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Data pubblicazione: 02 febbraio 2009

Delibera 29 gennaio 2009

ARG/elt 12/09

Proroga del termine del 30 gennaio 2009 per le comunicazioni a carico degli esercenti l'attività di vendita finale di energia elettrica di cui all'articolo 3 della deliberazione 20 novembre 2008 - ARG/elt 167/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125/07;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 20 novembre 2008 - ARG/elt 167/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 167/08).

Considerato che:

  • con deliberazione ARG/elt 167/08, sono stati posti in capo agli esercenti l'attività di vendita ai clienti finali dell'energia elettrica obblighi informativi a beneficio dell'Autorità relativi ai prezzi praticati nel settore;
  • la medesima deliberazione ha stabilito
    • all'articolo 1, che gli esercenti comunichino all'Autorità entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine di ogni trimestre, dati relativi ai prezzi medi mensili dell'energia elettrica sul mercato finale;
    • all'articolo 3 che, in prima applicazione, gli esercenti trasmettano i dati, relativi ai prezzi medi dell'energia elettrica sul mercato finale, riferiti al periodo 1 gennaio-30 settembre 2008, entro il 30 gennaio 2009;
  • alcune imprese hanno rappresentato all'Autorità l'esigenza di disporre di più tempo per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla deliberazione, chiedendo che la medesima Autorità valuti l'opportunità di prorogare i termini del 30 gennaio 2009 e del 15 febbraio 2009 per la trasmissione dei suddetti valori di prezzi praticati;
  • il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2/09 prevede che l'Autorità effettui un particolare monitoraggio sull'andamento dei prezzi e, entro il 28 febbraio 2009, adotti le misure e formuli ai ministri competenti le proposte necessarie per assicurare, in particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi.

Ritenuto opportuno, in ragione delle esigenze manifestate dalle imprese, ma anche alla luce della necessità per l'Autorità di disporre al più presto delle informazioni richieste per l'assolvimento delle proprie competenze istituzionali, prevedere una proroga di 15 (quindici) giorni del solo termine del 30 gennaio 2008 per le comunicazioni a carico degli esercenti l'attività di vendita finale di energia elettrica di cui all'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 167/08

DELIBERA

  1. di prorogare il termine del 30 gennaio 2009 per la trasmissione dei dati relativi ai prezzi medi dell'energia elettrica sul mercato finale riferiti al periodo 1 gennaio - 30 settembre 2008, di cui all'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 167/08, al 15 febbraio 2009;
  2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

29 gennaio 2009 Il Presidente: Alessandro Ortis


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