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Data pubblicazione: 30 giugno 2009

Delibera 25 giugno 2009

ARG/elt 77/09

Verifica ed approvazione della proposta di modifica alle Appendici I e IV delle regole di accesso alle interconnessioni con l'estero: "Access Rules to France-Italy, Switzerland-Italy, Austria-Italy, Slovenia-Italy, Greece-Italy interconnections", approvate con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2008, ARG/elt 182/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 giugno 2009

Visti:

  • la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 con il relativo allegato (di seguito: regolamento n. 1228/2003), così come modificato dalla decisione della Commissione Europea 2006/770/CE del 9 novembre 2006;
  • la decisione della Commissione Europea 2003/796/EC dell'11 novembre 2003 con cui viene istituito l'ERGEG, gruppo di lavoro europeo dei regolatori di elettricità e gas;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 dicembre 2008 recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2009, e direttive all'Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2009 (di seguito: decreto 11 dicembre 2008);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2008, ARG/elt 182/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 182/08);
  • la lettera di Terna all'Autorità, prot. Autorità n. 32233 dell'8 giugno 2009, contenente la proposta di modifica di due Appendici delle regole di accesso alle interconnessioni con l'estero, concordata con i gestori di rete interessati (di seguito: lettera 8 giugno 2009).

Considerato che:

  • con la deliberazione ARG/elt 182/08 l'Autorità, in conformità a quanto disposto dal decreto 11 dicembre 2008, ha approvato le disposizioni per l'anno 2009 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero;
  • con la deliberazione ARG/elt 182/08 l'Autorità ha, inoltre, approvato le regole "Access Rules to France-Italy, Switzerland-Italy, Austria-Italy, Slovenia-Italy, Greece-Italy Interconnections" per l'anno 2009 (di seguito: Access Rules), elaborate da Terna SpA congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti al gruppo di lavoro attivato nell'ambito dell'Iniziativa Regionale per il Centro-Sud Europa facente capo a ERGEG;
  • la sezione I, paragrafo 1.04 delle Access Rules prevede che le regole specifiche relative a ciascuna frontiera, e contenute nelle Appendici al documento, possono essere modificate previa approvazione dei gestori di rete coinvolti e previa approvazione o supervisione dei regolatori coinvolti, a seconda delle loro rispettive prerogative nazionali;
  • con lettera 8 giugno 2009 Terna ha inviato all'Autorità una proposta di modifica di due appendici delle Access Rules concordata con i gestori di rete di Francia e Slovenia;
  • la proposta di cui al precedente alinea prevede in particolare:
    1. che l'Appendice I, contenente regole specifiche per la frontiera elettrica Italia‑Francia, sia modificata al fine di rafforzare la garanzia finanziaria fornita dal partecipante alle aste per l'assegnazione della capacità e di includere alcuni aspetti delle modalità di allocazione precedentemente contenuti nel documento "French Import/Export rules";
    2. che l'Appendice IV, contenente regole specifiche per la frontiera elettrica Italia-Slovenia, sia modificata in virtù dell'entrata in esercizio, dal 1 luglio 2009, di un regime di allocazione su base giornaliera per la allocazione della capacità di interconnessione.

Ritenuto che:

  • le modifiche proposte alle Access Rules per l'anno 2009 consentano una migliore gestione del rischio di controparte per le allocazioni relative alla frontiera con la Francia, una più efficiente modalità di allocazione della capacità di interconnessione con la Slovenia e che siano conformi a quanto disposto dal decreto 11 dicembre 2008 e dalla deliberazione ARG/elt 182/08;
  • al fine di minimizzare gli impatti economici per gli operatori, sia opportuno che le modifiche introdotte alle garanzie finanziarie che devono essere prestate per partecipare alle procedure concorsuali relative alla frontiera francese abbiano effetto solo per le allocazioni successive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

DELIBERA

  1. di approvare le regole di accesso "Access Rules to France-Italy, Switzerland-Italy, Austria-Italy, Slovenia-Italy, Greece-Italy" così come modificate da Terna e dai gestori di rete esteri interessati con riferimento alla frontiera con la Francia e con la Slovenia, e trasmesse da Terna all'Autorità con la lettera 8 giugno 2009;
  2. di richiedere a Terna che la modifica dell'appendice I relativa alle garanzie finanziarie che devono essere prestate dagli operatori che partecipano alle procedure concorsuali relative alla frontiera francese, abbia effetto solo per le allocazioni successive alla data di entrata in vigore delle regole di accesso di cui al punto 1.;
  3. di inviare, per informazione, copia del presente provvedimento alla Commission de régulation de l'énergie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia, all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia;
  4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a Terna;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

 

 

25 giugno 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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