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Data pubblicazione: 30 giugno 2009

Delibera 30 giugno 2009

ARG/elt 78/09

Aggiornamento per il trimestre luglio - settembre 2009 delle condizioni economiche del servizio di vendita di maggior tutela

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 giugno 2009

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
  • la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione con modifiche del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 novembre 2008;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 dicembre 2008;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
  • la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2008, ARG/elt 182/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 190/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2009, ARG/elt 11/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2009, ARG/elt 35/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 35/09);
  • la comunicazione dell'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: l'Acquirente unico) dell'1 dicembre 2008, prot. Autorità n. 40226 del 15 dicembre 2008 (di seguito: comunicazione 1 dicembre 2008);
  • la comunicazione della società Acquirente unico del 25 maggio 2009, prot. Autorità n. 32468 dell'8 giugno 2009;
  • la comunicazione dell'Acquirente unico del 10 giugno 2009, prot. Autorità n. 33509 del 12 giugno 2009;
  • la comunicazione dell'Acquirente unico del 17 giugno 2009, prot. Autorità n. 34574 del 18 giugno 2009;
  • la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 17 giugno 2009, prot. Autorità n. 34572 del 18 giugno 2009;
  • la comunicazione di Terna del 19 giugno 2009, prot. Autorità n. 35187 del 22 giugno 2009;
  • la nota della Direzione Mercati 12 maggio 2009, prot. n. 25125, agli esercenti la maggior tutela societariamente separati (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).

Considerato che:

  • il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 125/07;
  • ai sensi dell'articolo 7 del TIV il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione di:
    1. corrispettivo PED;
    2. corrispettivo PPE;
    3. componente UC1;

    e che i corrispettivi di cui alle lettere a), b) e c) siano aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;

  • il corrispettivo PED è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;
  • gli elementi PE e PD del corrispettivo PED sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nell'anno solare di riferimento dall'Acquirente unico, rispettivamente, per l'acquisto dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di dispacciamento;
  • il comma 13.2 del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi PE, PD e del corrispettivo PED, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
  • il comma 13.4 del TIV prevede che, ai fini della determinazione dei corrispettivi per il servizio di maggior tutela, ciascun esercente la maggior tutela societariamente separato comunichi con cadenza trimestrale alla Direzione Mercati dell'Autorità i prelievi di energia elettrica dei clienti finali del servizio, o, ove tali dati non siano disponibili, la propria miglior stima dei medesimi prelievi, previa apposita richiesta della Direzione Mercati;
  • sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela societariamente separati e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato in diminuzione di circa 96 milioni di euro, di cui 68 milioni di euro sono riconducibili ai costi di acquisto dell'energia elettrica e i rimanenti 28 milioni di euro sono riconducibili ai costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico;
  • in base agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente unico e da Terna, nonché sulla base del recupero stimato secondo quanto sopra indicato, è possibile ipotizzare una riduzione del costo medio annuo (2009) di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico rispetto a quanto stimato nel secondo trimestre dell'anno 2009;
  • il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo gennaio - dicembre 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento per l'anno 2008, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo PPE;
  • con riferimento all'anno 2009, rispetto all'aggiornamento per il trimestre aprile - giugno 2009 Acquirente unico ha rivisto al rialzo le stime del fabbisogno annuo di energia elettrica del mercato di maggior tutela;
  • relativamente all'anno 2008, in base alle nuove stime di fabbisogno di cui al precedente alinea e in base a quanto indicato da alcuni esercenti la maggior tutela circa gli ammontari di perequazione da essi stimati, l'aliquota del corrispettivo PPE in vigore nel trimestre aprile -giugno 2009 risulterebbe adeguata rispetto all'obiettivo di coprire entro la fine dell'anno 2009 gli squilibri del sistema di perequazione relativi all'anno 2008;
  • con comunicazione 1 dicembre 2008 l'Acquirente unico ha confermato che i dati trasmessi all'Autorità nel mese di settembre 2008, relativi ai prezzi di cessione per l'approvvigionamento di energia elettrica destinata alla maggior tutela nel periodo gennaio - dicembre 2007, sono da considerarsi a consuntivo;
  • sulla base delle informazioni rese disponibili dalle imprese distributrici si evidenzia uno squilibrio tra il gettito della componente UC1 e le esigenze del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti del mercato vincolato/tutelato relativo all'anno 2007, ad oggi stimabile in circa 70 milioni di euro;
  • tale stima è da intendersi ancora provvisoria in quanto non inserita in un contesto sistematico di raccolta dati per la perequazione e poiché non tiene conto dei conguagli quantificabili successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio load profiling;
  • lo squilibrio di perequazione relativa ai costi di approvvigionamento di cui sopra è previsto che venga recuperato tramite la componente UC1 di cui comma 1.1 del TIV.

Ritenuto opportuno:

  • adeguare in diminuzione il valore degli elementi PE e PD tenendo comunque prudenzialmente in considerazione, ove non siano ancora disponibili al momento dell'aggiornamento i valori di consuntivo, una stima degli oneri relativi allo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, come già fatto in occasione degli aggiornamenti per precedenti trimestri dell'anno 2009;
  • dimensionare le aliquote di recupero da applicare agli elementi PE e PD del corrispettivo PED in modo da recuperare gli importi nei successivi sei mesi;
  • dimensionare il corrispettivo PPE in misura prudenziale, sulla base delle nuove stime di fabbisogno del servizio di maggior tutela e sulla base di quanto comunicato dagli esercenti il servizio, mantenendo l'obiettivo di coprire entro la fine dell'anno 2009 gli oneri relativi alla perequazione dei costi di approvvigionamento dell'anno 2008, confermando pertanto il valore di detto corrispettivo in vigore nel trimestre aprile - giugno 2009;
  • in attesa della quantificazione definitiva degli squilibri di perequazione dei costi di approvvigionamento relativa all'anno 2007, confermare il livello dell'aliquota della componente UC1 in vigore nel trimestre aprile - giugno 2009, in modo da consentire, nel corso dell'anno 2009, il recupero degli squilibri ad oggi stimabili

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2
Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

2.1 I valori dell'elemento PE e dell'elemento PD per il trimestre luglio - settembre 2009 sono fissati nelle Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 allegate al presente provvedimento.

2.2 I valori del corrispettivo PED per il trimestre luglio - settembre 2009 sono fissati nelle Tabelle 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 allegate al presente provvedimento.

Articolo 3
Aggiornamento del corrispettivo PPE

3.1 I valori del corrispettivo PPE per il trimestre luglio - settembre 2009 sono fissati nelle Tabelle 4.1 e 4.2 allegate al presente provvedimento e risultano pari ai valori del medesimo corrispettivo determinati dalla deliberazione ARG/elt 35/09 per il trimestre aprile - giugno 2009.

Articolo 4
Aggiornamento della componente UC1

4.1 I valori della componente UC1 per il trimestre luglio - settembre 2009 sono fissati nelle Tabelle 5.1 e 5.2 allegate al presente provvedimento e risultano pari ai valori della medesima componente determinati dalla deliberazione ARG/elt 35/09 per il trimestre aprile - giugno 2009.

Articolo 5
Disposizioni transitorie e finali

5.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dall'1 luglio 2009.

30 giugno 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati:

Altri documenti: