Data pubblicazione: 13 gennaio 2010
Delibera 08 gennaio 2010
GOP 2/10
Pubblicità legale degli atti normativi ed a contenuto generale dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'8 gennaio 2010
Visti:
- l'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui sancisce il principio generale del buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nella parte in cui stabilisce, in particolare, i principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 18 febbraio 2009, n. 9 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa";
- la legge 18 giugno 2009, n. 69 (di seguito legge 69/09) recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
- il Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194/2009 (di seguito: DL 194/09), recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative";
- la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 11 dicembre 2008, GOP 57/08 recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità e in particolare l'articolo 6, comma 4, di detto Regolamento;
Considerato che:
- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha finora adempiuto agli obblighi di pubblicità legale dei propri atti normativi ed a contenuto generale, di norma attraverso la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino previsto dalla legge 481/1995, nonché sul proprio sito internet;
- la legge 69/09, al suo art. 32 comma 1, anche al fine di eliminare sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, prevede che "A far data dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati";
- tuttavia la stessa legge 69/09, all'art. 32 comma 5, così come modificata dal DL 194/09, prevede che le pubblicazioni in forma cartacea continueranno ad avere effetto di pubblicità legale fino al 30 giugno 2010;
- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è già in condizione di provvedere alla pubblicazione dei propri atti normativi ed a contenuto generale sul proprio sito internet in luogo della loro pubblicazione in forma cartacea;
- la possibilità prevista dalla legge di adempiere agli obblighi di pubblicità legale attraverso la pubblicazione sul solo sito informatico dell'Autorità rappresenta una importante occasione di semplificazione e razionalizzazione degli oneri connessi alla pubblicità legale;
Ritenuto opportuno:
- adempiere agli obblighi di pubblicità legale attraverso la sola pubblicazione sul sito internet www.autorita.energia.it, nonostante la possibilità riconosciuta dalla legge 69/09 di utilizzare la pubblicazione cartacea fino al 30 giugno 2010;
- modificare di conseguenza l'articolo 6, comma 4, del proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento.
DELIBERA
- di utilizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 69/09, la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, come unica forma di pubblicità legale per i propri atti normativi ed a contenuto generale successivi alla presente deliberazione, ferme restando le diverse e specifiche previsioni normative per la comunicazione delle altre categorie di atti;
- di sostituire l'articolo 6, comma 4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità con il seguente:
"La pubblicità legale delle deliberazioni di carattere normativo ed a contenuto generale è assicurata attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 69/09." - di dare mandato al Segretario Generale, d'intesa con la Direzione Comunicazione ed Eventi, di adottare misure atte a garantire la più ampia pubblicità di tale deliberazione, anche attraverso apposito avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità il Regolamento di organizzazione e funzionamento come modificato dalla presente deliberazione.
8 gennaio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis