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Data pubblicazione: 06 agosto 2008

Delibera 04 agosto 2008

ARG/elt 108/08

Reintegrazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato ad olio combustibile di Torrevaldaliga da parte della società Tirreno Power S.p.A., ai sensi della legge 8 marzo 2006, n. 108 e della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2006, n. 178/06

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 agosto 2008

Visti:

  • la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
  • il decreto legge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 marzo 2006, n. 108 (di seguito legge n. 108/06) recante "Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale";
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 12 dicembre 2005;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2006, n. 178/06 (di seguito: deliberazione n. 178/06);
  • la nota della Direzione Mercati dell'Autorità recante "Quantificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 108/06 per la società Tirreno Power S.p.A." (di seguito: nota della Direzione Mercati).

Considerato che:

  • l'articolo 3, comma 4 della deliberazione n. 178/06 stabilisce che il Direttore della Direzione Energia Elettrica dell'Autorità, ora Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità (di seguito: Direttore Mercati), sia responsabile del procedimento amministrativo avviato a seguito delle richieste fatte pervenire dagli utenti del dispacciamento per la reintegrazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo degli impianti di produzione ad olio combustibile ai sensi della legge n. 108/06;
  • l'articolo 3, comma 4, della deliberazione n. 178/06 affida al Direttore Mercati il compito di richiedere agli utenti del dispacciamento ammessi al procedimento di cui al precedente alinea tutti i dati necessari al fine della suddetta determinazione e di proporre all'Autorità, per l'approvazione, i corrispettivi di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 108/06, determinati secondo i criteri di cui alla deliberazione n. 178/06;
  • la società Tirreno Power S.p.A. (di seguito: Tirreno Power), ai sensi dell'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 178/06, con lettera in data 11 ottobre 2006, prot. 7647 (prot. Autorità n. 025622 in data 16 ottobre 2006) ha formulato richiesta di ammissione alla reintegrazione dei maggiori costi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 108/06, (di seguito: lettera di istanza) comunicando l'unità di produzione per la quale veniva richiesta l'ammissione alla reintegrazione dei maggiori costi;
  • il Direttore Mercati, con lettera in data 7 maggio 2007, prot. Autorità n° GB/M07/2064/ELT/FPA/mpz-dv, ha comunicato a Tirreno Power l'ammissione al procedimento amministrativo ai fini del riconoscimento dei corrispettivi di cui all' articolo 1, comma 5, della legge n. 108/06, richiedendo l'invio dei dati e delle informazioni necessarie alla quantificazione dei predetti corrispettivi;
  • successivamente, Tirreno Power, con lettera in data 2 agosto 2007, prot. n. 5908 (prot. 021274 in data 07 agosto 2007) ha trasmesso all'Autorità i dati e le informazioni richieste dal Direttore Mercati integrandole, successivamente, con i dati relativi alle potenze di minimo tecnico dichiarate sul Registro Unità Produzioni (RUP) durante il periodo 27 gennaio 2006 - 24 marzo 2006 necessari alla finalizzazione degli adempimenti di propria competenza ed alla energia elettrica immessa in rete nel periodo 27 gennaio - 24 marzo 2006;
  • in esito al procedimento amministrativo, sulla base degli elementi contenuti nella nota della Direzione Mercati, la quantificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 108/06, per Tirreno Power, risulta pari a 4.185.177,38 euro.

Ritenuto opportuno:

  • approvare i corrispettivi di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 108/06, per Tirreno Power, come determinati in esito al predetto procedimento amministrativo, nella misura pari a 4.185.177,38 euro

DELIBERA

  1. di approvare i corrispettivi di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 108/06, per Tirreno Power, nella misura pari a 4.185.177,38 di euro;
  2. di trasmettere il presente provvedimento e la nota della Direzione Mercati a Tirreno Power;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

 

4 agosto 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis