Data pubblicazione: 22 gennaio 2010
Delibera 19 gennaio 2010
VIS 3/10
Avvio di due istruttorie formali nei confronti delle società Flyenergia S.p.A. e Iride Mercato S.p.A. per violazioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 19 gennaio 2010
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modificazioni del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 luglio 2006, n. 152/06;
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2006, n. 267/06
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2007, n. 83/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2008, ARG/elt 70/08;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08.
Considerato che:
- ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere h) e l), della legge n. 481/1995 l'Autorità emana direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti e pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi regolati, al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali;
- la bolletta o il documento di fatturazione rappresenta il principale strumento di contatto tra il cliente finale e il fornitore di energia elettrica, attraverso cui il cliente può conoscere i consumi e i corrispettivi addebitatigli, verificare la corretta applicazione delle condizioni economiche e contrattuali sottoscritte e confrontare le varie offerte del mercato liberalizzato;
- pertanto, con la deliberazione n. 152/06 l'Autorità ha approvato la "direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità" (di seguito: direttiva), contenente disposizioni volte a migliorare la comprensibilità e la trasparenza della bolletta anche dei clienti del mercato libero alimentati in bassa tensione;
- la suddetta deliberazione prevede, altresì, l'obbligo per gli esercenti di riportare in bolletta un Quadro sintetico e un Quadro di dettaglio dei corrispettivi, redatti utilizzando gli schemi e le denominazioni vincolanti indicati dall'Autorità, nonché numerosi obblighi informativi, tra cui l'indicazione in ogni bolletta del consumo annuo del cliente e del recapito per l'inoltro all'esercente anche in forma scritta, di reclami o richieste di informazioni;
- le disposizioni di cui alla deliberazione n. 152/06 sono entrate in vigore per i clienti del mercato libero:
- domestici, dal 1 novembre 2007 (art. 25, comma 8, delibera n. 156/07);
- non domestici connessi in bassa tensione, dal 1 ottobre 2008 (delibera ARG/elt 70/08).
Considerato inoltre che:
- nell'ambito dell'attività di monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza delle bollette, gli uffici dell'Autorità hanno chiesto copia dei documenti di fatturazione ad alcune società di vendita dell'energia elettrica;
- dall'esame della documentazione pervenuta da parte di due esercenti, rispettivamente Flyenergia S.p.A. (prot. Autorità n. 0062893/A del 28 ottobre 2009) e Iride Mercato S.p.A. (prot. Autorità n. 0062915/A del 28 ottobre 2009), è emersa l'inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione;
- dalla documentazione acquisita risulta che le bollette emesse da Flyenergia S.p.A. con riguardo ai clienti del mercato libero, domestici e non domestici connessi in bassa tensione:
- riportano un Quadro sintetico non conforme agli schemi definiti dall'Autorità in violazione dell'art. 7, comma 1, e Allegati 1, punto 1, lettere b) e d) della delibera n. 152/06;
- espongono in forma disaggregata i corrispettivi relativi alla quota energia, e non riportano i corrispettivi unitari relativi alla quota fissa e alla quota potenza, in violazione dell'art. 7, commi 1, 4 e 5, e Allegati 2 e 3 della delibera n. 152/06;
- non indicano il tasso di interesse di mora applicato qualora il pagamento avvenga oltre la scadenza (in violazione dell'art. 11, comma 1, lettera c), delibera n. 152/06), nonché, in maniera evidente, il recapito per l'inoltro all'esercente, anche in forma scritta, di reclami o di richieste di informazioni (in violazione dell'art. 17, comma 2, delibera n. 152/06);
- dalla documentazione acquisita risulta che Iride Mercato S.p.A. (Direzioni territoriali di Genova e di Torino) con riguardo ai clienti del mercato libero:
- ha emesso bollette nei confronti dei clienti domestici, cogestiti dalla Direzione di Torino che riportano un Quadro sintetico non conforme agli schemi definiti dall'Autorità in violazione dell'art. 7, comma 1, e Allegati 1, punto 1, lettera d) della delibera n. 152/06: in particolare, in difformità dalla lettera d. del punto 1 dell'Allegato 1 citato, il totale fornitura risulta esposto in forma disaggregata (con l'indicazione separata di quote fisse e potenza e di consumo);
- ha emesso bollette nei confronti dei clienti domestici, gestiti dalla Direzione di Genova, che:
- riportano un Quadro di dettaglio non conforme allo schema definito dall'Autorità in violazione dell'art. 7, comma 1 e Allegato 3, delibera n. 152/06): in particolare, in difformità dal predetto schema, con riferimento alla quota energia risulta separatamente esposto il "prezzo energia vendita";
- non indicano la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, il tasso di interesse di mora applicato qualora il pagamento avvenga oltre la scadenza e il termine che intercorre tra la scadenza indicata per il pagamento e l'attivazione delle procedure previste dal contratto in caso di morosità del cliente (in violazione dell'art. 11, comma 1, lettere b), c) e d), delibera n. 152/06), nonché il consumo annuo del cliente (in violazione dell'art. 15, comma 1, delibera n. 152/06);
- ha emesso bollette nei confronti dei clienti non domestici, connessi in bassa tensione, gestiti dalla Direzione di Torino, che:
- riportano un Quadro sintetico non conforme agli schemi definiti dall'Autorità in violazione dell'art. 7, comma 1, e Allegati 1, punto 1, lettera d) della delibera n. 152/06: in particolare, in difformità dalla lettera d. del punto 1 dell'Allegato 1 citato, il totale fornitura risulta esposto in forma disaggregata (con l'indicazione separata di quote fisse e potenza e di consumo);
- riportano un Quadro di dettaglio non conforme agli schemi definiti dall'Autorità (in violazione dell'art. 7, comma 1 e Allegato 2, delibera n. 152/06): in particolare, in difformità dall'Allegato 2 citato, il corrispettivo relativo alle perdite di energia è indicato in forma disaggregata rispetto alla restante parte della quota energia relativa ai corrispettivi per acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento
- ha emesso bollette nei confronti dei clienti non domestici, connessi in bassa tensione, gestiti dalla Direzione di Genova, che:
- riportano un Quadro di dettaglio non conforme allo schema definito dell'Autorità (in violazione dell'art. 7, comma 1 e Allegato 2, delibera n. 152/06): in particolare, risulta che nella quota fissa e nella quota energia relativa all'uso delle reti viene data separata evidenza delle componenti A, UC e MCT, e che la quota energia relativa alla vendita è disaggregata in corrispettivo PED, DISPbt, componente UC1 e componente PPE;
- non indicano la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, il tasso di interesse di mora applicato qualora il pagamento avvenga oltre la scadenza e il termine che intercorre tra la scadenza indicata per il pagamento e l'attivazione delle procedure previste dal contratto in caso di morosità del cliente (in violazione dell'art. 11, comma 1, lettere b), c) e d), delibera n. 152/06), nonché il consumo annuo del cliente (in violazione dell'art. 15, comma 1, delibera n. 152/06);
- le descritte violazioni non consentono al cliente di individuare agevolmente le informazioni essenziali per la gestione tecnica del proprio contratto, per la verifica della correttezza dei corrispettivi applicati e la valutazione della convenienza delle condizioni contrattuali pattuite con il fornitore, anche ai fini dell'eventuale cambio dello stesso;
- l'attualità delle violazioni e la rilevanza dell'interesse tutelato impongono di adottare, nei confronti delle imprese sopra indicate, i necessari provvedimenti prescrittivi a tutela degli interessi degli utenti
DELIBERA
- sono avviate due istruttorie formali nei confronti delle società Flyenergia S.p.A. e Iride Mercato S.p.A.per:
- accertare le violazioni delle disposizioni di cui in motivazione in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione ed irrogare eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- adottare i necessari provvedimenti prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
- il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
- il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
- il provvedimento finale sarà adottato entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria;
- i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso la Direzione Legislativo e Legale;
- coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del D.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del D.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo D.P.R. n. 244/01;
- il presente provvedimento sarà comunicato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Flyenergia S.p.A., via Donatori di Sangue, n. 6/D, 25050 Paderno Franciacorta (BS) e Iride Mercato S.p.A, via SS. Giacomo e Filippo, n. 7, 16122 Genova, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
19 gennaio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis