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Data pubblicazione: 23 luglio 2009

Delibera 07 luglio 2009

ARG/elt 89/09

Erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 luglio 2009

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge n. 125/07);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00 (di seguito: deliberazione n. 132/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione n. 182/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2006, n. 85/06 (di seguito: deliberazione n. 85/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06) come successivamente integrata e modificata;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06 (di seguito: deliberazione n. 208/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2008, ARG/elt 81/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 81/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2008, ARG/elt 82/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 82/08);
  • il documento per la consultazione predisposto dalla Direzione mercati dell'Autorità "Dispacciamento reti non interconnesse - Erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica nell'ambito di reti non interconnesse con il sistema elettrico nazionale" del 5 agosto 2008, DCO 26/08 (di seguito: documento per la consultazione DCO 26/08) e le relative risposte presentate dagli operatori interessati.

Considerato che:

  • l'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 assegna all'Autorità il compito di fissare le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento;
  • ai sensi del DPCM 11 maggio 2004 la società Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) è responsabile del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sull'intero territorio nazionale;
  • la deliberazione n. 111/06, nello stabilire le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, rimanda ad un successivo provvedimento la determinazione delle modalità di erogazione del medesimo servizio con riferimento ad aree servite da reti non interconnesse, neppure indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale (di seguito: reti non interconnesse);
  • le aree del territorio nazionale servite da reti non interconnesse sono, salvo limitate eccezioni, costituite dalle isole minori e che solo per alcune di tali isole il servizio elettrico è operato da imprese elettriche minori per le quali è previsto il regime di integrazione tariffaria di cui alla legge 10/91 (di seguito: imprese elettriche minori);
  • l'assenza di disposizioni in merito all'erogazione del servizio di dispacciamento per le reti non interconnesse potrebbe limitare la possibilità di partecipazione al mercato dell'energia elettrica da parte degli utenti connessi a tali reti e la corretta applicazione dei regimi di maggior tutela e salvaguardia alle medesime condizioni vigenti sul territorio continentale o sulle isole interconnesse con la rete di trasmissione nazionale;
  • le unità di produzione che operano su reti non interconnesse sono le uniche risorse in grado di garantire la continuità del servizio elettrico su tali reti, e devono pertanto essere in grado di fornire anche i diversi servizi ancillari indispensabili all'erogazione di tale servizio;
  • la legge n. 125/07, nel dare attuazione a disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, individua tutti i clienti finali, senza distinzione in merito alla localizzazione della rete elettrica di connessione, come clienti titolari del diritto di scegliere un proprio fornitore di energia elettrica e quindi accedere al mercato libero;
  • la medesima legge n. 125/07, nel disciplinare l'erogazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia, non opera alcuna distinzione dei diritti dei clienti finali in merito alla localizzazione della rete di connessione;
  • con la deliberazione ARG/elt 81/08 l'Autorità ha avviato un procedimento in materia di erogazione del pubblico servizio di dispacciamento nell'ambito di reti non interconnesse;
  • nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea, con il documento per la consultazione DCO 26/08 l'Autorità ha presentato uno schema di provvedimento per disciplinare il servizio di dispacciamento nelle reti non interconnesse, che prevedeva, con riferimento a tali ambiti, in particolare:
    • le modalità di partecipazione al mercato dell'energia dei punti di immissione e prelievo;
    • le modalità di erogazione dei servizi di maggior tutela e salvaguardia;
    • l'estensione della disciplina delle unità essenziali per la sicurezza di cui alla deliberazione n. 111/06;
  • lo schema di provvedimento di cui al precedente alinea ha ottenuto un generale apprezzamento da parte degli operatori che hanno partecipato alla consultazione ad eccezione di alcuni rappresentanti di imprese elettriche minori che hanno contestato una potenziale riduzione dei diritti loro riconosciuti ai sensi della legge 10/91 e in particolare una presunta inopportuna applicazione del "principio di non discriminazione tra imprese concorrenti nello stesso mercato";
  • il Gestore del mercato elettrico ha segnalato alcune difficoltà di implementazione delle disposizioni contenute nel medesimo schema di provvedimento con particolare riferimento alle modalità di presentazione dei programmi di immissione e prelievo dei punti di dispacciamento relativi a rete non interconnesse;
  • il procedimento per la riforma della regolamentazione delle imprese elettriche minori ubicate in isole non interconnesse, di cui alla deliberazione n. 208/06, come integrato con deliberazione ARG/elt 82/08, è tuttora in corso.

Ritenuto che:

  • anche al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dalla legge n. 125/07, sia opportuno disciplinare le modalità di erogazione del pubblico servizio di dispacciamento delle aree del territorio nazionale servite da reti non interconnesse, anche per dare applicazione ai servizi di vendita dell'energia elettrica senza discriminare tra clienti finali allacciati a reti con obbligo di connessione di terzi situate in aree interconnesse con la rete di trasmissione nazionale e clienti finali in aree non interconnesse a quest'ultima;
  • sia opportuno prevedere, già a partire dall'anno 2009, la possibilità di copertura dei costi riconosciuti di generazione per le unità di produzione che svolgono un ruolo essenziale per la sicurezza e la continuità del servizio elettrico nelle reti non interconnesse e che non sono nella titolarità di imprese elettriche minori;
  • sia opportuno che la disciplina del dispacciamento dell'energia elettrica nell'ambito delle reti non interconnesse preveda delle procedure semplificate e permetta di minimizzare gli impatti sui sistemi informatici preposti alla normale operatività delle piattaforme del mercato dell'energia;
  • sia opportuno, in sede di prima attuazione della disciplina del dispacciamento dell'energia elettrica nell'ambito di reti non interconnesse non prevedere alcuna penalizzazione per gli sbilanciamenti effettivi dei punti di dispacciamento relativi a tali reti;
  • sia opportuno non modificare, con il presente provvedimento, la regolazione delle imprese elettriche minori, di cui all'articolo 7 della legge 10/91, in attesa del completamento del procedimento di riforma complessivo della specifica regolamentazione;
  • anche al fine di consentire agli operatori di disporre di un periodo di tempo sufficiente per adeguare i propri sistemi informatici, sia opportuno prevedere che le disposizioni relative al dispacciamento dell'energia elettrica relativamente alle reti non interconnesse abbiano efficacia a partire dal 1 gennaio 2010

DELIBERA

  1. di prevedere che, già a partire dall'anno 2009, Terna individui e pubblichi l'elenco degli impianti che non sono nella titolarità di imprese elettriche minori e che risultano essenziali per la sicurezza di ambiti territoriali serviti da reti elettriche con obbligo di connessione di terzi non interconnesse, neppure indirettamente con la rete di trasmissione nazionale;
  2. di prevedere che per gli impianti di cui al precedente punto 1 trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 76 della deliberazione n. 111/06 relativamente all'anno 2009;
  3. di approvare le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A) affinché entrino in vigore dal 1 gennaio 2010;
  4. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

7 luglio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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