionale qualora svolte da imprese verticalmente integrate così come definite dall'articolo 1 del medesimo TIU;
  • le informazioni disponibili nell'anagrafica operatori permettono di individuare le attività svolte da ciascuna impresa iscritta, ma non l'eventuale appartenenza ad un'impresa verticalmente integrata;
  • il comma 7.10 del TIU prevede l'esenzione dagli obblighi di separazione funzionale per le imprese verticalmente integrate che svolgano attività di cui al comma 7.1 esclusivamente per mezzo di infrastrutture esentate dalla disciplina di accesso non discriminatorio di terzi sul 100% della capacità produttiva potenziale;
  • i commi dal 7.6 al 7.9 del TIU dispongono gli obblighi di separazione funzionale per le imprese che svolgono attività di cui al comma 7.1 per mezzo di infrastrutture esentate dal diritto di accesso non discriminatorio di terzi su una quota della capacità produttiva potenziale superiore al 50% ma inferiore al 100%;
  • gli articoli dal 8 al 15 del TIU dispongono gli obblighi di separazione funzionale per le imprese che svolgono attività di cui al comma 7.1 e che non rientrano nei casi contemplati dai due precedenti alinea;
  • il TIU affida al Direttore della Direzione tariffe la definizione delle modalità di trasmissione di informazioni e documenti connessi agli obblighi in materia di separazione funzionale;
  • ai sensi del punto 3 della deliberazione ARG/com 57/10, il gestore indipendente invia all'Autorità copia del programma degli adempimenti predisposto ai sensi del comma 12.2 del TIU, entro 30 giorni dalla messa in linea dell'apposito sistema telematico;

Ritenuto necessario:

  • prevedere una modalità telematica di raccolta per i documenti obbligatori ai sensi dei commi 7.7 lettera b), 11.1 lettera b), 12.2 e 12.3 del TIU (di seguito: documenti obbligatori);
  • che la modalità telematica di raccolta di cui al precedente punto sia preceduta dalla raccolta delle informazioni volte ad individuare le imprese, iscritte nell'anagrafica operatori, soggette agli obblighi di separazione funzionale (di seguito: informazioni di stato);

Ritenuto opportuno che:

  • tutte le imprese iscritte nell'anagrafica operatori che svolgono almeno una delle attività di cui al comma 7.1 del TIU forniscano, entro 30 (trenta) giorni dalla messa in linea dell'apposito sistema telematico, le informazioni di stato; e che tali informazioni siano prontamente aggiornate da parte delle imprese ogni qual volta sia necessario;
  • le imprese che sono tenute ad inviare il programma di adempimenti di cui al comma 12.2 del TIU, procedano all'invio del suddetto documento mediante modalità telematica entro la medesima scadenza di cui al precedente alinea;
  • le imprese che, con riferimento agli obblighi di invio per l'anno 2010, non abbiano ancora provveduto ad inviare alla Direzione Tariffe i documenti obbligatori di cui al comma 7.7 lettera b), 11.1 lettera b) e 12.3 del TIU mediante altri canali, procedano all'invio dei suddetti documenti obbligatori mediante modalità telematica entro la medesima scadenza di cui al precedente alinea;
  • a partire dall'anno 2011, le imprese tenute all'invio di documenti e informazioni ai sensi della parte IV del TIU forniscano, esclusivamente tramite modalità telematica:
    • i documenti obbligatori di cui ai commi 7.7 lettera b) e 12.3 del TIU, entro il 30 giugno di ciascun anno;
    • il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture di cui al comma 11.1 lettera b), punto ii, del TIU in concomitanza con la sua trasmissione agli organi societari competenti per l'approvazione;
    • le segnalazioni di cui al comma 11.1 lettera b) punto iii, del TIU entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del piano medesimo;
    • le modifiche apportate al programma di adempimenti ai sensi del comma 12.5 del TIU entro 15 giorni dall'approvazione delle medesime;

DETERMINA

  1. di istituire, ai sensi di quanto disposto nella parte IV del TIU, una modalità di raccolta telematica delle comunicazioni obbligatorie in merito alla separazione funzionale (di seguito: sistema telematico di separazione funzionale), composto da una sezione per la dichiarazione delle informazioni di stato ed una sezione per l'invio dei documenti obbligatori;
  2. di prevedere che tutte le imprese tenute all'iscrizione nell'anagrafica operatori esercenti una o più delle attività di cui al comma 7.1 del TIU siano tenute a fornire le informazioni di stato relative agli obblighi di separazione funzionale attraverso la apposita sezione del sistema telematico di separazione funzionale entro 30 (trenta) giorni dalla messa in linea del medesimo sistema;
  3. di prevedere che la messa in linea del sistema telematico di separazione funzionale, di cui al precedente punto 2, venga comunicata tramite il sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  4. di disporre che ogni variazione nelle informazioni di cui al precedente punto 2, debba essere comunicata, tramite il medesimo sistema telematico, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto;
  5. di prevedere che le imprese tenute ad inviare il programma di adempimenti di cui al comma 12.2 del TIU, procedano all'invio del suddetto documento obbligatorio mediante il sistema telematico di separazione funzionale entro la medesima scadenza di cui al precedente punto 2;
  6. di prevedere che le imprese che, con riferimento agli obblighi di invio per l'anno 2010, non abbiano ancora provveduto ad inviare i documenti obbligatori di cui al comma 7.7 lettera b), 11.1 lettera b) e 12.3 del TIU mediante altri canali, procedano all'invio dei suddetti documenti obbligatori mediante il sistema telematico di separazione funzionale entro la medesima scadenza di cui al precedente punto 2;
  7. di prevedere che, a partire dall'anno 2011, le imprese tenute all'invio di documenti e informazioni ai sensi della parte IV del TIU forniscano, esclusivamente tramite modalità telematica:
    • il rapporto annuale sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso di terzi e sull'economicità della gestione di cui al comma 7.7 lettera b) e il rapporto sulle misure adottate in esecuzione del programma di adempimenti, di cui al comma 12.3 del TIU, entro il 30 giugno di ciascun anno;
    • il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture di cui al comma 11.1 lettera b) in concomitanza con la sua trasmissione agli organi societari competenti per l'approvazione;
    • le segnalazioni di cui al comma 11.1 lettera b) punto iii entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del piano medesimo;
    • le modifiche apportate al programma di adempimenti ai sensi del comma 12.5 del TIU entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione delle medesime;
  8. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Il Direttore
Egidio Fedele Dell'Oste


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