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Data pubblicazione: 29 aprile 2009

Delibera 20 aprile 2009

VIS 27/09

Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Iride Mercato S.p.A. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2007, n. 300/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 aprile 2009

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettere c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 300/07.

Fatto

  1. Con deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Iride Mercato S.p.A, un'istruttoria formale per:
    1. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui al comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
    2. ordinare alla medesima società di applicare, nella località interessata dalla predetta violazione, il coefficiente M nei corrispondenti valori fissati dall'Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione ai rispettivi clienti serviti delle somme da essi indebitamente pagate (punto 1, lettera b).
  2. In particolare, l'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva conclusa con deliberazione n. 227/07, ha evidenziato quanto segue:
    • Iride Mercato ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per una località dalla stessa servita (Mignanego - ID 0789) un coefficiente M per un valore superiore a quello fissato dall'Autorità;
    • alla data della dichiarazione non risultava che la predetta condotta fosse cessata, né che Iride Mercato vi avesse posto rimedio provvedendo ai conseguenti conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti alla applicazione del coefficiente M fissato dall'Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato.
  3. Inoltre, con la medesima deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha:
    • intimato alla società di applicare, sin dalla prima fattura utile e per la predetta località, il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento (punto 2);
    • richiesto ad Iride Mercato di comunicare i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito internet dell'Autorità (punto 3).
  4. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
    • il menzionato questionario compilato dalla società e trasmesso in via telematica in data 14 febbraio 2008;
    • memoria in data 11 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 3733);
    • nota in data 22 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 4958), recante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla veridicità dei dati trasmessi mediante il predetto questionario;
    • nota in data 7 maggio 2008 (prot. Autorità n. 13196).
  5. Con nota in data 27 luglio 2008 (prot. Autorità n. 22469) il responsabile del procedimento ha comunicato ad Iride Mercato le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01.

Valutazione giuridica

  1. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha disciplinato anche le modalità di utilizzo del dato rilevato dai misuratori.
  2. In particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, il comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 ha:
    1. istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M);
    2. imposto che tale coefficiente fosse utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
  3. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
  4. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto le tutele previste dal citato comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare:
    1. da un lato, che ai clienti finali che alla data del 21 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continuasse ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (comma 1.1 e comma 1.2);
    2. dall'altro lato, che i medesimi esercenti offrissero ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (comma 1.3);
  5. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita continua ad essere tenuto ad applicare il coefficiente M ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dai commi 1.1 e 1.2 della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 1.3 del medesimo provvedimento).
  6. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00; peraltro, la deliberazione n. 138/03 (articoli 3 e 4) ha replicato la disciplina sul coefficiente M, originariamente contenuta nel comma 17.1 della deliberazione n. 237/00.
  7. Iride Mercato, che risulta operare nella località di Mignanego (ID - 0789) per il periodo decorrente dall'anno 2005 (ultimo trimestre), avrebbe dovuto applicare, per tali periodi e per le tipologie di clienti finali sopra indicate, il coefficiente M per i valori definiti dall'Autorità.
  8. Invece, dalla documentazione acquisita nell'ambito del procedimento, risulta che il valore del coefficiente M effettivamente applicato da Iride Mercato è superiore a quello prescritto.
  9. In particolare, dall'esame delle copie delle fatture emesse dalla società nella località in esame (acquisite con la nota del 7 maggio 2008, in seguito a specifica richiesta del responsabile del procedimento), emerge che la società ha applicato, per gli anni 2005, 2006 e 2007, un coefficiente M per un valore pari a 1,03, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 1,02.
  10. Tuttavia, dall'esame della predetta documentazione emerge che, alla data del 31 dicembre 2006, Iride Mercato ha servito nella località di Mignanego solamente una società (CAE Amga Energia S.p.A.) appartenente al suo stesso gruppo societario (inoltre, con fattura emessa in data 22 febbraio 2008, Iride Mercato ha effettuato il dovuto conguaglio ed ha iniziato ad applicare il coefficiente M nel valore fissato dall'Autorità).
  11. Poiché la disciplina del coefficiente M è volta a tutelare il cliente finale servito dalla società di vendita (assicurandogli, in particolare, che il prezzo pagato per la fornitura - commisurato all'energia prodotta dal gas - sia, da un lato, coerente con i propri consumi effettivi e non determini, dall'altro lato, disparità di trattamento rispetto agli altri clienti diversamente localizzati sul territorio nazionale), nella fattispecie non si ravvisa la lesione dell'interesse tutelato dalla suddetta disciplina in quanto la difforme applicazione del predetto coefficiente si è verificata tra società appartenenti al medesimo gruppo
  12. Quanto sopra evidenzia che la condotta di Iride Mercato, non è idonea:
    • né ad integrare la violazione contestata con la deliberazione n. 300/07;
    • né a ledere i diritti dei propri clienti finali nei termini prospettati nella medesima deliberazione

DELIBERA

  1. non si ravvisa la violazione di cui alla lettera (a) del paragrafo 1 della parte in fatto;
  2. non sono ravvisabili i presupposti per adottare il provvedimento di natura prescrittiva di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, prospettato alla lettera (b) del paragrafo 1 della parte in fatto;
  3. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Iride Mercato S.p.A., Via SS Giacomo e Filippo 7, 16122 Genova, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n, 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

 

 

20 aprile 2009 Il Presidente: Alessandro Ortis