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Data pubblicazione: 19 dicembre 2008

Delibera 19 dicembre 2008

ARG/gas 193/08

Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2009 delle tariffe di fornitura dei gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente modificata e integrata e proroga della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (di seguito: decreto-legge n. 185/08);
  • la lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 che chiarisce l'inapplicabilità al settore dell'energia elettrica e del gas delle disposizioni contenute all'articolo 1 comma 3 del decreto-legge n. 185/08;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 52/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: deliberazione n. 173/04) come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/gas 41/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 41/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2008, ARG/gas 142/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 "Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte II "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per l'anno 2009" (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08).

Considerato che:

  • rispetto al valore definito nella deliberazione ARG/gas 41/08, l'indice Jt, relativo ai gas di petrolio liquefatti ed agli altri gas, ha registrato una variazione, in valore assoluto, maggiore del 5%;
  • l'articolo 11 della deliberazione n. 173/04 ha stabilito la formula di calcolo e di aggiornamento della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito per il secondo periodo di regolazione terminato con l'anno termico 2007 -2008 e che con la deliberazione ARG/gas 159/08 è stato esclusivamente regolato il servizio di distribuzione, comprensivo della misura.

Ritenuto che sia necessario:

  • per il trimestre gennaio-marzo 2009, modificare le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas di cui all'articolo 2, comma 1, della deliberazione n. 52/99;
  • rimandare a successivo provvedimento la revisione della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito, mantenendo nel contempo invariati i valori relativi all'anno termico 2007 - 2008

DELIBERA

  1. di diminuire, per il primo trimestre gennaio - marzo 2009, di 3,341 Euro/GJ le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti di cui all'articolo 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99; tale diminuzione è pari a 0,334334 Euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 100,07 MJ/mc (50,24MJ/kg);
  2. di rimandare a successivo provvedimento la revisione della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito e di mantenere, fino a quella data i valori applicati per l'anno termico 2007 - 2008;
  3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), la presente deliberazione, che entra in vigore dall'1 gennaio 2009.

19 dicembre 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis

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