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Data pubblicazione: 14 dicembre 2009

Delibera 09 dicembre 2009

VIS 141/09

Avvio di istruttoria conoscitiva circa l’applicazione della disciplina concernente il regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici economicamente svantaggiati e per quelli in gravi condizioni di salute di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08 s.m.i.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 dicembre 2009

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 ed in particolare l'articolo 3, comma 5 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e in particolare l'Allegato A, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e in particolare l'Allegato A, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2008, ARG/elt 172/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 172/08);
  • la comunicazione della Direzione tariffe dell'Autorità del 31 marzo 2009, n. 15078 (di seguito: comunicazione 31 marzo 2009);
  • la comunicazione della Direzione tariffe dell'Autorità del 20 aprile 2009 prot. generale n. 0018526/A (di seguito: comunicazione 20 aprile 2009);
  • la comunicazione della Direzione tariffe dell'Autorità del 6 agosto 2009 prot. generale n. 0045689/A (di seguito: comunicazione 6 agosto 2009).

Considerato che:

  • la legge n. 481/95, affida all'Autorità, tra gli altri, il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e di contemperare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale;
  • nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Autorità può condurre specifiche analisi di approfondimento con riferimento allo stato di attuazione dei propri provvedimenti;
  • con il decreto 28 dicembre 2007 il Governo ha dato attuazione alla previsione di adozione di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, contenute nella direttiva 2003/54/CE, istituendo un regime di compensazione sulla spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente disagiati e per quelli in gravi condizioni di salute (di seguito richiamato anche come: bonus elettrico);
  • il medesimo decreto prevede altresì, all'articolo 5, comma 3, che l'Autorità monitori gli effetti delle disposizioni di cui al medesimo decreto informandone con cadenza annuale i Ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, della famiglia e della solidarietà sociale, al fine dell'adozione di disposizioni modificative e integrative;
  • con deliberazione ARG/elt 117/08 l'Autorità ha dato attuazione operativa al suddetto sistema di compensazione stabilendo altresì che:
    • il bonus elettrico sia riconosciuto mediante una componente tariffaria compensativa applicata dalle imprese di distribuzione ai punti di prelievo ammessi al regime di compensazione;
    • l'impresa esercente il servizio di vendita di energia elettrica trasferisca la componente compensativa al cliente domestico titolare del punto di prelievo interessato dalla compensazione, nelle fatture emesse successivamente alla data di fatturazione della medesima componente tariffaria compensativa da parte dell'impresa distributrice;
  • successivamente, al fine di agevolare il funzionamento del sistema di ammissione stesso e la corretta erogazione delle compensazioni medesime, l'Autorità ha ritenuto opportuno predisporre appositi schemi di istanza da utilizzare ai fini della richiesta di ammissione al bonus elettrico;
  • con deliberazione ARG/elt 172/08 è stata pubblicata la modulistica propedeutica alla richiesta di ammissione al bonus elettrico;
  • a seguito della pubblicazione della modulistica di cui al precedente alinea, nel corso del mese di dicembre 2008 è stata avviata la fase di prima sperimentazione del sistema con il coinvolgimento di alcuni Comuni pilota; e che il sistema di gestione delle compensazioni è entrato nella fase di operatività a partire dal mese di gennaio 2009;
  • nell'ambito delle attività di monitoraggio sulla corretta applicazione del bonus previste dall'articolo 5, comma 3 del decreto 28 dicembre 2007, l'Autorità, con la comunicazione 31 marzo 2009, la comunicazione 20 aprile 2009 e con la comunicazione 6 agosto 2009, ha attivato tre fasi di ricognizione, al fine di verificare lo stato di operatività delle procedure per la corretta gestione delle compensazioni;
  • alla fase di ricognizione, avviata con comunicazione 31 marzo 2009, finalizzata alla verifica dell'applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 117/08 atte a garantire la possibilità di accesso alla compensazione anche ai clienti finali domestici in gravi condizioni di salute, ha risposto circa il 66% delle imprese distributrici, evidenziando un sostanziale rispetto delle disposizioni medesime;
  • alla fase di ricognizione avviata con comunicazione 20 aprile 2009, ha risposto circa il 66% delle imprese distributrici, le cui risposte hanno evidenziato la presenza di criticità nella corretta gestione delle compensazioni legate a:
    • ritardi nell'implementazione delle procedure di fatturazione della componente compensativa;
    • ritardi nell'accreditamento, da parte di alcune delle imprese di cui al precedente alinea, al sistema SGATE e, conseguentemente, ritardi nella lavorazione delle istanze;
    • problemi nella corretta gestione del codice identificativo del punto di prelievo (codice POD) di cui alla deliberazione n. 111/06.
  • alla fase di ricognizione avviata con comunicazione 6 agosto 2009 ha risposto meno di un terzo delle imprese distributrici, dalle cui risposte sembrano persistere, in alcuni casi, elementi di criticità legati a:
    • ritardi nella fatturazione della componente compensativa;
    • problemi in ordine alla corretta gestione dei codici POD;
  • in relazione alle criticità emerse in ordine alla corretta gestione del sistema di codifica dei POD, l'Autorità ha posto in essere le azioni necessarie alla risoluzione delle criticità di carattere operativo, avviando, laddove ne abbia ravvisato l'opportunità, i relativi seguiti di competenza;
  • anche successivamente alle ricognizioni di cui agli alinea precedenti, si rileva la presenza di segnalazioni da parte di clienti finali e associazioni a tutela dei consumatori in relazione a presunti casi di mancata erogazione del bonus elettrico;
  • i ritardi di mancata erogazione possono dipendere anche da malfunzionamenti del processo di fatturazione della componente compensativa da parte delle imprese esercenti il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti finali ammessi alla compensazione.

Ritenuto che:

  • sia opportuno, anche ai fini della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto 28 dicembre 2007, avviare un'istruttoria conoscitiva finalizzata a verificare:
    • lo stato di attuazione, da parte delle imprese di distribuzione e di quelle esercenti il servizio di vendita di energia elettrica, della disciplina in materia di compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica;
    • la presenza di possibili anomalie nel processo di riconoscimento di dette compensazioni ai clienti finali beneficiari;
    • la sussistenza di eventuali violazioni della normativa emanata dell'Autorità

 

DELIBERA

  1. di avviare un'istruttoria conoscitiva al fine di verificare lo stato di attuazione, da parte delle imprese di distribuzione di energia elettrica e delle imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica, della disciplina concernente il regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici disagiati, di cui alla deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08, nonché la presenza di eventuali anomalie nel processo di riconoscimento della compensazione ai clienti finali beneficiari;
  2. di conferire mandato al Responsabile della Direzione Tariffe affinché proceda:
    1. allo svolgimento delle attività istruttorie e conoscitive con le finalità di cui al precedente punto 1;
    2. alla formulazione di proposte all'Autorità per gli eventuali seguiti di competenza.
  3. di prevedere che l'istruttoria di cui al precedente punto 1 sia conclusa entro il 31 marzo 2010.
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

9 dicembre 2009
Il Presidente Alessandro Ortis