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Data pubblicazione: 18 marzo 2009

Delibera 09 marzo 2009

ARG/gas 28/09

Approvazione della proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno termico 2008-2009 della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 agosto 2008, ARG/Gas 118/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 marzo 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/gas 118/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 118/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 198/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 198/08).

Considerato che:

  • con la deliberazione ARG/gas 118/08, l'Autorità ha approvato provvisoriamente la proposta tariffaria presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l. autorizzandone l'applicazione sino all'eventuale esito positivo degli approfondimenti necessari al fine di confermare la correttezza della proposta in merito alla determinazione della quota di ricavo riconducibile ai costi operativi; e ha previsto, al punto 3 del medesimo provvedimento, che tale esito positivo si intenda conseguito qualora l'Autorità non si pronunci diversamente entro il 31 dicembre 2008;
  • la deliberazione ARG/gas 198/08 ha prorogato il termine di conclusione del procedimento di cui al precedente alinea al 31 marzo 2009;
  • la società Terminale GNL Adriatico S.r.l, con lettera in data 16 dicembre 2008 (prot. generale A/00124 del 2 gennaio 2009) ha fornito le informazioni integrative richieste dagli uffici dell'Autorità con nota prot. generale P/38846 del 9 dicembre 2008;
  • sulla base degli approfondimenti effettuati risulta che i costi operativi presentati dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l. includono costi di personale riconducibili esclusivamente alla fase di avviamento e in particolare:
    • costi relativi al personale necessario nelle fasi di avviamento e messa in esercizio del terminale (di seguito: personale di avviamento);
    • costi relativi al personale distaccato temporaneamente da uno degli sponsor del progetto (di seguito: personale di supporto temporaneo), caratterizzato da una elevata professionalità e necessario al completamento del periodo di avviamento al termine del quale sarà sostituito da risorse interne;
  • il ricorso alle risorse di personale di cui al precedente alinea sia giustificato in relazione alla complessità gestionale delle fasi di avviamento del terminale, anche considerata la localizzazione off-shore del medesimo;
  • l'articolo 10, comma 10.4, della deliberazione ARG/gas 92/08, prevede che per il terzo anno termico del periodo di regolazione i costi operativi siano determinati a partire dal bilancio dell'esercizio precedente sottoposto a revisione contabile e dai conti separati presentati ai sensi della deliberazione n. 11/07;
  • l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 92/08, ha previsto per i nuovi terminali l'applicazione di un recupero di produttività nullo per il terzo periodo di regolazione.

Ritenuto che:

  • sia necessario, approvare la proposta tariffaria presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l. confermando i valori individuati con la deliberazione ARG/gas 118/08, al fine di tenere conto della complessità della fase di avviamento del terminale;
  • sia necessario prevedere che ai fini della determinazione dei costi operativi riconosciuti nel terzo anno termico del periodo di regolazione siano esclusi i costi del personale di avviamento e maggiori oneri riconducibili all'utilizzo di personale di supporto temporaneo

DELIBERA

  1. di approvare la proposta tariffaria di cui all'articolo 21 della deliberazione ARG/gas 92/08, presentata dalla società Terminale GNL Adriatico Srl per l'anno termico 2008-2009, come riportata nelle Tabelle 3 e 4 allegate alla deliberazione ARG/gas 118/08;
  2. di prevedere che, ai fini della determinazione dei costi operativi per il terzo anno termico del periodo di regolazione, siano esclusi i costi del personale di avviamento e i maggiori oneri riconducibili all'utilizzo di personale di supporto temporaneo;
  3. di notificare alla società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con sede legale in piazza della Repubblica, n. 14/16, 20124, Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  4. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore alla data di pubblicazione.

9 marzo 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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