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Data pubblicazione: 09 ottobre 2009

Delibera 07 ottobre 2009

ARG/elt 143/09

Avvio di procedimento per la regolamentazione delle cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nell’ambito del mercato liberalizzato

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 ottobre 2009

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, in particolare, l'articolo 3, comma 1 e l'articolo 26 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ( di seguito: legge n. 1643/62);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (legge n. 239/04);
  • i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125/07 di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (dei seguito: legge n. 125/07);
  • la legge 23 luglio 2009, n. 99;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 23 febbraio 2005, n. 34/05 e sue successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione 28 febbraio 2006, n. 43/06;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006n. 152/06 e sue successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06 e sue successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 e sue successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione 23 aprile 2007, n. 95/07 e la successiva determina del Direttore della Direzione Tariffe n. 1/08;
  • la deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: TIV);
  • la deliberazione 27 giugno 2007, n. 157/07;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 (di seguito: TILP) e sue successive modifiche e integrazioni;
  • l'Allegato A alla deliberazione n. 333/07;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: TIT) e sue successive modifiche e integrazioni;
  • l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: TIC) e sue successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione 18 marzo 2008,  ARG/elt 33/08;
  • l'allegato A alla deliberazione 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08;
  • la deliberazione 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08;
  • l'Allegato A alla deliberazione 6 agosto 2008,  ARG/elt 117/08.

Considerato che:

  • ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del decreto n. 79/99, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;
  • la direttiva 2003/54/CE prevede che, a partire dall'1 luglio 2007, siano idonei tutti i clienti finali di energia elettrica, comportando conseguentemente il venir meno, negli ordinamenti nazionali di ciascun Stato membro, della fattispecie "cliente vincolato";
  • la legge 125/07 ha disposto un nuovo assetto del mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali, operativo dall'1 luglio 2007 e fino al completo recepimento della direttiva 2003/54/CE;
  • dall'1 luglio 2007, si è pertanto realizzata la completa liberalizzazione del mercato elettrico, con la possibilità, anche per i clienti finali domestici, di approvvigionarsi di energia elettrica presso il mercato libero;
  • con il TIV l'Autorità ha disciplinato le modalità di erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi della legge n. 125/07;
  • con il TIT l'Autorità ha disciplinato i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, sempre nell'ambito del mercato liberalizzato;
  • con il TILP l'Autorità ha aggiornato le proprie disposizioni in materia di load profiling;
  • l'Autorità ha riscontrato l'opportunità di inquadrare la regolazione delle cooperative nell'ambito del nuovo contesto del mercato liberalizzato, nonché di definirne le modalità applicative relativamente alle sopra richiamate disposizioni.

Ritenuto necessario:

  • avviare un procedimento per la definizione di modalità applicative delle disposizioni dell'Autorità per le cooperative in modo da garantirne la compatibilità con la completa liberalizzazione del mercato elettrico, prevedendo una più chiara distinzione degli aspetti relativi alla funzionalità della rete da quelli legati all'approvvigionamento dell'energia elettrica

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la regolamentazione delle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nell'ambito del mercato liberalizzato;
  2. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  3. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione;
  4. di tener conto, nella formazione di provvedimenti di cui al punto 1. dei seguenti obiettivi generali:
    • favorire la stabilità regolatoria;
    • promuovere la tutela degli interessi degli utenti finali;
    • garantire il rispetto dei provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di regolazione della qualità e delle condizioni per l'accesso e l'erogazione del servizio;
    • promuovere la trasparenza e la semplificazione dei rapporti tra gestori del servizio e gli utenti finali;
    • armonizzare la regolazione delle cooperative elettriche con l'evoluzione del processo di liberalizzazione e del quadro regolatorio europeo;
  5. di dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità per i seguiti di competenza;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

7 ottobre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis

 


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