Seguici su:






Consultazione 21 maggio 2008

DCO 13/08

Data ultima per invio osservazioni: 07 luglio 2008

Regolamento per la risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera f-ter), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03
Premessa

L'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03) , prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani specifiche direttive relative alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.

Il comma 2 del medesimo articolo esplicita una serie di elementi costitutivi delle suddette direttive.

Con la deliberazione 19 dicembre 2005, n. 281 (di seguito: deliberazione n. 281/05), l'Autorità ha definito le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, ivi incluse le condizioni per la connessione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Successivamente, con la deliberazione 11 aprile 2007, n. 89 (di seguito: deliberazione n. 89/07), l'Autorità ha definito le condizioni tecniche ed economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale inferiore o uguale ad 1 kV, ivi incluse le condizioni per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Per quanto concerne il quadro relativo alle regole tecniche per la connessione alla rete di trasmissione nazionale, l'Autorità ha fornito le proprie direttive con la deliberazione 30 dicembre 2004, n. 250.
Con i documenti di consultazione 1° agosto 2007, n. 32/07 e 28 febbraio 2008, n. 05/08, l'Autorità ha avviato l'integrazione e la razionalizzazione delle disposizioni, attualmente contenute nelle deliberazioni n. 281/05 e n. 89/07, per la connessione delle utenze attive, al fine di pervenire ad un testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (di seguito: testo integrato per le connessioni attive). Completa il processo di definizione delle condizioni tecnico-economiche di connessione alla rete, l'attività intrapresa dall'Autorità nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 29 luglio 2004, n. 136, ai fini della definizione delle regole tecniche di connessione alle reti elettriche di distribuzione dell'energia elettrica che, per quanto riguarda la connessione alle reti elettriche di distribuzione a tensione nominale superiore ad 1 kV (media e alta tensione) ha portato all'adozione della deliberazione 18 marzo 2008, n. 33, mentre per la connessione alle reti elettriche a tensione nominale fino a 1 kV (bassa tensione) risulta essere un'attività tuttora in corso di svolgimento.

 

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge n. 244/07) ha integrato il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 387/03, prevedendo che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 5, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti a tensione nominale superiore a 1 kV includano anche procedure di risoluzione delle controversie insorte tra produttori e gestori di rete, con decisioni, adottate dall'Autorità, vincolanti fra le parti.

La legge n. 244/07 ha previsto inoltre che, nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 387/03, l'Autorità sottoponga a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia. La definizione dei termini per l'erogazione del servizio di connessione per gli impianti di produzione di energia elettrica e le suddette procedure sostitutive sono state poste in consultazione con il citato documento del 28 febbraio 2008, n. 05/08.

Con il presente documento si sottopone alla consultazione pubblica uno schema di regolamento per la risoluzione delle controversie insorte tra produttori e gestori di rete, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera f-ter), del decreto legislativo n. 387/03, così come integrato dalla legge n. 244/07.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 7 luglio 2008, termine di chiusura della consultazione.

 

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Mercati

Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale

piazza Cavour 5 - 20121 Milano

fax 02-65565222

e-mail: mercati@autorita.energia.it

 

 

 


Documenti collegati