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Data pubblicazione: 26 giugno 2008

Delibera 24 giugno 2008

ARG/elt 80/08

Modificazioni e integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 16 giugno 2006, n. 113/06, in materia di riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 24 giugno 2008:

Visti:

  • il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 42/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2004, n. 8/04, e la relativa relazione tecnica;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2005, n. 101/05, e la relativa relazione tecnica;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06 (di seguito: deliberazione n. 113/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
  • la lettera del 20 novembre 2007, prot. Autorità n. RM/M07/5520, con cui l'Autorità ha chiesto al Consiglio di Stato, tra l'altro, un parere sul riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE;
  • il parere n. 4390/2007 rilasciato dalla sezione terza del Consiglio di Stato in data 27 maggio 2008 (di seguito: parere n. 4390/2007).

Considerato che:

  • il titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip n. 6/92 prevede che il prezzo di cessione definito dal medesimo provvedimento venga aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi;
  • i soggetti responsabili degli impianti alimentati da fonti assimilate che cedono l'energia elettrica alla società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. (di seguito: GSE) nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 (di seguito: convenzioni di cessione destinata) non in grado di soddisfare la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02 e, pertanto, assoggettati all'obbligo previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: l'obbligo) sostengono costi aggiuntivi conseguenti a successive modifiche normative;
  • l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92 comporta, comunque, ulteriori aumenti degli oneri a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, alimentato dalla componente tariffaria A3;
  • l'Autorità, con la deliberazione n. 113/06, ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dal rispetto dell'obbligo limitatamente all'energia elettrica ceduta al GSE in forza del titolo II, punto 3, del medesimo provvedimento Cip n. 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata;
  • i criteri di cui al precedente alinea si basano su principi di efficienza e perseguono l'obiettivo di minimizzare l'entità dei maggiori oneri posti a carico dei clienti finali;
  • l'Autorità, con lettera del 20 novembre 2007, ha richiesto al Consiglio di Stato, tra l'altro, un parere sull'applicazione del Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92 e, in particolare, se il medesimo si applichi limitatamente ai primi otto anni di esercizio, durante i quali viene riconosciuta l'ulteriore componente di cui al Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip n. 6/92 al fine di coprire i maggiori costi di investimento, ovvero se sia legittimo estendere il riconoscimento dei maggiori costi per l'intera durata delle convenzioni di cessione destinata;
  • il Consiglio di Stato, con parere n. 4390/2007, tra l'altro, ha ritenuto opportuno che l'Autorità provveda all'applicazione del Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92 per l'intera durata delle convenzioni di cessione destinata.

Ritenuto opportuno:

  • modificare e integrare la deliberazione n. 113/06, tenuto conto del parere n. 4390/2007 espresso dal Consiglio di Stato, affinché i criteri già definiti con la medesima deliberazione n. 113/06 per il riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dal rispetto dell'obbligo trovino applicazione per tutta l'energia elettrica ceduta al GSE nell'ambito delle convenzioni di cessione destinata e per la loro intera durata

DELIBERA

  1. di modificare la deliberazione n. 113/06 nei seguenti punti:
    • al punto 1 e al punto 2, lettera b), le parole "ceduta al Gestore del sistema elettrico in forza del titolo II, punto 3, del provvedimento Cip n. 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata" sono sostituite dalle seguenti "ceduta al GSE nell'ambito di convenzioni di cessione destinata";
    • al punto 2 e al punto 3, le parole "Direzione Energia Elettrica" sono sostituite dalle seguenti "Direzione Mercati";
    • al punto 4, le parole "Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato" sono sostituite dalle seguenti "Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto".
  2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

 

 

24 giugno 2008

Il Presidente. Alessandro Ortis


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