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Data pubblicazione: 13 gennaio 2010

Delibera 16 ottobre 2009

GOP 44/09

Proposta al Ministero dello Sviluppo Economico avente ad oggetto il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, ai sensi dell’articolo 2, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
  • la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 febbraio 2007, n. 35/07 (di seguito: deliberazione n. 35/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, ARG/com 129/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 129/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2009, GOP 15/09 (di seguito: deliberazione GOP 15/09);
  • il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, istitutivo della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2009, ARG/com 75/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 75/09).

Considerato che:

  • l'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 142 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede tra l'altro che l'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas (di seguito: Progetti), approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministero) su proposta dell'Autorità stessa, e che tali Progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie;
  • nel contesto della liberalizzazione dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas emergono quali esigenze prioritarie per i clienti finali, e in particolare per i clienti con ridotto potere di mercato:
    • la disponibilità dell'informazione e assistenza necessarie per cogliere le opportunità offerte dal mercato stesso, fruire correttamente delle forme di tutela esistenti e risolvere i problemi eventualmente riscontrati nell'ambito del rapporto di fornitura
    • la disponibilità di procedure alternative al ricorso alla giustizia ordinaria per la soluzione delle controversie eventualmente insorte con il proprio fornitore;
  • con deliberazione GOP 15/09 l'Autorità ha rinnovato il Protocollo d'intesa con il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (di seguito: CNCU) che ha tra le sue finalità anche la promozione di procedure conciliative per la risoluzione di controversie tra clienti finali ed esercenti i servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas;
  • per quanto riguarda in particolare la soluzione delle controversie, con le deliberazioni n. 35/07, ARG/com 129/08 e ARG/com 75/09 l'Autorità ha inteso promuovere, limitatamente agli anni 2007-2009, lo sviluppo di iniziative volte alla diffusione di procedure extragiudiziali di conciliazione derivanti da Protocolli di intesa stipulati tra imprese o Associazioni rappresentative di imprese esercanti l'attività di vendita ai clienti finali nei settori regolati da un lato ed Associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 206/05 (di seguito: Associazioni dei consumatori), mediante il sostegno finanziario alle attività di formazione del personale delle Associazioni dei consumatori dedicato all'attuazione delle procedure di conciliazione;
  • le sanzioni irrogate dall'Autorità e pagate nel corso del 2009 dalle imprese, utilizzabili per il finanziamento dei Progetti, risultano alla data del presente provvedimento superiori a 2,6 milioni di euro.

Considerato inoltre che:

  • nella sua attività, l'Autorità tiene conto di criteri di economicità e di impiego efficiente delle risorse e in base a tali criteri può avvalersi dell'attività di altri organi o enti;
  • la Cassa, ai sensi del proprio regolamento di organizzazione e funzionamento, esercita attività funzionali agli interessi generali curati dall'Autorità ed in particolare le attività richieste dall'Autorità medesima nel quadro generale di collaborazione prevista dall'art. 2, comma 22, della legge n. 481/95;
  • la Cassa è altresì un soggetto pubblico funzionalmente preposto allo svolgimento di compiti strumentali all'esercizio dei poteri e delle attività dell'Autorità;
  • ai fini dell'esercizio delle attività di cui alla presente deliberazione, l'Autorità esercita sulla Cassa, quale ente strumentale, attività di vigilanza.

Ritenuto opportuno:

  • che i Progetti proposti dall'Autorità al Ministero per l'approvazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 142 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, siano finalizzati a:
    • favorire la risoluzione dei problemi presentati dal consumatore di energia
    • fornire informazioni utili ai consumatori di energia almeno per i seguenti argomenti
      1. elenco venditori
      2. offerte disponibili
      3. cambio del fornitore
      4. servizio di maggior tutela
      5. tariffa sociale
      6. tariffa bioraria
      7. risparmio energetico;
    • promuovere la disponibilità per i clienti finali dei servizi elettrico e gas di canali di informazione e assistenza e di procedure extragiudiziali per la soluzione delle controversie con il proprio fornitore;
  • che tali Progetti siano formulati in modo tale da valorizzare, anche a livello territoriale, il ruolo e l'esperienza maturata dalle Associazioni dei consumatori nello svolgimento delle proprie attività;
  • trasmettere al Ministero ai sensi della disposizione normativa sopra richiamata, per i seguiti di competenza, proposte di Progetti finalizzati a promuovere:
    • la diffusione di procedure stragiudiziali di soluzione delle controversie tra clienti finali dei servizi elettrico e gas e imprese di vendita (PCS)
    • la qualificazione degli sportelli territoriali delle Associazioni di consumatori (PQS)
    • iniziative per la divulgazione territoriale presso i consumatori delle tematiche sottostanti le opportunità connesse alla liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e il gas, alla tutela degli utenti ed a diffondere informazioni puntuali sulle tariffe sociali nonché sulla prossima introduzione della tariffa bioraria (PDT);
  • proporre al Ministero di individuare nella Cassa il soggetto destinatario delle risorse finanziarie dei Progetti in oggetto ai fini della loro erogazione ai soggetti attuatori, affidando ad essa le attività materiali, amministrative, contabili, di rendicontazione e, in generale, strumentali alla gestione dei Progetti medesimi in quanto soggetto pubblico funzionalmente preposto allo svolgimento di compiti strumentali all'esercizio dei poteri e delle attività dell'Autorità;
  • proporre al Ministero di riconoscere a Cassa, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente alinea, un contributo nella misura massima del 3% dei fondi ad essa trasferiti e comunque in misura non superiore a 80.000,00 euro

DELIBERA

  1. di proporre al Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 l'approvazione dei Progetti contenuti nell'Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
  2. di stabilire che la priorità per il finanziamento di detti Progetti, in considerazione della possibilità che non tutti gli importi delle sanzioni potranno essere resi disponibili fin dal 1° gennaio 2010, sia da attribuire al Progetto indicato nei precedenti alinea con la sigla PCS per un importo complessivo di 890.000,00 euro e, successivamente, al Progetto indicato con la sigla PQS per un importo complessivo di 1.300.000,00 euro;
  3. di subordinare pertanto l'eventuale avvio dei Progetti PDT (per un importo complessivo pari a 400.000,00 euro) all'effettiva disponibilità degli importi necessari alla realizzazione di detti progetti;
  4. di stabilire che i singoli progetti, nell'ambito delle priorità determinate ai precedenti punti 2 e 3, possano essere avviati anche per fasi progressive in considerazione della effettiva disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla loro realizzazione;
  5. di proporre al Ministero di individuare nella Cassa il destinatario delle risorse finanziarie dei Progetti in oggetto ai fini della loro erogazione ai soggetti attuatori in quanto soggetto pubblico funzionalmente preposto allo svolgimento di compiti strumentali all'esercizio dei poteri e delle attività dell'Autorità;
  6. di proporre al Ministero che sia riconosciuto a Cassa un contributo per lo svolgimento delle attività di gestione nella misura massima del 3% dei fondi ad essa trasferiti e comunque in misura non superiore a 80.000,00 euro;
  7. di stabilire che la documentazione necessaria alla rendicontazione sullo stato di avanzamento dei Progetti che la Cassa dovrà trasmettere al Ministero, sia preventivamente validata dall'Autorità in ordine alla sua conformità rispetto alle specifiche generali dei Progetti;
  8. di stabilire che, in ogni caso, l'Autorità si riserva di poter avviare monitoraggi ed ispezioni specifiche sullo stato di attuazione dei Progetti, nonché di poter richiedere in qualunque momento ogni genere di documentazione interente i Progetti medesimi, sia presso la Cassa che presso i soggetti attuatori;
  9. di stabilire che, per l'individuazione dei soggetti attuatori dei Progetti, la Cassa attiverà procedure ad evidenza pubblica;
  10. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero;
  11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) successivamente all'emanazione del relativo decreto di approvazione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico.

16 ottobre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis


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