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Data pubblicazione: 30 giugno 2008

Delibera 24 giugno 2008

ARG/elt 81/08

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di erogazione del pubblico servizio di dispacciamento nelle aree del territorio nazionale servite da reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 giugno 2008

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge n. 125/07);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica (l'Autorità) e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06) come successivamente integrata e modificata;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06 (di seguito: deliberazione n. 208/06).

Considerato che:

  • l'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 assegna all'Autorità il compito di fissare le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento;
  • la deliberazione n. 111/06, nello stabilire le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, rimanda ad un successivo provvedimento la determinazione delle modalità di erogazione del medesimo servizio con riferimento ad aree servite da reti non interconnesse, neppure indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale (di seguito: reti non interconnesse);
  • le aree del territorio nazionale servite da reti non interconnesse sono, salvo limitate eccezioni, costituite dalle isole minori e che solo per alcune di tali isole il servizio elettrico è operato da imprese elettriche minori per le quali è previsto il regime di integrazione tariffaria di cui alla legge 10/91;
  • l'assenza di disposizioni in merito all'erogazione del servizio di dispacciamento per le reti non interconnesse potrebbe limitare la possibilità di partecipazione al mercato dell'energia elettrica da parte degli utenti connessi a tali reti e la corretta applicazione dei regimi di maggior tutela e salvaguardia alle medesime condizioni vigenti sul territorio continentale o sulle isole interconnesse con la rete di trasmissione nazionale;
  • le unità di produzione che operano su reti non interconnesse sono le uniche risorse in grado di garantire la continuità del servizio elettrico su tali reti, e devono pertanto essere in grado di fornire anche i diversi servizi ancillari indispensabili all'erogazione di tale servizio;
  • la legge n. 125/07, nel dare attuazione a disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, individua tutti i clienti finali, senza distinzione in merito alla localizzazione della rete elettrica di connessione, come clienti titolari del diritto di scegliere un proprio fornitore di energia elettrica e quindi accedere al mercato libero;
  • la medesima legge n. 125/07, nel disciplinare l'erogazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia, non opera alcuna distinzione dei diritti dei clienti finali in merito alla localizzazione della rete di connessione.

Ritenuto che:

  • anche al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dalla legge n. 125/07, sia opportuno avviare un procedimento in materia di erogazione del pubblico servizio di dispacciamento delle aree del territorio nazionale servite da reti non interconnesse, anche per dare applicazione ai servizi di vendita dell'energia elettrica senza discriminare tra clienti finali allacciati a reti con obbligo di connessione di terzi situate in aree interconnesse con la rete di trasmissione nazionale e clienti finali in aree non interconnesse a quest'ultima;
  • sia opportuno che i provvedimenti di cui al precedente alinea tengano conto dell'esigenza di coordinamento con la disciplina di integrazione tariffaria, ove applicabile, ai sensi della legge n. 10/91 e dei relativi provvedimenti assunti dall'Autorità nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 208/06

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di erogazione del pubblico servizio di dispacciamento delle aree del territorio nazionale servite da reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua;
  2. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 30 (trenta) novembre 2008;
  3. di attribuire al Direttore responsabile della Direzione Mercati dell'Autorità la responsabilità del procedimento, conferendogli mandato per la predisposizione di documenti per la consultazione degli operatori contenenti proposte di provvedimenti in materia;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

 

24 giugno 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


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