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Data pubblicazione: 29 aprile 2009

Delibera 20 aprile 2009

VIS 28/09

Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Multiutility S.p.A. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2007, n. 300/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 aprile 2009

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007 n. 300/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08.

Fatto

  1. Con deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Multiutility S.p.A., un'istruttoria formale per:
    1. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui al comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
    2. ordinare alla medesima società di applicare, nella località interessata dalla predetta violazione, il coefficiente M nei corrispondenti valori fissati dall'Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione ai rispettivi clienti serviti delle somme da essi indebitamente pagate (punto 1, lettera b).
  2. In particolare, l'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva conclusa con deliberazione n. 227/07, aveva, tra l'altro, evidenziato che:
    • Multiutility aveva dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per tre località dalla stessa servite (Novafeltria - ID 3617; Sarsina - ID 3604; Sogliano al Rubiconde - ID 3605) un coefficiente M per un valore superiore a quello fissato dall'Autorità;
    • non risultava che la predetta condotta fosse cessata, né che Multiutility vi avesse posto rimedio provvedendo ai conseguenti conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti alla applicazione del coefficiente M fissato dall'Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato.
  3. Con la medesima deliberazione n. 300/07, inoltre, l'Autorità ha:
    • intimato alla società di applicare, sin dalla prima fattura utile per la località interessata, il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento (punto 2);
    • richiesto a Multiutility di comunicare i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito internet dell'Autorità (punto 3).
  4. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
    • il menzionato questionario compilato dalla società e trasmesso in via telematica in data 19 febbraio 2008;
    • nota in data 25 marzo 2008 (prot. Autorità n. 8414), recante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla veridicità dei dati trasmessi mediante il predetto questionario;
    • nota in data 2 maggio 2008 (prot. Autorità n. 12842).
  5. Con nota in data 2 ottobre 2008 (prot. Autorità n. 29051) il responsabile del procedimento ha comunicato a Multiutility le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, cui è seguita la nota della società in data 25 ottobre 2008 (prot. Autorità n. 31947).
  6. In data 28 ottobre 2008 si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio dell'Autorità ha autorizzato il deposito di ulteriore documentazione, acquisita in data 4 novembre 2008 (prot. Autorità n. 33512).

Valutazione giuridica

  1. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha disciplinato anche le modalità di utilizzo del dato rilevato dai misuratori.
  2. In particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, il comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 ha:
    • istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M);
    • imposto che tale coefficiente fosse utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
  3. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
  4. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto le tutele previste dal citato comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare:
    • da un lato, che ai clienti finali che alla data del 21 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continuasse ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (comma 1.1 e comma 1.2);
    • dall'altro lato, che i medesimi esercenti offrissero ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (comma 1.3).
  5. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita continua ad essere tenuto ad applicare il coefficiente M ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dai commi 1.1 e 1.2 della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 1.3 del medesimo provvedimento).
  6. Con deliberazione n. 138/03, inoltre, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00. Peraltro, la deliberazione n. 138/03 (articoli 3 e 4) ha replicato la disciplina sul coefficiente M, originariamente contenuta nel comma 17.1 della deliberazione n. 237/00.
  7. Multiutility, che opera nelle località di Novafeltria (ID 3617), Sarsina (ID 3604) e Sogliano al Rubicone (ID 3605) dall'anno 2006, avrebbe dovuto applicare, per le tipologie di clienti finali sopra indicate, il coefficiente M per i valori definiti dall'Autorità.
  8. Invece, dalle dichiarazioni rese dall'impresa sotto la propria responsabilità nell'ambito dell'indagine conoscitiva conclusa con deliberazione n. 227/07, emerge che il valore del coefficiente M applicato da Multiutility è pari a 1,04, per la località di Sarsina, e a 1,02 per le località di Sogliano al Rubicone e di Novafeltria, mentre il valore stabilito dall'Autorità è pari, rispettivamente, a 1,02 e 1,01.
  9. Tuttavia, dalle bollette emesse negli anni 2006 e 2007 ai clienti finali, prodotte dalla società con la citata nota in data 2 maggio 2008 (in seguito a specifica richiesta del responsabile del procedimento), risulta quanto segue:
    • nelle sopra citate località, Multiutility serve tre clienti finali cui applica il coefficiente M, due dei quali ubicati nella località di Sarsina, ed uno situato nella località di Sogliano al Rubicone; nella località di Novafeltria, invece, la società serve un solo cliente cui viene applicato il coefficiente di correzione dei volumi K;
    • per quanto riguarda la località di Sarsina, Multiutility:
      1. ad un cliente finale, servito per l'anno 2006 e per il mese di gennaio 2007, ha applicato un coefficiente di valore inferiore a quello fissato dall'Autorità, pari ad 1, in luogo di 1,02;
      2. all'altro cliente finale, servito per l'anno 2006 e sino alla fine del mese di ottobre 2007, ha applicato, per l'intero anno 2006 e sino al mese di aprile 2007, un coefficiente inferiore a quello fissato dall'Autorità, pari a 1, in luogo di 1,02; per il periodo maggio-ottobre 2007, nonché con bollette di conguaglio relative ai mesi da febbraio ad aprile 2007, un coefficiente superiore a quello fissato dall'Autorità, pari a 1,04, in luogo di 1,02;
    • per quanto riguarda il cliente finale (per il quale è tutt'ora in corso la fornitura) ubicato nella località di Sogliano al Rubicone, Multiutility ha applicato:
      1. per l'anno 2006, e sino al mese di maggio 2007, un coefficiente inferiore a quello fissato dall'Autorità, pari a 1, in luogo di 1,01;
      2. per il periodo compreso tra il mese di giugno 2007 ed il mese di novembre 2007, un coefficiente superiore a quello fissato dall'Autorità, pari a 1,02, in luogo di 1,01;
    • dopo l'adozione della deliberazione n. 300/07, nel mese di gennaio 2008, Multiutility ha emesso, nei confronti dei predetti clienti finali, fatture di conguaglio, relative a tutti i mesi del 2007 in cui la società ha fornito il servizio, con le quali è stato applicato il coefficiente M nel valore previsto dall'Autorità (pari a 1,02, per la località di Sarsina, e pari a 1,01 per la località di Sogliano al Rubicone).
  10. Riguardo ai due predetti clienti finali, ai quali Multiutility ha applicato un coefficiente difforme da quello dell'Autorità, è stata acquisita copia dei contratti di fornitura, conclusi nel novembre 2005 (con il cliente situato a Sarsina) e nel marzo 2006 (con il cliente situato a Sogliano al Rubiconde); tali contratti:
    • da un lato, contemplano condizioni economiche di fornitura diverse da quelle definite dall'Autorità con la deliberazione n. 138/03;
    • dall'altro lato, contengono l'espressa indicazione per cui le predette condizioni economiche sono state preferite dal cliente finale rispetto a quelle definite dall'Autorità, pure proposte da Multiutility ai sensi della deliberazione n. 207/02.
  11. Nel caso specifico pertanto (limitatamente ai due predetti clienti finali), Multiutility non era tenuta, ai sensi della deliberazione n. 207/02, ad applicare le condizioni economiche di cui alla deliberazione n. 138/03, nonché la disciplina del coefficiente M (richiamata dalla deliberazione n. 138/03).
  12. Quanto sopra evidenzia che la condotta di Multiutility, non è idonea:
    • né ad integrare la violazione contestata con la deliberazione n. 300/07;
    • né a ledere i diritti dei propri clienti finali nei termini prospettati nella medesima deliberazione

DELIBERA

  1. non si ravvisa la violazione di cui alla lettera (a) del paragrafo 1 della parte in fatto;
  2. non si ravvisano i presupposti per adottare il provvedimento di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, prospettato alla lettera (b) del paragrafo 1 della parte in fatto;
  3. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Multiutility S.p.A., Viale Del Lavoro 33, 37135 Verona, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

20 aprile 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis